L'infortunio in itinere
Pubblicato il: 6 Aprile 2010 - 19:41
Sezione: Civile
Cons. Stato - Sez. VI, Sent. n. 895 del 17.02.2010
in correlazione alla nota in oggetto proponiamo le formule dei seguenti atti:
- ricorso amministrativo - infortunio sul lavoro
- ricorso ex art. 442 c.p.c. - infortunio sul lavoro
- ricorso in Appello - infortunio sul lavoro
- comparsa di costituzione e risposta in appello c/ INAIL - infortunio sul lavoro
- atto di citazione - sinistro stradale - danno non patrimoniale - lesioni micropermanenti - richiesta di danno morale - infortunio in itinere - danno differenziale INAIL
INFORTUNI SUL LAVORO
L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Per Sede INAIL competente si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato (Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).
Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente. Qualora i dati salariali non siano disponibili all'atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell'infortunio.
IL DATORE DI LAVORO:
non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
e' sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico, qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica (Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro € 25,82 (L. 251/1982, art.. 16).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177).
Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:
denuncia mancante , tardiva , inesatta o incompleta da euro 1290 a euro 7745;
codice fiscale mancante o inesatto euro 129.
La denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori :
dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;
delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.
Il servizio telematico non è ancora attivo per i lavoratori:
subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;
dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Si ricorda che il lavoratore: deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).
Modulo denuncia di infortunio sul lavoro
http://www.inail.it/cms/assicurazione/modulistica/moduliprestazioni/4prest.pdf
tutta la modulistica: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Denuncia_di_infortunio/Denuncia_d_infortunio_su_internet_-_Manuale_utente/index.jsp
L'infortunio in itinere
Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurim;
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
-le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Cons. Stato - Sez. VI, Sent. n. 895 del 17.02.2010
Nel caso di infortunio in itinere subito da un lavoratore pur sussistendo, in astratto, il nesso eziologico tra l'infermità ed il servizio prestato anche quando l'evento lesivo si sia verificato non già nel corso dell'espletamento della prestazione lavorativa ma, sulla base di una adeguata dimostrazione, durante lo spostamento necessario al raggiungimento della sede dell'ufficio oppure in quello necessario per rientrare da questa alla propria abitazione, tuttavia, ai fini di una valutazione della sussistenza di tale requisito minimo, ossia dell'anzidetta relazione di strumentalità tra l'attività nella quale è occorso l'infortunio ed il servizio, deve accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l'evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro. (Conferma della sentenza del Tar Umbria - Perugia, n. 00361/2005).
INFORTUNI SUL LAVORO
Infortunio in itinere – Rischio elettivo – indennizzabilità
Cassazione civile - Sez. lavoro, Sent. n.19496 del 10.09.2009
Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato anche contrari a norme di legge o di comune prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli comportamenti abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro, interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con il rapporto di lavoro. (Nella specie, trattandosi di infortunio mortale occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio pedonale in una stazione, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire, una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme). (Rigetta, App. Milano, 25/01/2006)
INFORTUNI SUL LAVORO
Infortunio sul lavoro
(in itinere)
Cassazione civile - Sez. lavoro, Sent. n. 17655 del 29.07.2009
Deve essere indennizzato come infortunio "in itinere" anche l'incidente occorso al dipendente che non ha rispettato uno stop mentre si recava sul posto di lavoro con la propria auto, riportando per questo gravi lesioni; il comportamento colposo del dipendente che ha determinato o concorso a determinare l'incidente non è idoneo ad escludere la tutela apprestata con la garanzia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
INFORTUNI SUL LAVORO
Infortunio sul lavoro
(in itinere)
Cassazione civile - Sez. lavoro, Sent. n. 12326 del 27.05.2009
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni.
Cons. Stato - Sez. VI, Sent. n. 5603 del 25.09.2006
Il criterio da seguire per poter considerare come infortunio "in itinere" il sinistro occorso al lavoratore nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, non è quello dell'esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della "manifesta divergenza" del concreto tragitto stesso (e quindi del luogo dove si verifica l'infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati.