Tribunale di....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

R.g. ________ dott.________

Udienza del ______

Il Comune di Topos C.F. __________, in persona del Sindaco pro tempore dott. Primo, con sede in Via ______ n.__, Topos ed ivi elettivamente domiciliato in Via ____________ n.___ presso lo studio dell’Avv. ___________________________ C.F.: _____________ che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ________ (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente recapito: telefax: +39 ; PEC: avv._____@______.it);
- convenuto opposto -

contro


Società Alfa di Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore C.F. ___________, rappresentata e difesa dagli Avv.ti _________ e ________
- attore opponente -


PREMESSO CHE



1)in data ______ il Comune di Topos adottava un nuovo Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) in località XXX, ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n.865, approvato con delibera di G.R. n. ____ del ________, pubblicata sul Bur ______ n.__ del __________ e che con deliberazione di Giunta comunale n.__ del _____ e n. ___ del ________ è stato dato avvio all’espletamento di un Bando di Concorso per l’assegnazione delle aree del comprensorio industriale e artigianale in località XXX;


2) dopo l’espletamento delle procedure di bando, la Commissione di valutazione delle domande, ha completato le operazioni di esame pervenendo alla stesura delle graduatorie, approvate con D.D. n. __ del ____;


3) a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. __ del ______ sono stati approvati gli schemi di convenzione per l’attuazioone del Pip _______ e indicata la procedura di assegnazione dei lotti, nonché prevista la presentazione di Atto unilaterale d’obbligo da parte delle Ditte in graduatoria e, contestualmente, la presentazione di una fideiussione a garanzia della stipula dell’atto di acquisto dell’area e dei tempi di realizzazione dell’intervento;


4) con determinazione Dirigenziale n. __ del ______ è stato approvato lo schema di Atto unilaterale d’obbligo e la presentazione di una fideiussione di € 50.000,00 per ciascuna Ditta assegnataria;


5) la Beta S.r.l. presentava polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo rep. N. _____del _______ (doc. 1) per l’importo di euro 50.000,00 rilasciata in data 07.09.2007 dalla Compagnia assicurativa Società Alfa di Assicurazioni, ag. ______________ (doc.2);


6) tale polizza fideiussoria veniva stipulata con l’esclusione dell’obbligo della preventiva escussione della Garantita, di cui al 2° comma dell’art. 1944 c.c., senza attendere la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria, nonché con la rinuncia a quanto previsto dall’art. 1957 c.c.;


7) inoltre la medesima polizza veniva considerata come tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo revoca, e valida fino ad estinzione, ossia, decorso un anno dall’inizio dell’attività produttiva;


8) successivamente alla presentazione dell’atto d’obbligo e della relativa fideiussione, la ditta BETA s.r.l. non ottemperava, entro il termine prescritto, al versamento delle somme dovute a garanzia della stipula dell’atto di acquisto dell’area e dei tempi di realizzazione dell’intervento;


9) per tutte le ditte inadempienti, con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. ___ del _________ (doc.3), è stata disposta l’applicazione di una penale di € 5.000,00 pari al 10% dell’importo della fideiussione, con conseguente svincolo della polizza fideiussoria, in luogo dell’escussione di quest’ultima;


10) con Determinazione Dirigenziale n.______ del 9.03.2009 (doc.4), veniva dichiarata la decadenza della BETA S.r.l. dal diritto di assegnazione del lotto ricadente nel Pip, e veniva disposto, in luogo dell’escussione della polizza fideiussoria di € 50.000,00, l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo della polizza fideiussoria, previa presentazione di formale richiesta di rinuncia all’assegnazione;


11) con nota prot. n. _____ del ________ (doc.5) venivano comunicati, alla ditta interessata, le modalità e il termine entro cui effettuare il versamento della somma di € 5.000,00 e veniva, altresì, specificato che, in caso di mancato pagamento, l’Amministrazione avrebbe provveduto, a norma degli artt. 1944 comma 2 e 1957 c.c., all’escussione totale della polizza fideiussoria;


12) più specificamente in quest’ultima nota veniva precisato come il pagamento della somma di € 5.000,00 sarebbe dovuto avvenire entro dieci giorni dalla ricezione della medesima racc. a/r;


13) stante il mancato pagamento dell’importo de quo da parte della BETAs.r.l., l’odierno ricorrente con nota prot. n. ______ del ______ (doc.6) chiedeva formalmente l’escussione della Polizza fideiussoria n. _____ del ______ rilasciata dalla Compagnia assicurativa Società Alfa di Assicurazioni, ag. di ________, per la BETA s.r.l., a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo rep. n. ______ del _______, a beneficio del Comune di Topos;


14) la Società Alfa di Assicurazione non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto in favore dell’odierno ricorrente;


15) l’odierno convenuto con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data _______ registrato al n. R.G. ______ chiedeva a Codesto On.le Tribunale di voler ingiungere alla Società Alfa di Assicurazioni il pagamento in linea capitale di € 50.000,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio;


16) Con D.I. n. ______ del _______ il Giudice adito ingiungeva alla Società Alfa di Assicurazioni di pagare alla parte istante la somma di € 50.000,00 oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € _____ per spese, in € ____ per competenze e in € _____ per onorari, oltre IVA CAP e spese generali;


17) Detto D.I. veniva notificato alla Società Alfa di Assicurazioni in data______________________;


18) Con atto di citazione in opposizione al D.I. de quo, notificato presso la scrivente difesa in data 1.07.2011, l’odierna opponente eccepiva in primo luogo l’avvenuto svincolo, l’estinzione, la liberazione, l’inefficacia della polizza fideiussoria oggetto del Decreto Ingiuntivo de quo;


19) la Alfa estendeva il contraddittorio alla società coobbligata BETA S.r.l. notificando ai medesimi lo stesso atto di citazione in opposizione a D.I. e chiedendo ove non venisse ritenuta rituale detta estensione del contraddittorio l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del medesimo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. facendo istanza ex art. 269 II comma c.p.c. acchè il Giudice disponesse lo spostamento della prima udienza;


20) inoltre nell’atto di citazione in opposizione la società attrice chiedeva al Tribunale adito «in via principale: accerti e dichiari la abusività dell’escussione della polizza n. _______ emessa dalla Società Alfa di Assicurazioni in ragione dello svincolo di quest’ultima da parte della stessa Amministrazione; conseguentemente accerti e dichiari l’intervenuta liberazione della Compagnia dagli obblighi di cui alla polizza n. ______ e che nulla è dovuto dalla Compagnia esponente; accerti e dichiari che nulla è dovuto dalla Società Alfa di Assicurazioni per carenza dei presupposti legittimanti l’escussione della polizza n. ______, stante l’inesistenza di danni in conseguenza del recesso della BETA S.r.l. e ciò per espresso riconoscimento da parte dell’Amministrazione; accerti e dichiari che il recesso della BETA S.r.l. è esclusivamente imputabile alla responsabilità dell’Amministrazione; revochi e/o dichiari nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto; - in via subordinata: accerti e dichiari che la Compagnia non è tenuta altresì a versare nessuna somma a titolo di penali in quanto espressamente comminate esclusivamente alla obbligata principale BETA S.r.l. e non coperte dalla garanzia in oggetto (oramai, in ogni caso svincolata), che espressamente esclude le penalità convenzionali così come i lucri mancanti, gli interessi ed ogni altro danno indiretto; - in ogni caso: accerti e dichiari l’intervenuta perdita del diritto al risarcimento in capo al Comune di Topos ai sensi dell’art. __ u.c. Condizioni di Polizza, per essere addivenuta ad una transazione con l’obbligato principale in assenza del consenso della Società Alfa di Assicurazioni; - accerti e dichiari la cessazione dell’efficacia della garanzia per omesso versamento dei premi di polizza da parte dell’obbligato principale BETAS.r.l., anche ai sensi del combinato disposto degli artt. _______ ; - accerti e dichiari che da qualsiasi importo risultasse essere effettivamente dovuto dalla garante, dovrà dedursi ogni dell’importo di ogni eventuale credito del contraente verso l’assicurato e dell’ammontare degli eventuali recuperi effettuati dall’Assicurato prima della riscossione del risarcimento, pronunciando se del caso l’estinzione della garanzia prestata; - nell’ipotesi di operatività della garanzia, dichiari tenuta e condanni la BETA S.r.l. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e Caio, in solido tra loro, a tenere indenne e rimborsare alla Società Alfa di Assicurazioniai sensi degli artt. 1203 n.3 – 1949 – 1950 c.c., nonché ai sensi degli artt. _______ C.G.A. e nonché in forza dell’appendice di coobbligazione; con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.A.P.».


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Con il presente atto si costituisce in giudizio il Comune di Topos, il quale impugna e contesta tutto quanto dedotto ed articolato con l’atto di citazione notificato in data ______________ poiché destituito di ogni fondamento giuridico per i seguenti

MOTIVI



A)CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: il garante non può opporre al creditore le eccezioni interne al rapporto principale.
Occorre in primo luogo evidenziare come nel caso di specie ci troviamo dinanzi ad un contratto autonomo di garanzia. Da ciò consegue anzitutto che il garante (ossia la Alfa Assicurazioni) non può opporre al creditore principale (ossia al Comune di Topos) eccezioni che attengono alle vicende del contratto da cui deriva l’obbligazione principale.
Infatti, la stessa polizza fideiussoria in questione recita testualmente : “A garanzia di tutti gli obblighi del contraente nei confronti del beneficiario, derivanti dalla sottoscrizione della convenzione come da delibera del consiglio comunale del _________ n.__ e, per quanto di competenza, per il rispetto degli obblighi derivanti dagli artt. _ e _ bis, nonché dell’atto d’obbligo allegato alla convenzione (…)».
Inoltre nelle condizioni particolari si legge: «La Società si impegna a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’art. 1944 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice nonché la rinuncia all’art. 1957 c.c.».
Sul punto vale la pena sottolineare il consolidato ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Pertanto, l'inserimento nel contratto di una clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, conseguentemente non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale”. (Cass. civ. Sez. Unite, 18-02-2010, n. 3947)
«Il contratto autonomo di garanzia è quel contratto in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Tale contratto, pertanto, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta». (Cass. civ. Sez. I, 12-11-2010, n. 23016)
«In tema di garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è caratterizzata dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal terzo. Poichè le norme contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata derogatoria deve riconoscersi alla clausola con cui le parti abbiano previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni", in quanto preclude al garante l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ.. Una clausola siffatta risulta invero incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e vale, per converso, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia del tipo suindicato. (Nella specie, era stata rigettata la opposizione della compagnia di assicurazioni al decreto ingiuntivo di pagamento in favore del comune appaltante della polizza fideiussoria rilasciata per garantirlo degli obblighi della società appaltatrice, e la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito secondo cui la clausola che prevedeva il pagamento delle somme garantite a semplice richiesta dell'ente entro il termine di 30 giorni era incompatibile con il riconoscimento alla compagnia di assicurazioni della facoltà di opporre all'ente medesimo le eccezioni relative al rapporto principale, al debitore di quello spettanti, neppure se differite - secondo il meccanismo del "solve et repete" - ad un momento successivo)». (Cass. civ. Sez. III, 14-02-2007, n. 3257)
Con riferimento alla polizza fideiussoria oggetto della presente controversia, emerge con tutta evidenza che trattasi di contratto autonomo di garanzia che ha la funzione di tenere indenne il creditore (Comune di Topos) dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale (BETAS.r.l.).
Da ciò deriva in via immediata e diretta l’inammissibilità e/o l’improponibilità delle eccezioni sollevate dalla Alfa aventi ad oggetto lo svolgimento del rapporto contrattuale principale tra la BETA S.r.l. e l’Amministrazione opposta.
Più specificamente non possono trovare ingresso nel presente giudizio:
- l’eccezione relativa al preteso intervenuto svincolo della polizza fideiussoria di cui è causa;
- pretesa responsabilità del Comune di Topos in ordine al “lungo periodo di tempo impiegato dall’iter procedimentale di assegnazione dei lotti”.
Su detti punti la scrivente difesa dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio eccependone l’inammissibilità e/o l’improponibilità.
Solamente per mero tuziorismo difensivo si tratterà delle suddette questioni senza che tuttavia ciò possa comportare accettazione nel contraddittorio sul punto né tantomeno costituire rinuncia alla sollevata questione di improponibilità e/o inammissibilità delle predette eccezioni di controparte.

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1. LEGITTIMITA’ DELL’ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA
Fermo ed impregiudicato tutto quanto dedotto nel precedente motivo “A” del presente atto, occorre, ad ogni modo, eccepire la totale infondatezza dell’eccezione di controparte circa il preteso intervenuto svincolo della garanzia e l’intervenuta liberazione della Compagnia attrice.
Invero, con la deliberazione n. __ del _________ il Commissario Prefettizio stabiliva sì lo svincolo e la restituzione della polizza fideiussoria ma poneva determinate condizioni per il realizzarsi dello stesso svincolo e più precisamente: - presentazione di formale richiesta di formale rinuncia all’assegnazione e prosecuzione nel programma avviato; - pagamento di una penale pari di € 5.000,00 pari al 10% dell’importo della fidejussione; - stabilire che lo svincolo della fideiussione e l’applicazione della penale potrà essere effettuato solo nel caso di possibile rassegnazione del lotto ad altra Ditta in posizione utile in graduatoria e solo ad avvenuta presentazione di idonea fideiussione della ditta subentrante.
Orbene la società BETA S.r.l. non realizzava dette condizioni non provvedendo:
a) a presentare formale richiesta di rinuncia all’assegnazione e prosecuzione del programma già avviato;
b) né al pagamento dell’importo di e 5.000,00 pari al 10% dell’importo della fideiussione.
Più specificamente si ribadisce come con nota prot. n. ______ del _______ l’Amministrazione convenuta abbia invitato la ditta interessata ad avanzare atto di rinuncia formale all’assegnazione e ad effettuare il versamento della somma di € 5.000,00 entro giorni 10 dalla ricezione della medesima racc.a/r comunicata alla BETA S.r.l. tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune di Topos dal _______ al ______ al n. _____ del registro del suddetto Albo..
Orbene, la BETA S.r.l. non dava seguito alle richieste del Comune di Topos che in assenza di dette condizioni fissate nella Deliberazione n. __ del _______, ribadite nella Determinazione n.__ del ________ e precisate nella nota prot. n. _____ del _______ non disponeva lo svincolo e la restituzione della polizza fideiussoria n. _____ dell’importo di € 50.000,00 rilasciata dalla Società Alfa Assicurazioni.
Si ribadisce sul punto come
a) l’omessa presentazione di formale richiesta di rinuncia all’assegnazione e prosecuzione del programma già avviato;
b) il mancato pagamento dell’importo di e 5.000,00 pari al 10% dell’importo della fideiussione
escludano lo svincolo della polizza fideiussoria secondo quanto disposto dalla Deliberazione n. __ del ________.
Alla luce di ciò emerge con tutta evidenza la piena legittimità dell’escussione ad opera dell’Amministrazione convenuta della polizza fideiussoria oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto.

2. INAPPLICABILITA’ ALLA FATTISPECIE IN QUESTIONE DEL DELL’ART. 4 U.C. CONDIZIONI DI POLIZZA
Parimenti infondata risulta l’eccezione formulata da parte opponente secondo cui il Comune di Guidonia avrebbe contravvenuto alla condizione di polizza di cui all’art. 4 che recita: “l’assicurato non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o chi per esso senza il consenso scritto della Compagnia; altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla società quanto avesse incassato a tale titolo”
Orbene, sul punto l’art. 1965 c.c. testualmente recita «la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».
Risulta financo evidente come, nella fattispecie de qua, non sia intercorsa la benché minima forma di accordo né di contratto tra l’Amministrazione e la BETA S.r.l. con riferimento allo svincolo della polizza fideiussoria oggetto della presente controversia.
Pertanto, nessuna transazione è stata realizzata dal Comune di Topos con la società BETA S.r.l.; avendo il convenuto deliberato unilateralmente lo svincolo della polizza a determinate condizioni, che la BETA S.r.l. dal canto suo non ha realizzato, come ampiamente dedotto nel capitolo 1 di questa comparsa.

3. INOPPONIBILITA’ AL COMUNE DI TOPOS DELL’OMESSO PAGAMENTO DEI PREMI.
Parimenti infondata appare l’eccezione di cui al punto __ dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della quale nulla sarebbe dovuto al Comune di Topos stante il mancato versamento dei premi da parte del contraente obbligato principale BETA S.r.l.. In altri termini l’attrice oppone il mancato pagamento dei premi con riferimento alle annualità _____ e ____ per un totale di € _______, e da tale inadempimento ne farebbe discendere ai sensi degli artt. 1, 2 e 10 delle Condizioni Polizza l’inoperatività della garanzia fideiussoria.
Invero, detta eccezione si fonda una errata valutazione giuridica del contratto stipulato tra le parti.
Infatti per giurisprudenza consolidata «nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l’esame e l’interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell’assicurazione con particolare riguardo ai rapporti fra l’assicuratore e l’altro contraente» (Caas. Civ. 15904/2009)
Nel caso di specie emerge con tutta evidenza che trattasi di contratto autonomo di garanzia che ha la funzione di tenere indenne il creditore (Comune di Topos) dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale (BETAS.r.l.) indipendentemente dal pagamento del premio.
E non vi è manifestata alcuna volontà delle parti di voler richiamare la disciplina propria delle assicurazioni, assunto questo ancor più avvalorato dalla clausole specifiche e particolari della polizza in questione che si pongono in contrasto su quelle generali standard e sulle quali necessariamente sono destinate a prevalere.
La stessa polizza in questione recita testualmente : “A garanzia di tutti gli obblighi del contraente nei confronti del beneficiario, derivanti dalla sottoscrizione della convenzione come da delibera del consiglio comunale del ________ n.__ e, per quanto di competenza, per il rispetto degli obblighi derivanti dagli artt____, _____ dell’atto d’obbligo stipulato di cui allo schema approvato con determina dirigenziale n.___ del _______».
Inoltre nelle condizioni particolari si legge: «La fidejussione sarà svincolata trascorso un anno dall’inizio dell’attività produttiva», inoltre la medesima clausola è espressamente prevista dall’art. 3 dell’atto d’obbligo richiamato nel corso della medesima polizza.
Di guisa unica causa di svincolo della fidejussione risulta essere il decorso del termine di un anno dall’inizio dell’attività produttiva.
Rispetto a detta clausola essenziale appare recessiva e come tale priva di effetti la norma di cui all’art. 2 che prevede la sospensione della polizza in caso di mancato pagamento del premio.
Sulla base di quanto sin qui dedotto, appare evidente come nella causa di detto negozio di garanzia l’assicuratore garantisce un debito altrui indipendentemente dal pagamento del premio da parte del contraente.
Tuttavia, anche a voler ammettere per assurdo l’applicabilità di detto articolo occorre sottolineare come l’opponente abbia dimenticato di menzionare la portata complessiva dello stesso art. 2 secondo comma delle condizioni generali di assicurazione. Detta noma ,infatti, testualmente recita: «Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di quindici giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra soltanto in vigore alle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze previste in premessa. Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società trascorso il termine di cui sopra (quindici giorni) ne darà avviso, con lettera raccomandata, all’Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente».
Sul punto vale la pena rilevare come la Società assicuratrice abbia omesso di comunicare all’Ente pubblico assicurato nel termine di 15 giorni il preteso mancato pagamento del premio da parta della BETA S.r.l..
Ciò ha impedito al Comune di esercitare la facoltà del pagamento dell’importo del premio, facoltà che lo avrebbe potuto porre al riparo dal prodursi dell’effetto pregiudizievole costituito dalla sospensione della polizza.
Appare ora paradossale che il Comune di Topos, tenuto allo scuro di tutto ciò, debba subire gli effetti pregiudizievoli della colpevole omissione di comunicazione da parte della Alfa Assicurazioni.
D’altro canto l’odierno ricorrente con nota prot. n. _____ del _______ chiedeva formalmente l’escussione della Polizza fideiussoria n. ______ del ______ prestata dalla Compagnia assicurativa Società Alfa di Assicurazioni; orbene l’odierna opponente non eccepiva in alcun modo il mancato pagamento del premio e dell’inoperatività della stessa polizza. Di guisa che il mancato pagamento del premio assicurativo dell’anno ____ e la pretesa conseguente inoperatività della polizza viene per la prima volta eccepito nel _____ a distanza di due anni.
Circostanza questa che ulteriormente conferma la mera pretestuosità di codesta eccezione, usata secondo i parametri del mero arbitrio.

4. SULLA PRETESA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE
Si ribadisce integralmente sul punto l’inammissibilità e l’improponibilità dell’eccezione sollevata dall’opponente per le ragioni di cui al motivo “A” del presente atto.
Tuttavia per mero tuziorismo difensivo e senza che ciò possa comportare accettazione del contraddittorio sul punto né tantomeno costituire rinuncia alla sollevata questione di improponibilità e/o inammissibilità delle predette eccezioni di controparte si espone quanto segue.
Occorre parimenti rilevare l’infondatezza, la pretestuosità e l’irrilevanza dell’eccezione sollevata da controparte secondo cui “il lungo periodo di tempo impiegato dall’iter procedimentale di assegnazione dei lotti” costituirebbe un profilo di responsabilità del Comune.
La ragione esposta dall’opponente quale causa dell’inadempimento degli obblighi assunti, si identifica, inoltre, con l’aumento dell’indennità provvisoria di esproprio rispetto a quella originariamente prevista nell’atto unilaterale d’obbligo, in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 244/07, la quale ha determinato di un’area edificabile nella misura pari al valore venale del bene.
Sul punto si precisa come alcun inadempimento sia stato posto in essere dall’Amministrazione; d’altro canto nessuna precisa contestazione è stata allegata da parte attrice sul punto, se non un generico ed infondato addebito di responsabilità.
In ogni caso nell’atto d’obbligo l’indennità di esproprio era stata definita “salvo conguaglio”.

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Tanto premesso, argomentato e dedotto, il Comune di Topos come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l’opposizione a D.I. promossa dalla Alfa Assicurazioni S.p.A. in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Si depositano:
- D.I. opposto notificato;
- atto di citazione in opposizione passivo;
- delibera della Giunta Comunale n. ____ del ________
Si richiama inoltre la documentazione allegata al fascicolo relativo alla fase monitoria già acquisito agli atti del presente giudizio.




Il sottoscritto PRIMO, nato a ____________ il __________, residente in ________, via ________n.______, C.F. ___________ informato ai sensi dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l’Avv. _____________ nel cui studio in _______, via _________, elegge domicilio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

Segnaliamo sulla stessa materia formula di ricorso per decreto ingiuntivo per escussione di polizza fidejussoria nel giudizio di opposizione a D.I.
 

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