Modello contratto di locazione ad uso transitorio - Comune di Roma
Pubblicato il: 10 Marzo 2010 - 23:36
Sezione: Locazioni
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431 e come da Accordo territoriale per il Comune di Roma depositato in data 06/08/1999 Prot. n.4473
Il/La Sig___ nato/a a __ il ___ e residente a ___ in Via/P.za ___ n. ____ C.F. ___ di seguito denominato/a locatore, assistito/a dall’ A.S.P.P.I. in persona di ___, CONCEDE IN LOCAZIONE al/alla Sig. __ nato/a a ___ il ___ e residente a _____ in Via/P.za ___ n. __ C.F. ____ di seguito denominato conduttore, assistito da ____ in persona di ___ che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ___ Via/P.za ___, n. _____, piano ____, scala _____, int. ____, composta di n. ____ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori _____ per mq. convenzionali complessivi ______ non ammobiliata/ammobiliata.
TABELLE MILLESIMALI: Proprietà ___ Riscaldamento ___ Acqua ____ Altre ________
ESTREMI CATASTALI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE ____
DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI ___ CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA_
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi _____ dal ___ al ___ allorchè , fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, concordando espressamente le parti che la presente locazione ha natura transitoria.
Il locatore/ il conduttore – secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999 – dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto e che viene dallo stesso documentata allegando: __________.
2) Il locatore/il conduttore ha l’onere – secondo quanto previsto all’art. 2, comma 2, del precitato d.m. 5 marzo 1999 – di confermare di verificarsi dell’esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi all’altra parte nel termine di giorni __ avanti la scadenza del contratto.
Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale senza giustificato motivo oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della transitorietà, il contratto viene ricondotto alla durata prevista dell’art. 2, comma 1, della legge 431/’98.
In caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, legge 431/’98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
3) Nel caso di riconduzione del contratto alla durata prevista dell’art. 2, comma 1, della legge 431/’98, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno ________ mesi prima.
4) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ______________. Per la successione del contratto, si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n.392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n.404.
5) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
6) Considerato che la superficie dell’appartamento non supera ___ mq., il canone annuo di locazione è convenuto, sulla base di quanto stabilito dall’Accordo territoriale in data 06/08/1999 e tenuto conto degli elementi di cui all’art. 1, comma 4, del d.m. 5 marzo 1999, in Lire _____ (___________), Euro____ che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n. _____ rate eguali anticipate di Lire ____ (_______), Euro___ ciascuna, scadenti il giorno 5 del mese locativo.
7) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L.27 luglio 1978, n.392.
8) Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare di cui al presente contratto e di averla trovata adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stesso medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tener comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione dello stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 del C.C. di quanto segue: _______.
10) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
11) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell’immobile alla data di scadenza, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire _____ (________), Euro pari a _______ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
13) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegata all’Accordo territoriale in data 6/8/99 depositato presso il Comune di Roma in data 6/8/99 Prot. n. 4473. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
14) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei còndomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
15) Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale e spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
16) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la vista all’unità immobiliare una volata la settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi.
17) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392.
18) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
19) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
20) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
21) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675).
22) La conclusione del presente contratto – fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione ove concesso – non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. F), d. lgs. 1° settembre 1993, n.385).
23) Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo – che svolgerà eventualmente funzioni del presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo. In caso di variazioni in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
24) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio al precitato d.m. 5 marzo 1999, alle disposizioni del codice civile, della legge 392/78, della legge 431/98 e comunque alle normative vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto.
_________________, li _________________________
Il Locatore ________________ Il conduttore _________________
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 20), 23), 24).
Il Locatore ________________ Il conduttore __________________