Giudice di Pace di....
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. PRIMO nato a _______ il _________ C.F. _______________________ residente in ____________________ (___), Via _________ n.__, elettivamente domiciliato in ________________ preso lo studio dell’avv. ____________________ che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto, (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax:____________)



PREMESSO CHE

1. in data ________, alle ore ____ circa, il sig. Primo si trovava, in _______, ad attraversare a piedi Via ___________ all’altezza dell’intersezione stradale con Via ___________o, proveniente da Via _________ e con direzione Via ________;

2. in prossimità del centro della carreggiata, l’odierno istante veniva violentemente investito dall’autovettura ------ tg. AA111AA di proprietà della ALFA S.P.A. e condotta dalla sig.ra Seconda, la quale si immetteva su Via __________ da Via __________ proveniente da Via _________;

3. in dette circostanze, il sig. Primo, a seguito del violento urto e della conseguente rovinosa caduta al suolo accusava forti dolori ad entrambi gli arti inferiori; veniva pertanto accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “________” di __________;

4. da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione della Dr. Stefano Flavio;

5. stante la dinamica del sinistro, appare inconfutabile la responsabilità esclusiva della sig.ra Seconda, per aver questa violato tanto la normativa del Codice della Strada, quanto i precetti dell’ordinaria prudenza. Sul punto, a conferma di ciò, si allega dichiarazione sottoscritta dalla stessa convenuta;

6. con raccomandata a/r del 28.03.06 la ricorrente inoltrava alla _______Beta Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice dell’automobile _________ tg. AA111AA, formale richiesta di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 144, 145 e 148 cod. ass.;

7. che, con lettera del 19.04.07 la Beta S.p.A. comunicava al sig. Primo quanto segue: «non possiamo, allo stato formulare alcuna offerta in relazione al sinsitro in oggetto, in quanto la responsabilità del nostro assicurato non risulta impegnata per i seguenti motivi AL MOMENTO DELL’EVENTO LA TARGA AA111AA NON ERA COPERTA DALLA NS. COMPAGNIA PER RATEO SCADUTO IN DATA 20.01.06 E PAGATO SUCCESSIVAMENTE SOLO IN DATA 08.05.06»;

8. trattasi, invero, di eccezione del tutto infondata in fatto ed in diritto, e ciò in quanto al momento del sinistro l’auto tg. AA111AA esponeva contrassegno assicurativo Beta S.p.A. con scadenza del periodo assicurativo al 20.01.2007. Peraltro, la stessa sig.ra Basilici forniva all’odierna ricorrente copia del certificato di assicurazione della medesima autovettura che versa agli atti di corneliasa. Ivi si legge: “polizza n. 7053100717952; periodo per il quale è stato pagato il premio dalle 24 del 20.01.2006 alle ore 24 del 20 .01.2007”;

9. alla luce di ciò appare del tutto infondata e meramente pretestuosa l’eccezione sollevata dalla predetta compagnia assicurativa. Sul punto basti richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente terzi danneggiati ed organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi il ragionevole affidamento sulla detta comunicazione; per l’effetto, il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o se sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell’art. 7 l.n. 990 del 1969 e dell’art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno» (Cass. Civ. Sez. III, 24.02.2001, n. 6026). Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza Cass. Pen – Sez. IV, Sent. n. 1823 del 15.01.2010, ha affermato: «secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.
Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall’art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell’8 maggio 2006).
In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009)».

10. con riferimento ai danni fisici patiti dal sig. Primo, vertendosi in tema di lesioni colpose, si richiede la liquidazione del danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa. Riteniamo che, nel caso di specie, questo tipo di pregiudizio debba quantificarsi nella percentuale di 1/3, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea. Appare, infatti, del tutto evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all’integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto ai pregiudizi consistenti nel turbamento dello stato d’animo della vittima che si caratterizzano in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore. Alla luce di ciò si ritiene che in nessun modo si possa parlare di una duplicazione del risarcimento del medesimo danno.
Infatti, rispetto al danno derivante dalla riduzione dell’integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti individuati sulla base dell’allegata relazione medico legale, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento violento e traumatico, lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l’angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia.
Trattasi di un’intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da questa ben distinta.
Sul punto richiamiamo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, del 11.11.2008, n. 26972 ove nella motivazione, al punto 2.10, si legge: «va conseguentemente affermato che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “Danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».
D’altro canto lo stesso Giudice di legittimità con recentissima pronuncia - Suprema Corte - III Civile – con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.

Ciò premesso l’esponente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA



-la sig.ra Seconda, residente in Saturnia (_____), Via _________ n__,
-la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Plutonia(_____), Via ____ n. --;
-la “Beta Assicurazioni S.p.A.” in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Plutonia (_____), Via _________ n. ___;


a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Saturnia, nota sede di Via della giustizia, n.2, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del _____ ore di rito – con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 e 38 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. – per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere:
A)accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della sig.ra Seconda in ordine alla produzione del sinistro in premessa;
B)per l’effetto condannarla, in solido con la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore nonché con la “Beta S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla ricorrente per l’importo complessivo di €. 8.000,00 – comprensivo del danno biologico e del danno morale, nonché del rimborso delle spese mediche sostenute - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
C)condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria si chiede ammettersi:
•interrogatorio formale della sig.ra Seconda sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli 1, 2 e 3 di cui alla premessa del presente atto, esclusi ogni giudizio e/o valutazione;;
•C.T.U. medico legale sulla persona del sig. Primo al fine di valutare la natura e l’entità delle lesioni subite.
Si offrono in comunicazione, in fotocopia: relazione medico legale del Dott. Stefano Flavio sulla persona della signora Cornelia ; documentazione medica e spese mediche; lettera racc. a.r. Avv. Ulpiano - Beta S.p.A. del 28.03.06; racc. a/r del 19.04.2007 Beta S.p.A.; Contrassegno e certificato di assicurazione relativo all’auto tg. AA111AA con validità dal 20.01.2006 al 20.01.2007; dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Seconda datata 21.03.06; certificato PRA cronologico targa AA111AA e quant’altro indicato nell’indice di cui al fascicolo di parte.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €._________,00.




Il sottoscritto PRIMO, nato a ____________ il __________, residente in ________, via ________n.______, C.F. ___________ informato ai sensi dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l’Avv. _____________ nel cui studio in _______, via _________, elegge domicilio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

 

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