Giudice di Pace di....
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. PRIMO nato a _______ il _________ C.F. _______________________ residente in ____________________ (___), Via _________ n.__, elettivamente domiciliato in ________________ preso lo studio dell'avv. ____________________(C.F. _______) pec _____@__________ che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto, (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax:____________);


1) DINAMICA DEL SINISTRO E RESPONSABILITA’
a) In data _________, alle ore ______ circa, in _____, l’odierno attore alla guida dell’autovettura _________ tg. __________ di proprietà della sig.ra Mevia, si trovava a percorrere Via ______________ proveniente da ________ con direzione ________________;
b) giunto all’altezza del civico _______ di Via ________ il sig. Primo arrestava la propria marcia per esigenze di traffico;
c) in detto frangente la __________ tg. __________ condotta dall’odierno istante veniva urtata nella propria parte posteriore dalla parte anteriore dell’autovettura __________ tg. __________ di proprietà del sig. Caio e condotta dal sig. Sempronio;
d) a causa dell’urto, l’auto condotta dal sig. Primo veniva sospinta in avanti andando così ad urtare l’automobile che la precedeva ossia la _____________ tg. _____________;
e) stante la suddetta dinamica del sinistro, appare inconfutabile la responsabilità esclusiva del sig. Sempronio conducente dell’autovettura __________ tg. __________, per aver questi violato tanto la normativa del Codice della Strada, quanto i precetti dell’ordinaria prudenza. Detta dinamica risulta confermata dal modello CAI sottoscritto dalle parti e versato agli atti di causa (doc.1);
f) in seguito alla collisione, l’odierno attore, lamentava dolori alla schiena al costato, al collo al capo ed al ginocchio destro; lo stesso, pertanto, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale _______________ di _________ per sottoporsi alle cure del caso. Al sig. Primo venivano diagnosticati «Trauma contusivo del rachide dorsale, distrazione dei muscoli lunghi del collo, trauma contusivo del ginocchio. Trauma contusivo della regione occipitale del capo». Il giorno successivo sottoposto a visita specialistica ortopedica gli veniva diagnosticata “Frattura D7”. Seguiva ricovero dal _________ al _________ (doc.2). ;
g) da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico-legale del Dr. Flavio (doc.3);
h) che l’autovettura di proprietà della sig.ra Mevia subiva ingenti danni alla carrozzeria e alla meccanica, come si evince dalla documentazione fotografica versata in atti (doc. 10);
2) PROCEDIMENTO EX ARTT. 145 E 148 COD. ASS.
a) il sig. Primo veniva coinvolto nel sinistro de quo durante il tragitto nel rientro dal luogo di lavoro verso la propria abitazione in ____________. Pertanto, l’istante denunciava l’infortunio in itinere all’INAIL (doc.4);
b) il predetto istituto con racc. a/r del __________ comunicava di aver accertato nella persona dell’odierno attore un grado di invalidità permanente conseguente al sinistro di cui è causa di grado complessivo pari al 6%, e corrispondeva allo stesso sig. Primo l’importo di € _______ (doc.5);
c) in data _________, l’odierno attore inoltrava alla “ALFA S.P.A.”, società Assicuratrice della vettura _______ tg. __________, formale richiesta di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 145 e 148 D. Lgs 7 settembre 2005 n.209 (doc.6);
d) con lettera del _________ (doc.7), la “ALFA S.P.A.” comunicava allo scrivente studio: «per il sinistro in oggetto c’è pervenuta richiesta dell’INAIL per _______ in quanto ha valutato l’IP al 6%. Pertanto poiché la ns. visita medica ha riscontrato una IP al 7%, provvederemo ad inviare offerta per la differenza oltre spese»;
e) successivamente, con racc. a/r del ________ (doc.8) la “ALFA S.P.A.” inviava al sig. Primo l’assegno n. __________ dell’importo di € ________ di cui € ________ a titolo di spese legali;
f) stante l’incongruità della somma offerta dalla convenuta, l’odierno attore tratteneva il predetto importo a titolo di maggior aver sulle somme dovute.
3) IL RISARCIMENTO DEL DANNO
a) NATURA, ENTITA’ E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Il danno biologico
Partendo dalla lesione all’integrità psicofisica dell’attore, pur volendo concordare con la quantificazione operata dall’impressa di assicurazioni convenuta che individua nella misura del 7% il grado di invalidità permanente, occorrerà rifarsi all’elaborato peritale redatto dal medico legale dott. Flavio al fine di individuare l’invalidità temporanea assoluta e permanente. Si giunge così ad evidenziare come di seguito i parametri del danno biologico con riferimento ai danni fisici patiti dal sig. Primo : I.P. 7%; I.T.A. di gg. 90; I.T.P. al 50% di gg. 60.
Pertanto si ha:
I.P. 7% anni ___ € 8.354,12
I.T.A. gg. 90 € 3.780,00
I.T.R. 50% gg. 60 € 1.260,00
Totale € 13.394,12
Il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale)
Inoltre, sempre sul versante del danno non patrimoniale, occorre valutare quello che per mera sintesi descrittiva viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa. Riteniamo che, nel caso di specie, questo tipo di pregiudizio debba quantificarsi nella percentuale di 1/3, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea. Appare, infatti, del tutto evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all’integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto ai pregiudizi consistenti nel turbamento dello stato d’animo della vittima che si caratterizzano in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore. Alla luce di ciò si ritiene che in nessun modo si possa parlare di una duplicazione del risarcimento del medesimo danno.
Infatti, rispetto al danno derivante dalla riduzione dell’integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti individuati sulla base dell’allegata relazione medico legale, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento violento e traumatico, lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l’angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile per un lungo periodo.
Trattasi di un’intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da questa ben distinta.
Sul punto richiamiamo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, del 11.11.2008, n. 26972 ove nella motivazione, al punto 2.10, si legge: «va conseguentemente affermato che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “Danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».
D’altro canto lo stesso Giudice di legittimità con recentissima pronuncia - Suprema Corte - III Civile – con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.
La sofferenza morale determinata dal non poter fare (c.d. danno esistenziale)
Dalla lesione del “bene salute” in capo al sig. Primo, realizzatasi in presenza dell’ipotesi di reato di lesioni colpose, vanno presi in considerazione una serie di pregiudizi che, in quanto attengono all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che, tuttavia, possa configurarsi un’autonoma categoria di danno.
Il sig. Primo a seguito dei postumi invalidanti subiti nel sinistro de quo accusa forti dolori alla colonna vertebrale, nonché continue vertigini e ricorrenti mal di testa. In virtù di ciò l’odierno attore si è visto forzosamente impedito a coltivare la sua massima passione consistente nella pratica sportiva.
Sul punto, riportiamo di seguito le attività che il sig. Primo si è visto obbligato ad interrompere a seguito dei postumi conseguenti alle lesioni subite nel sinistro de quo:

Il sig. Primo in modo ingiusto, brusco e financo violento ha dovuto interrompere la pratica di tutte queste attività che oltre che a costituire fonte di piacere e svago per l’odierno attore, hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella formazione della propria persona in quanto praticate durante tutta la giovinezza, e sin dall’infanzia. D’altro canto è evidente l’impossibilità di poter ancora praticare dette attività, e ciò in quanto il sig. Primo ha subito pregiudizi permanenti in parti del corpo di importanza nevralgica per gli spostamenti richiesti dalla svolgimento delle predette discipline. È, infatti, assunto appartenente alla comune esperienza quello secondo cui non è possibile praticare la caccia o la raccolta dei funghi, le immersioni subacquee o la frequentazione assidua della palestra o della piscina per tutti quei soggetti che soffrono forti dolori alla colonna vertebrale, nonché continue vertigini e ricorrenti fortissime cefalee.
Nel caso di specie, trovandoci alla presenza di un ipotesi di reato (lesioni colpose) non può che affermarsi la risarcibilità «del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, comprendente anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare)» (Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni unite, del 11.11.2008, n. 26972, motivazione, punto 3.4.1.).
Laddove il diritto alla pratica dell’attività sportiva rientra certamente tra quegli interessi di rango costituzionale.
Alla luce di ciò appare decisamente equa una valutazione di tale pregiudizio rientrante nel danno non patrimoniale da quantificarsi nella maggiorazione nella misura di 1/3 del danno biologico. Maggiorazione che dovrà cumularsi con quella precedentemente descritta ed anch’essa stimata nella misura di 1/3 del danno biologico; e così per un totaloe di 2/3.
In conclusione

Ciò premesso, considerando che l’attore, nato il _______, all'epoca del sinistro verificatosi il 20.11.2007 aveva 30 anni, il credito residuo vantato nei confronti della impresa di assicurazioni convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, si può così riassumere e quantificare:


b) IL DANNO PATRIMONIALE
- DANNO AL MEZZO E DANNO DA FERMO TECNICO

Appare, pertanto, pienamente legittima la richiesta di liquidazione, da determinarsi in via equitativa del risarcimento del danno da fermo tecnico. Quest’ultima voce di danno infatti, è pacificamente riconosciuta in assenza di alcuna contestazione da parte dei convenuti. Inoltre, costituisce principio costantemente insegnato dalla Corte di Cassazione che in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo”. (Cassazione Civile - Sez. Terza, Sent. n. 1688 del 27.01.2010).
* * * * * * * * *
Ciò premesso il sig. Primo , come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA



1. la “ALFA S.P.A.” in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _______, Via _______ n.____ (_____);
2. il sig. CAIO residente in _______ Via ________ n.___ (______)
a comparire dinanzi al Giudice di Pace di ______, nota sede di Via _______ n. __, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del ___________ ore di rito – con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. – per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.320 comma 1, c.p.c.;
Nel merito, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura ___________ tg. __________ in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 148, D. Lgs. 209/2005, condannare la “ALFA S.P.A...”, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con il sig. CAIO in qualità di proprietario dell’autovettura _________ tg. __________ al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’attore al netto della somma di € _________ già percepita dall’INAIL nonché della somma di € _________ già corrisposta dalla ALFA S.P.A., e così per un importo residuo pari ad € ____________ ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Il tutto nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi CTU medico legale sulla persona del sig. Primo , ove ritenuta necessaria da Codesto On.le GdP;
- si offrono in comunicazione, in fotocopia:
1) modello CAI;
2) Verbale di Pronto Soccorso e successiva documentazione medica;
3) Relazione medico legale del dott. Flavio;
4) denuncia INAIL;
5) comunicazione INAIL del ____________;
6) racc. a/r datata __________ ex artt. 145 e 148 D. Lgs 7 settembre 2005 n.209;
7) lettera del ________ ALFA S.P.A. ;
8) racc. a/r del _________ ALFA S.P.A. con allegato assegno n. ______________ dell’importo di € _________;
9) Visura PRA sull’auto tg. __________;
10) doc. fotografica autovettura condotta dall’odierno attore;
11) documentazione spese mediche sostenute e quant’altro indicato nell’indice di cui al fascicolo di parte.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €._________,00.




Il sottoscritto PRIMO, nato a ____________ il __________, residente in ________, via ________n.______, C.F. ___________ informato ai sensi dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l’Avv. _____________ nel cui studio in _______, via _________, elegge domicilio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

 

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