Formula ricorso lavoro ex art. 414 c.p.c.
Pubblicato il: 9 Aprile 2010 - 00:37
Sezione: Diritto del lavoro / Inail
TRIBUNALE CIVILE DI _______
Sezione lavoro
RICORSO ex art. 414 c.p.c.
per
la Sig.ra Tizia, residente in __________ ed ivi elettivamente domiciliata in Via del _______ n. __, presso lo studio degli Avv.ti _________ e ___________, dai quali è rappresentata e difesa giusta delega a margine del presente atto;
contro
la Sig.ra ____________, Via ____________, __– ___________
FATTO
1. La Sig.ra Tizia ha lavorato alle dipendenze e con il vincolo della subordinazione presso il negozio di parrucchiera di Via _________________ n. e poi in Via ________ snc, sempre in _______________, dal giugno del _________ al _________ di cui la titolare è stata per questo periodo la Sig.ra Caia.
2. La sig.ra Tizia, infatti, ha conseguito il diploma di “parrucchiere per signora” presso la scuola professionale Centro ________ Accademico in data ______________ e subito dopo ha iniziato a lavorare nel negozio della sig.ra Caia.
3. La ricorrente ha preso ordini sull’attività da svolgere dalla Sig.ra Caia, la quale ha affidato nella qualità di titolare del negozio tutti gli incarichi relativi all’attività di parrucchiera. La ricorrente ha dovuto giustificare eventuali assenze, anche momentanee o in caso di malattia, ed ha dovuto rispettare un orario di lavoro ed è stata tenuta, su espresso ordine del datore di lavoro, ad effettuare anche altre incombenze relative la gestione del negozio (pulizie, ricevimento posta, commissioni fuori del negozio, …), senza che quest’ultima potesse rifiutarsi di adempiere gli ordini.
4. L’orario di lavoro era articolato su sei giorni lavorativi da martedì al sabato nel seguente modo: dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal martedì al venerdì, mentre il sabato dalle 8:30 alle 20:00 orario continuato.
5. Le mansioni svolte dalla ricorrente con continuità e prevalenza su qualsiasi altra richiesta del datore di lavoro sono state le seguenti: ricevimento dei clienti, taglio dei capelli, messa in piega, acconciature, lavaggio, tintura, meches, trattamenti di permanente. Tali mansioni sono riferibili al terzo livello del c.c.n.l. di settore con qualifica di parrucchiera.
6. Ha goduto di ferie solo ed esclusivamente ad agosto per il periodo di chiusura del negozio (quindici giorni) dal 15 al 30 agosto di ogni anno.
7. Ha percepito una retribuzione mensile iniziale di £. _________ fino a gennaio 1989 e successivamente di £. _______________ fino a gennaio 1990. Da gennaio 1990 fino a gennaio
8. Tuttavia, la differenza di retribuzione non percepita era e doveva essere pari a complessivi € ________________ al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di retribuzione, oltre a € ____________ a titolo di trattamento di fine rapporto mai corrisposto. Il tutto come da prospetto del calcolo delle retribuzioni e del t.f.r. allegato che fa parte integrante del presente ricorso cui si rinvia.
9. Infatti, la Sig.ra Tizia non ha ricevuto la retribuzione mensile esatta, né il pagamento delle ferie non godute, né la tredicesima e quattordicesima mensilità, né il supplemento per il lavoro straordinario pari al 25% della paga oraria. Il tutto come previsto dal c.c.n.l. del settore (acconciatore parrucchiere) da applicarsi al rapporto in questione aderendo il convenuto ad associazione di categoria imprenditoriale.
10. La sig.ra Caia non ha mai regolarizzato il predetto rapporto di lavoro, ad eccezione del periodo 3.12.1990 – 6.11.1993, come risulta dal libretto di lavoro dove è annotata la qualifica di parrucchiera della ricorrente al terzo livello della retribuzione di cui alla contrattazione collettiva. Il lavoro però non ha mai subito interruzioni ed è stato unico, continuativo e senza soluzioni di continuità fino all’8.3.2002. La ricorrente, infatti, ha avuto consapevolezza dell’annotazione sul libretto di lavoro solo dopo il subentro nell’attività del marito,Sempronio, figlio della Caia .
11. La sig.ra Caia , infatti, ha lasciato la titolarità dell’attività di parrucchiera in data 8.3.2002, allorquando è subentrato il figlio Sempronio nella titolarità dell’attività come risulta da autorizzazione comunale in pari data.
12. In data _________ è stato richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti
DIRITTO
Non si può invero dubitare del vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro instaurato tra la Tizia e la Caia: quest’ultima, titolare del negozio di parrucchiera di Via ___________ in _________________, ha avuto come dipendente la Sig.ra Tizia cui era affidata l’attività di parrucchiera. Non solo, ma oltre tale prevalente attività che svolgeva in perfetta dipendenza funzionale, organizzativa e disciplinare rispetto al titolare del negozio, la ricorrente è stata destinata ove occorreva ai lavori più svariati, da quello di pulizie a quello di commessa, a dimostrazione vieppiù della totale subordinazione cui soggiaceva, nonché era tenuta a giustificare senza meno le assenze.
Pertanto, l’inserimento nel negozio e la dipendenza nell’attività commerciale, senza voler parlare del rispetto degli orari di lavoro o della cadenza mensile della retribuzione, è stata così intrinsecamente subordinata che ricorrono appieno le condizioni previste dall’art. 2094 c.c..
Dal riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, peraltro ovvio se si considera che dal 1990 al 1993 la ricorrente risulta anche segnata sul libretto di lavoro con pagamento della contribuzione previdenziale, ancorché errata ed inferiore al dovuto, ha prestato il proprio lavoro in un’attività commerciale che non tollererebbe altra configurazione della prestazione della Tizia vuoi per il tempo trascorso, vuoi per le mansioni espletate, discendono obblighi e doveri delle parti che non sono state rispettate dal datore di lavoro.
Infatti, la retribuzione erogata alla ricorrente, pur se al netto delle ritenute, risulta assai inferiore rispetto ai parametri di cui all’art. 36 Cost. e 2099 e 2103 c.c., con il conseguente riferimento alla retribuzione prevista ed applicata per i lavoratori del settore acconciatori – parrucchieri di cui al relativo c.c.n.l., che si allega per intero e a cui si rinvia integralmente, che ben può applicarsi alla fattispecie de qua integrando le mansioni della ricorrente quelle di parrucchiera perfettamente rinvenibile nel III livello retributivo. Non solo, ma l’appartenenza del datore di lavoro a corrispondente associazione di categoria firmataria dell’accordo nazionale, impone nella fattispecie l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali (ferie, quattordicesima mensilità, compensi, ecc…), ciò che ad ogni modo sarebbe ugualmente dovuto per la natura della prestazione.
Infine, non vi è stata mai vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, giacché l’attività è stata ceduta al figlio della Caia, sig. Sempronio, dove ha continuato a lavorare la Tizia che nel frattempo era diventata coniuge del Sempronio. Tale circostanza impone di considerare come periodo esterno all’attività compiuta dai coniugi quello che arriva all’8.3.2002, data del subentro dell’attività in capo al Sempronio, da cui discende anche l’obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto nelle misure indicate.
Tutto ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti procuratori precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare che tra la Sig.ra Tizia e la Sig.ra Caia, quale titolare del negozio di parrucchiera di Via _____________ e poi di Via ______________snc in ______________, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, dal gennaio 1987 all’8.3.2002, corrispondente al III livello retributivo del c.c.n.l. per le imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa, che si applica al rapporto di lavoro;
- per l’effetto, condannare la Sig.ra Caia al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di € ______________, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, si chiede:
a) interrogatorio formale della convenuta sui capitoli da
b) prova diretta sui capitoli da
c) consulenza contabile, in caso di contestazione, sui conteggi e sulle retribuzioni da riconoscere alla ricorrente.
Si deposita, in copia:
1. attestato professionale;
2. libretto di lavoro;
3. estratto conto INPS;
4. autorizzazioni amministrative 8.3.2002;
5. lettera 12.2.2007;
6. contratto collettivo;
7. conteggio differenze retributive.
Luogo, data
Avv.__________________
Avv. ________________