Giudice di Pace di....
Memorie conclusionali

Il sig. PRIMO nato a _______ il _________ C.F. _______________________ residente in ____________________ (___), Via _________ n.__, elettivamente domiciliato in ________________ preso lo studio dell’avv. ____________________ che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto, (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax:____________)


per:

Primo (Avv. _____); attore

contro:

ALFA S.P.A.; convenuta contumace

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Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 6.11.08 e pervenuto n data 8 novembre 2008, l’odierno attore conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Ufficio, la Alfa S.p.A. per ivi sentire accertare e dichiarare «l’esclusiva responsabilità del sig. secondo in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare la “Alfa S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura dell’attore nella residua somma di € 1.530,00, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa in € 500,00, così per un residuo totale di € 2.030,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».

Alla prima udienza del 26.01.09, dichiarata la contumacia della società convenuta, il Giudice disponeva CTU tecnica incaricando all’uopo il perito Osvaldus e rinviando per il giuramento di quest’ultimo all’udienza del 16.03.2009. In detta sede il CTU, accettato l’incarico e prestato il giuramento di rito fissava il giorno 30.03.09 per l’inizio delle operazioni peritali. Il Giudice dato atto rinviava la causa all’udienza del 22.06.09 per esame CTU.

A seguito di rinvio d’ufficio, all’udienza del 5.10.09 veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni ed il contestuale deposito di note al 30.11.09.
*****
Alla luce di quanto emerso in corso di causa, questa difesa, nel riportarsi integralmente all’atto introduttivo del presente giudizio nonché ai successivi scritti difensivi, ritiene necessario sottolineare alcuni punti di fatto e di diritto, volti ad evidenziare ulteriormente la piena fondatezza della domanda attorea.

SULLA DINAMICA DEL SINISTRO.

Nel merito la domanda dell’attore risulta pienamente provata e tuttavia, la medesima controparte anche nella fase stragiudiziale non ha mai contestato l’an debeatur liquidando somme a titolo di risarcimento, senza eccepire alcunché in tal senso, né paventando ipotesi di concorso di colpa.

D’altro canto lo stesso CTU ha affermato «(...) presa visione degli atti di causa, dei documenti prodotti e del veicolo Fiat Seicento targato AA111AA, ritiene che i danni richiesti dall’attore sono in effetti riconducibili alla dinamica descritta nell’atto di citazione».

Peraltro, il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” costituisce ulteriore elemento di prova atto a dimostrare la piena fondatezza delle ragioni avanzata dall’odierno attore.

Si riporta, dunque, di seguito la dinamica del sinistro de quo.

- in data 02.12.07, alle ore 18,15 circa, in Mandela (RM), l’autovettura Fiat 600 tg. AA111AA di proprietà del sig. primo si trovava in sosta sul margine destro della semicarreggiata di Via del Colle con direzione A24 con lo sportello laterale sinistro aperto;

- in detto frangente lo sportello della predetta automobile veniva urtato dallo spigolo anteriore destro dell’autovettura Renault Twingo tg. BB222BB di proprietà della sig.ra Cornelia e condotta dal sig. secondo , il quale si trovava a percorrere Via del Colle nella medesima direzione;

- quest’ultimo, come da modello CAI allegato, dichiarava: “mentre discendevo Via del Colle ho trovato lo sportello aperto ho frenato la macchina è scivolata”; Alla luce di quanto sin qui dedotto, stante la suddetta dinamica del sinistro, appare inconfutabile la responsabilità esclusiva del sig. secondo , per aver questi violato tanto la normativa del Codice della Strada, quanto i precetti dell’ordinaria prudenza.

SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI

Entrando, dunque, nel merito della quantificazione dei danni subiti occorre rilevare come le spese di riparazione dell’autovettura di proprietà dell’attore, documentate dalla fattura depositata in atti, siano state risarcite solo in parte dalla Alfa S.p.A., come si evince dalla lettera racc.a.r. inviata dalla società di assicurazioni in data 24.05.08 e dalla successiva, del 17.06.08, contenenti rispettivamente assegno dell’importo di € 650,00 ed assegno di € 1250,00 di cui € 380,00 per onorari.

Appare, pertanto, pienamente legittima la quantificazione della residua somma sì come determinata da questa difesa sulla base degli atti depositati, pari all’importo di € 2.030,00, comprensivo di € 500,00 per fermo tecnico. Quest’ultima voce di danno infatti, è pacificamente riconosciuta in assenza di alcuna contestazione da parte dei convenuti. Inoltre, costituisce principio costantemente insegnato dalla Corte di Cassazione che in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, l'assunto secondo cui "Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo”. (Cassazione Civile - Sez. Terza, Sent. n. 1688 del 27.01.2010)"
Tuttavia, prendendo atto della CTU del perito ******** si riscontra come a fronte della fattura di riparazione emessa dall’autocarrozzeria ******* per un totale di € 3.050,00 il CTU abbia riscontrato una spesa di riparazione complessiva di € 2.535,26.

Detta differenza risulta dovuta all’omissione da parte del CTU di alcune voci di riparazione presenti in fattura ed in una valutazione inferiore di alcune altri interventi.

In questa sede si sostiene la piena rispondenza della fattura agli interventi di riparazione effettuati, tutti riconducibili ai danni riportati dall’autovettura in questione a seguito del sinistro de quo. Si contesta, pertanto, l’eccessiva riduttività della quantificazione operata dal CTU ********.
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Tanto premesso argomentato e dedotto il sig. primo come in epigrafe domiciliato rappresentato e difeso chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del sig. secondo in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare la “AlfaS.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura dell’attore nella residua somma di € 1.530,00, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa in € 500,00, così per un residuo totale di € 2.030,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.




Il sottoscritto PRIMO, nato a ____________ il __________, residente in ________, via ________n.______, C.F. ___________ informato ai sensi dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l’Avv. _____________ nel cui studio in _______, via _________, elegge domicilio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

 

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