Tribunale di....
Atto di citazione

La sig.ra Prima, nata a ______ il ___________, residente in Roma, Via _____________ n.___, C.F.: ________________, ed elettivamente domiciliata in _____, Via _____ n.___, presso lo studio legale dell’Avv. _________ C.F._______ pec: _____________ che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del presente atto (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero indirizzo pec:____________);


PREMESSO CHE

  1. L’odierna attrice, in data __________ si recava presso il “Centro Benessere” di Seconda per ivi sottoporsi ad una seduta di “luce pulsante” per una depilazione permanente nella regione sottomentoniera e sottomandibolare. Detta seduta durava complessivamente circa 10 minuti e l’istante versava alla convenuta, a fronte della predetta prestazione la somma di € 100,00
  2. .
  3. Dopo circa mezz’ora dal trattamento, una volta recatasi a casa, la sig.ra Prima avvertiva l’aumento progressivo di un intenso bruciore al viso, e si avvedeva che la zona trattata appariva rossa, tumefatta e dolorante con la presenza di vesciche.

  4. Pertanto, in pari data, l’istante si recava presso il Policlinico di “___________” ove le veniva consigliata l’applicazione di una crema senza il rilascio di alcun referto. In data ________ l’odierna attrice si sottoponeva a visita presso l’Istituto Ospedaliero Dermosifilopatico “_________________”, dove le venivano prescritte due creme per uso locale.

  5. Persistendo la sintomatologia, sia estetica che dolorosa, il _____________ la sig.ra Prima si recava a visita presso la Clinica di Chirurgia Plastica-Ricostruttiva del Policlinico “_____________” ove venivano riscontrati: “esiti di trattamento IPC eseguito in data __________ Clinicamente sono presenti aree rettangolari di ustioni di II grado superficiali  a livello delle regioni mandibolari e sottomentoniera”. Inoltre, dalla visita di controllo del ___________ presso il Policlinico “_____________” veniva evidenziata la presenza di “esiti discromici a sinistra e a destra in sede mandibolare cicatrice di forma ovalare“.

  6. In seguito ai predetti eventi l’odierna attrice ha subito ingenti danni, basti pensare che la sig.ra Prima lamenta a tutt’oggi dolore in sede locale e vivo disagio per il perdurare del danno estetico, stante la deturpazione del volto di una ragazza di soli ___ anni con due vistose cicatrici. Da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione della Dr.ssa Flavia.

  7. Inizialmente con denuncia scritta del_________ a firma della stessa attrice ricevuta a mani, in pari data, dalla convenuta e successivamente con racc. a/r inviata il _________ a firma dell’Avv. Marco Tullio, la sig.ra Maestri richiedeva al Centro di Benessere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente de quo.

  8. La sig.ra Prima era iscritta all’epoca dei fatti al collocamento dello spettacolo. Dalla data del sinistro non ha più partecipato a nessuna trasmissione né è stata chiamata in alcuna produzione.

  9. Malgrado ciò, nonostante i ripetuti ulteriori solleciti, a tutt’oggi, la sig.ra Prima non ha ottenuto il giusto ristoro per le lesioni patite.

RITENUTO IN DIRITTO

Alla luce della narrativa che precede appare in modo del tutto manifesto il diritto dell’odierna attrice ad ottenere il risarcimento dei gravi danni illegittimamente patiti a seguito del trattamento estetico eseguito presso la struttura della sig.ra Seconda.

In via preliminare, occorre sottolineare i pregiudizi tutti arrecati alla sig.ra Prima siano conseguenza immediata e diretta dell’inesatta esecuzione della prestazione pattuita dalle parti ossia della depilazione permanente attraverso un trattamento di luce pulsante. Né tantomeno l’odierna attrice prima di sottoporsi a detta depilazione veniva informata circa la possibilità, anche remota, di rimaner vittima di un simile incidente.

Invero, nel caso di specie, la convenuta si trova a dover rispondere dei danni cagionati alla sig.ra Prima sotto un duplice profilo: sia a titolo di responsabilità contrattuale per l’inesatta esecuzione della prestazione pattuita sia a titolo di responsabilità aquiliana stante la colposa lesione del bene salute subita dall’istante.

Sulla base della consulenza specialistica medico legale effettuata dalla dott.ssa Flavia, versata agli atti di causa, si evince come gli esiti di invalidità permanente in capo alla sig.ra Prima siano nell’ordine del 6%, oltre ad un’invalidità temporanea assoluta pari a gg. 40 ed ad un’invalidità temporanea parziale pari a gg. 40.

Sulla base di detta valutazione medico legale la quantificazione del danno biologico ammonta ad € 8.869,79.

Inoltre, l’odierna attrice ha dovuto sostenere spese mediche per un totale di € 109.85.

Peraltro, con riferimento ai predetti danni fisici patiti dalla sig.ra Maestri, vertendosi in tema di lesioni colpose, si richiede la liquidazione del danno morale.

Nella fattispecie oggetto della presente controversia, appare dovuto il danno morale nella misura del 50% (e quindi € 4.434,89) viste le circostanze particolarmente gravi e traumatiche in cui si è consumato l’evento dannoso de quo. Dette circostanze hanno scosso in maniera forte ed indelebile l’odierna attrice che, a tutt’oggi, non riesce ad accettare il peggioramento del proprio aspetto estetico dovuto, cosa ancor più grave, all’inesatta esecuzione di un banalissimo trattamento estetico.

Sul punto occorre sottolineare la più recente giurisprudenza (Cassazione Penale – IV Sez., Sent. 13069/2010) secondo cui le ustioni subite in occasione di un trattamento estetico, possono cagionare un danno morale risarcibile. In detta pronuncia la Cassazione Penale, IV Sez., ha confermato la condanna dei titolari di un centro estetico, ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose per aver provocato delle bruciature alle gambe di una cliente mentre questa era sottoposta a un trattamento depilatorio.

La Suprema Corte ha motivato detta risarcibilità del danno morale in considerazione dei "gravi disagi e le sofferenze patiti" dalla cliente; infliggendo una multa ai due titolari alla luce “dell’omesso controllo del corretto funzionamento dei macchinari del centro estetico volto a verificare che gli operatori del centro adottassero le ordinarie precauzioni per evitare eventi di quel tipo ".

Pertanto, nel considerare il danno non patrimoniale, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può non considerarsi come all’interno di detta voce di danno, considerata correttamente in senso ampio, debba ricomprendersi tanto il danno c.d. morale quanto il danno c.d. esistenziale.

D’altro canto lo stesso Giudice di legittimità con recentissima pronuncia - Suprema Corte - III Civile – con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.

Preliminarmente, occorre precisare come danno esistenziale e danno morale siano due facce della stessa medaglia per una parte della sofferenza cagionata dalla lesione, cioè quella che attiene alla menomazione nella gestione della vita.  Infatti, si definisce esistenziale il danno dato da una forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato, perdita causata da una compromissione dell’integrità psicofisica. A differenza del danno biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da una lesione fisica o psichica suscettibile di valutazione ed accertamento medico legale; rispetto al danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, non consiste in una sofferenza o in un dolore, ma nella rinuncia ad una attività concreta; diversamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale.

Nel caso di specie, la permanente compromissione dell’aspetto estetico dell’odierna attrice, di così giovane età, ha cagionato nella stessa una grave lesione del proprio equilibrio psicofisico, limitando la sig.ra Prima nel compiere una serie di attività fonte di benessere, di realizzazione per la propria persona, e come tali costituzionalmente garantite. Attività che vanno dalle più comuni passeggiate con amici e familiari sino ai colloqui di lavoro

Infatti, a seguito dei danni patiti, la sig.ra Maestri denota una forte timidezza sino ad ora mai riscontrata nonché un’estrema difficoltà nelle relazioni interpersonali.

In particolare è bene ricordare che la sig.ra Prima risultava iscritta al collocamento dello spettacolo e dal sinistro non ha avuto più possibilità di essere selezionata, anche solo come comparsa, in alcuna produzione cine-tv.

Alla luce di ciò appare decisamente equa una valutazione del danno esistenziale tale da portare alla quantificazione del danno morale sino ad ½ del danno biologico.

Infine, risulta pieno di ritto dell’odierna attrice ottenere la ripetizione della somma di € 100,00 versata quale prezzo di una prestazione non eseguita esattamente dalla convenuta, come sin qui argomentato.

E così per un totale di € 13.404,68.

Tanto premesso, la sig.ra Prima come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
CITA

La sig.ra Seconda, titolare del Centro Benessere, Via ___________ n.__ (___________), Roma a comparire dinanzi al Tribunale Civile di ______, nelle note sedi di Viale Giulio Cesare 54/b, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del _________, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data di comparizione indicata, ovvero quella fissata dal Giudice Istruttore, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e si procederà in sua assenza e contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Seconda, titolare del Centro Benessere nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra Prima, e per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice per complessivi € 13.304,68 - comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute – oltre alla ripetizione della somma di € 100,00 quale prezzo versato per il trattamento pattuito, e così per un totale € 13.404,68, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria si chiede ammettersi:



-          Interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova di cui alla narrativa del presente atto emendati da ogni giudizio e/o valutazione;



-          Prova per testi sui medesimi capitoli di prova. Si indicano a testi i sigg.ri: Tizio, residente in ______; Caio residente in _____; Sempronio residente in ______; Mevio residente in ______;



-          C.T.U. medico legale sulla persona della sig.ra Cornelio al fine di valutare la natura e l’entità delle lesioni subite.



Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c..



Si offrono in comunicazione, in fotocopia: dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Prima; racc. del 21.01.05 firmata Avv. Marco Tullio ; racc. del 15.02.05 firmata Avv. __________; racc. del 10.03.05 firmata Avv. Marco Tullio; racc. del 24.10.05 firmata Avv. Marco Tullio; fax del 20.12.05 firmato Avv. ____________; fax del 21.12.05 firmato Avv. Marco Tullio; fattura del 15.10.04; documentazione medica; documentazione spese mediche; relazione medico legale della dott.ssa Flavia.





 

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