Giudice di Pace di....
ATTO DI CITAZIONE

La Autocarrozzeria Gamma S.n.c. con sede in _____________ Via _________ n.__, P. IVA ________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Primo, elettivamente domiciliata in ___________ Via ___________ n. __, presso lo studio dell’Avv. ______________ C.F. ________ PEC ____@______che la rappresenta e difende giusta delega in calce a presente atto (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: __________)


PREMESSO CHE

1. in data 01.08.08, alle ore 17,00 circa in Agorà, la sig.ra Seconda si trovava, alla guida della propria autovettura XXXX tg. 11111, a percorrere a moderata andatura via ___________ proveniente da via ________ con direzione via ________;
2. giunta all’altezza dell’intersezione stradale con Via _______, arrestava la marcia per esigenze di traffico;
3. in detto frangente l’autovettura di proprietà della sig.ra Seconda veniva violentemente tamponata dall’autovettura Yyyy tg. 22222 di proprietà della sig.ra Terza e condotta dal sig. Quarto;
4. quest’ultimo, procedendo nello stesso senso di marcia e nella medesima direzione della sig.ra Seconda non riusciva ad arrestare la propria marcia cagionando in tal modo l’urto tra i veicoli;
5. stante la dinamica del sinistro appare inconfutabile la responsabilità esclusiva del sig. Quarto, per aver questi violato tanto la normativa del Codice della Strada, quanto i precetti dell’ordinaria prudenza. Peraltro, detta dinamica del sinistro risulta pienamente confermata dal modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti e versato agli atti di causa;
6. in seguito alla collisione, l’autovettura XXXX tg. 11111 subiva ingenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica, per un totale di € 12.390,00 come da fattura n. _____ del _______ emessa dall’Autocarrozzeria Gamma s.n.c., allegata agli atti di causa;
7. con contratto di cessione del credito sottoscritto in data _______, la sig.ra Seconda cedeva all’Autocarozzeria Gamma il credito vantato a seguito del sinistro de quo relativamente ai danni subiti dall’autovettura XXXX tg. 11111;
8. in data 04.08.08, l’odierna attrice quale cessionaria del predetto credito, inoltrava a mezzo dell’Avv. _______ alla “Alfa S.p.A.”, Compagnia Assicuratrice della XXXX tg. 11111, formale richiesta di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 145 e 149 Codice delle Assicurazioni. In detta richiesta si comunicava testualmente «Informo che il veicolo incidentato di proprietà del mio cliente è a disposizione del Vs Perito per gli accertamenti di legge, e potrà essere visionato previo preavviso telefonico presso lo scrivente studio»;
9. con raccomandata del 07.10.2008, e pertanto ben oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 7 D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 254, la “ALFA S.p.A.” chiedeva l’integrazione della richiesta di risarcimento danni, senza tuttavia formulare alcuna istanza relativa al danno al mezzo tale da potersi considerare valida. Infatti, la compagnia convenuta con riferimento ai danni materiali richiedeva la comunicazione di luogo – giorni – ore in cui il mezzo danneggiato potesse esser visionato. Richiesta pretestuosa poiché le modalità per effettuare la perizia erano già state comunicate con la racc. a/r del 04.08.08 ;
10. con comunicazione a mezzo fax del __________, l’Avv. Cicero sollecitava presso la ALFA S.p.A. la nomina di un perito fiduciario al fine di valutare natura ed entità del danno al mezzo;
11. con racc. a/r del 16 ottobre 2008, dal contenuto parimenti pretestuoso, la ALFA S.p.A. comunicava l’impossibilità di avanzare alcuna offerta risarcitoria in quanto il mezzo non sarebbe stato messo a disposizione per la perizia. Circostanza del tutto falsa ed arbitraria al punto tale che successivamente senza nessuna ulteriore comunicazione da parte della società attrice né del proprio legale, la convenuta incaricava la società Beta che provvedeva a periziare l’automobile XXXX in data _________;
12. l’ALFA S.p.A. con racc. a/r del ________ comunicava all’odierna attrice la liquidazione del danno al mezzo per € 9.200,00 e successivamente con racc. a/r del _______ offriva il medesimo importo a mezzo di assegno bancario n. _____________;
13. il predetto importo, risultando del tutto incongruo, veniva trattenuto dall’Autocarrozzeria Gamma a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, comunicando alla ALFA S.p.A. detta determinazione con racc. a/r del 04.12.08 e richiedendo, altresì, la liquidazione delle residue somme: ovvero ulteriori € 3.190,00 per la riparazione dell’auto nonché € 2.500,00 per competenze legali;
14. malgrado quanto esposto, la società assicuratrice non ha dato riscontro alle suddette richieste avanzate da parte attrice.

RITENUTO IN DIRITTO


Nella fattispecie de qua la compagnia di assicurazioni convenuta, oltre al pagamento dell’importo residuo relativo ai danni materiali subiti dall’autovettura XXXX tg. 11111, è tenuta alla corresponsione dei compensi professionali sostenuti dalla società attrice. Ciò in quanto la ALFA S.p.A. si è resa inadempiente degli obblighi di legge previsti sia dal Codice delle Assicurazioni sia dal D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 254. Basti pensare come la società convenuta abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data 18.08.08 per poi richiedere l’integrazione della medesima solamente con racc. del 07.10.08, a distanza di ben cinquanta giorni. Sul appare inequivocabile quanto disposto dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 25: «In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica ed informativa prevista dall’art.9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta».
Occorre, peraltro, ribadire come la compagnia convenuta con riferimento ai danni materiali richiedesse la comunicazione di luogo – giorni – ore in cui il mezzo danneggiato potesse esser visionato. Richiesta pretestuosa poiché le modalità per effettuare la perizia erano già state comunicate con la racc. a/r del 04.08.08.
Inoltre la medesima impresa assicuratrice inoltrava all’odierna attrice una ulteriore racc. a/r (datata 16 ottobre 2008) dal contenuto parimenti pretestuoso, con cui comunicava l’impossibilità di avanzare alcuna offerta risarcitoria in quanto il mezzo non sarebbe stato messo a disposizione per la perizia. Circostanza questa la cui falsità è confermata dalla circostanza per cui senza nessuna ulteriore comunicazione da parte dell’Autocarrozzeria Gamma né del proprio legale, la convenuta incaricava la società CT 2000 che provvedeva a periziare l’automobile XXXX in data 30.10.2008.
Oltre alla violazione dei termini di cui all’art.7, comma 1, del D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 254, come non ravvisare un’altrettanto grave violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 254?
Nel contegno tenuto dall’Alfa è senza dubbio ravvisabile un tenace ostruzionismo piuttosto che l’adempimento di quei doveri di assistenza tecnica ed informativa prescritti dalla legge.
Alla luce di ciò si evince il diritto della Autocarrozzeria Gamma s.n.c. di ottenere il rimborso della somma di € 2.500,00 versato a titolo di compensi professionali allo Studio legale associato Marco Tullio Cicero per l’assistenza nella pratica in questione, come da fattura allegata. Infatti l’esclusione delle spese di assistenza legale previste dall’art. 9, comma 2, D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 254 opera solamente laddove l’impresa di assicurazione abbia adempiuto in maniera puntuale e completa agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del creditore previsti dalla legge e dal regolamento risarcendo interamente il danno da questi subito; in difetto il danneggiato sarà legittimato ad agire nei confronti della compagnia per far valere la sua responsabilità contrattuale per inadempimento ed ottenere il conseguente risarcimento dei danni subiti (fra cui le spese per l’assistenza di professionisti ai quali si sia dovuto rivolgere a causa del comportamento dell’impresa) (vedi in tal senso: G.d.P. Sestri Ponente 18.12.2007; G.d.P. Recco 7.01.2008).
Sul punto, d’altro canto, appare inequivocabile il tenore della recentissima pronuncia della suprema Corte laddove si afferma “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cassazione Civile n. 997 del 21-01-2010)

* * * * * *


Tanto premesso l’Autocarrozzeria Gamma S.n.c., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CITA


la Alfa S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ______, Largo _______ n._ (________);

a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Agorà, nota sede di Via ______, n.__, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del ________ ore di rito –con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. –per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.320 comma 1, c.p.c.;
Nel merito: accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del sig. Quarto in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare la “Alfa di Assicurazioni S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura XXXX tg. 11111 in favore dell’Autocarrozzeria Gamma S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore quale cessionaria del credito, nella residua somma di € 3.190,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale quantificate in € 2.500,00 come da fattura allegata, e così per un totale di € 5.690,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
si chiede ammettersi prova per testimoni sui capitoli di prova cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della narrativa che precede, emendati da ogni giudizio e/o valutazione. Si indica a testimone la sig.ra ______________ residente in Agorà, Via ________ n. _(_____)
si offrono in comunicazione, in fotocopia: Visura Camerale Gamma S.n.c., libretto di circolazione autovettura XXXX tg. 11111; contratto di cessione del credito; modello CAI; fattura di riparazione dell’autovettura XXXXX tg. 11111 del 03.11.2008; lettera racc. a.r. datata 04.08.08 di richiesta risarcimento danni; lettera Alfa S.p.A. del 7.10.08; fax del 14.10.08 a firma Avv. _______; racc. a/r datata 16 ottobre 2008, Alfa S.p.A.; racc. a/r del 09.11.08 Avv. Cicero; racc. a/r del 24.11.08 Alfa S.p.A.; racc. a/r del 26.11.08 con allegato assegno bancario n. __________; racc. a/rdel 04.12.08 Avv. _________; fattura Studio Legale Associato ______________ di € 2.500,00 e quant’altro indicato nell’indice di cui al fascicolo di parte.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €._________,00.




 

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