REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29581/2010 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato CUTELLE' PANCRAZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SESTRI SPA in persona dell'Amministratore Delegato Dr. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D'ARPINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRONTICELLI BALDELLI ENRICO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1257/2009 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 04/12/2009, R.G.N. 2596/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato PANCRAZIO CUTELLE';
udito l'Avvocato ENRICO RONTICELLI BALDELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 4 dicembre 2009, il Tribunale della Spezia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da R.E. nei confronti di Equitalia Sestri S.p.A., Agente per la riscossione per le Province di Asti, Biella, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli.
L'opponente, premesso che aveva ricevuto nel corso del novembre 2008, con atto unico, la notifica di ventisette intimazioni di pagamento da parte di Equitalia Spezia S.p.A. (poi Equitalia Sestri S.p.A.), Agente per la riscossione per la provincia della Spezia, per l'importo complessivo di Euro 403.840,00, aveva dedotto che non aveva mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche a dette intimazioni ed aveva domandato l'annullamento degli atti, previa esibizione di copia integrale delle cartelle contenenti l'originale delle relazioni di notificazione.
L'Agente per la riscossione si era costituito in giudizio ed, eccepito il difetto di giurisdizione, nel merito aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando, in particolare, che le trentadue cartelle esattoriali poste a fondamento delle intimazioni erano state notificate, così come gli accertamenti da parte degli enti impositori autori delle iscrizioni a ruolo. L'Agente della riscossione aveva prodotto, in copia dichiarata conforme, le relazioni di notificazione delle cartelle predette, attestanti che queste erano state ricevute proprio dal destinatario ovvero dalla moglie, D.A..
1.1.- Il Tribunale ha, come detto, dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che le cartelle apparivano tutte ritualmente notificate, alla stregua della produzione documentale effettuata dalla convenuta Equitalia Sestri S.p.A., e che, pertanto, il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento, non potendo avanzare opposizione avverso le successive intimazioni di pagamento. Ha altresì condannato l'opponente al pagamento delle spese di causa.
2.- Avverso la sentenza R.E. propone ricorso straordinario affidato a tre motivi.
L'intimata si difende con controricorso.

Motivazione

1.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario avanzata dalla resistente, nel presupposto che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ed essendo stata così qualificata dal Tribunale, con sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009, si sarebbe dovuto proporre appello ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 49, comma 2, della legge n. 69 del 2009. L'eccezione è infondata.
In primo luogo, è da escludere che il giudice a quo abbia espressamente qualificato l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Non rileva, in tal senso, l'indicazione dell'oggetto come di "opposizione all'esecuzione", contenuta nell'epigrafe della sentenza. Si tratta, infatti, di un dato equivoco, poichè non riscontrato in alcun modo dal tenore della sentenza, nè nella parte in fatto nè nella parte in diritto.
Va perciò fatta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale se è vero che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. n. 11012/07, n. 26919/09, ord. n. 3338/12 ed altre).

Nel caso di specie, atteso il riferimento del tutto equivoco desumibile dall'epigrafe della sentenza all'opposizione all'esecuzione, e non essendovi altra parte della stessa da cui desumere che il Tribunale abbia inteso pronunciarsi ai sensi dell'art. 615 c.p.c., spetta a questa Corte qualificare l'azione proposta dal R., che ha argomentato in punto di ammissibilità del ricorso straordinario nel presupposto che la sentenza abbia deciso un'opposizione agli atti esecutivi.
1.2.- Allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti di giudizio di opposizione all'esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questa sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall'Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume la omessa notificazione, che, a sua volta, avrebbe comportato il vizio formale delle successive intimazioni di pagamento (appunto perchè non precedute dalla notificazione delle cartelle esattoriali).
Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (salva la possibilità, nel merito, dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori), sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.
Peraltro, così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva.
Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.

Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poichè si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sè, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto).

1.3.- Nel caso di specie, l'opponente ha chiesto al Tribunale che venisse "...pronunziata declaratoria di nullità/annullamento degli avvisi di intimazione gravati, di cui al doc. 1 in atti e delle cartelle di pagamento impugnate unitamente ad essi, con conseguente rimessione in termini del ricorrente per la contestazione nel merito della pretesa impositiva...".
Orbene, quest'ultimo inciso sta a significare una sorta di riserva di proporre l'opposizione all'esecuzione, formulata dall'opponente sull'assunto di non essere a conoscenza delle ragioni delle pretese esecutive dei diversi enti impositori per non avere ricevuto alcuna delle cartelle di pagamento propedeutiche alle intimazioni di pagamento.
Tuttavia, queste ultime risultano opposte, di per sè, in quanto viziate perchè emesse malgrado l'(asserita) omessa notificazione delle cartelle di pagamento ed è in ragione di tale vizio - che è vizio formale degli atti - che l'opponente ne ha chiesto l'annullamento.
D'altronde, anche le contestazioni concernenti la notificazione delle cartelle di pagamento sono state formulate, con riguardo a queste ultime, non per escludere il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme pretese dagli enti impositori, ma per censurare l'operato dell'Agente della riscossione, incaricato di procedere alla notificazione, che si assume mancante.
Sotto entrambi i profili, pertanto, i motivi di opposizione costituenti la causa petendi dell'azione effettivamente esercitata dal R. (senza tenere conto di quella soltanto "riservata" all'esito della "rimessione in termini") sono riconducibili al disposto dell'art. 617 c.p.c..
Congruente con gli stessi è il petitum di annullamento degli atti impugnati, laddove se fosse stata avanzata un'opposizione all'esecuzione, il petitum avrebbe dovuto essere di accertamento dell'infondatezza, nel merito, della pretesa esecutiva da parte degli enti impositori, cioè dell'insussistenza in capo a questi ultimi del diritto di procedere alla riscossione coattiva.
Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso straordinario è ammissibile, anche se, come si dirà, ne sono infondati i motivi.

2.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al disconoscimento della conformità agli originali delle produzioni allegate ex adverso.
Il ricorrente sostiene che, avendo egli "espressamente e tempestivamente" disconosciuto la conformità all'originale delle copie delle relazioni di notificazione delle cartelle esattoriali prodotte dall'opposta, il giudice non avrebbe tenuto conto di questo disconoscimento perchè, anzichè ordinare il deposito degli originali o ritenere inutilizzabili le copie parziali fotografiche prodotte, ha ritenuto che fosse stata provata la notificazione rituale delle dette cartelle. Aggiunge che, oltre alle norme su richiamate, sarebbe stato violato il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che impone all'Agente uno specifico obbligo di conservazione ed un correlato dovere di esibizione a richiesta del contribuente, che sarebbero stati disattesi.
Per di più, l'Agente avrebbe dichiarato espressamente in comparsa di risposta di non essere in possesso degli originali delle relate di notificazione perchè queste sarebbero state consegnate al contribuente. E comunque, emergerebbe ictu oculi che non si sarebbe potuto trattare di copie conformi alla prima pagina delle cartelle di pagamento, perchè, nel migliore dei casi, sarebbero state copie parziali ovvero ingrandite o alterate. Ancora, mancherebbe nelle copie prodotte qualunque riferimento agli elementi identificativi essenziali della cartella, in primis l'importo e la natura del debito a ruolo, e mancherebbero gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

2.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, che, secondo il ricorrente, andrebbe interpretato nel senso che l'Agente per la riscossione avrebbe l'onere di conservare copia integrale della cartella contenente l'originale della notificazione. Quindi, pur conservando l'Agente la copia della cartella, dovrebbe invece conservare in originale la relazione di notificazione.
Pertanto, nel giudizio di merito l'Agente per la riscossione avrebbe dovuto produrre la copia integrale di ciascuna cartella di pagamento con l'originale della relativa relazione di notificazione (che è incorporata nella prima pagina della copia della cartella) e con gli originali degli avvisi di ricevimento riguardanti le raccomandate inviate ai sensi dell'art. 139 c.p.c..
La mancata esibizione della copia integrale delle cartelle di pagamento non avrebbe posto l'opponente in grado di verificare la sussistenza di tutti gli elementi che la cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere per legge.

2.2.- Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. (rectius, D.L.) n. 669 del 1996, art. 5, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe ritenuto provata la notificazione delle cartelle di pagamento sulla scorta di questa norma, così incorrendo in error in iudicando perchè la norma menzionata non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo riferita soltanto ai tributi e comunque al Concessionario, così come previsto dalle norme previgenti sulla riscossione esattoriale, non anche all'Agente per la riscossione, e perchè l'annotazione considerata dal Tribunale era relativa all'attività di notificazione dello stesso Agente, quindi non attestava la provenienza di un atto dagli enti impositori.

3.- I motivi vanno esaminati congiuntamente dato che pongono questioni connesse, anche in forza degli argomenti spesi dal Tribunale per respingere l'opposizione.
Con riferimento al primo motivo, il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonchè, di recente, Cass. n. 14416/13).
Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia Sestri S.p.A., l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle noti fiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione di ben trentadue cartelle esattoriali, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Nè rileva che, come affermato in ricorso, l'opponente abbia "precisato" e illustrato la contestazione nelle successive memorie depositate il 30 novembre 2009, poichè, nel silenzio dell'art. 2719 c.c., in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. n. 4476/09, n. 24456/11). Pertanto, è da escludere che il Tribunale, ritenendo idonea la produzione documentale dell'Agente per la riscossione a provare la rituale notificazione delle cartelle di pagamento, abbia violato le norme degli artt. 2712 e 2719 c.c., disattendendo il preteso disconoscimento ed evitando di ordinare l'esibizione degli originali.

3.1.- Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonchè, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
Come rilevato col terzo motivo di ricorso, è errato il richiamo che il Tribunale ha fatto alla norma del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997, perchè, pur essendo norma applicabile anche all'Agente della riscossione nell'attuale sistema di. riscossione coattiva, essa non è rilevante nel caso di specie, in quanto le annotazioni apposte in calce agli estratti di ruolo, valutate dal giudice (secondo quanto infra), erano relative all'attività notificatoria dello stesso Agente e non riguardavano la provenienza dei ruoli dagli enti impositori (ed invece il detto art. 5, si riferisce all'asseverazione di tale provenienza).
Tuttavia, la norma richiamata, proprio perchè "neutra" rispetto alla decisione, non sorregge nemmeno la ratio decidendi: pertanto, il suo richiamo è irrilevante e non inficia il ragionamento probatorio seguito dal giudice a quo. Questo ragionamento è corretto, alla stregua del principio di diritto su enunciato.
Il Tribunale, infatti, oltre ad essersi avvalso delle copie fotostatiche delle relazioni di notificazione prodotte da Equitalia Sestri S.p.A., ha valutato le risultanze degli estratti di ruolo, attribuendo rilevanza al fatto che vi fossero state annotate le date delle notificazioni delle cartelle di pagamento e che queste fossero corrispondenti alle date desumibili dalle copie delle relazioni di notificazione. Trattasi di ragionamento probatorio che, essendo giuridicamente corretto e congruamente argomentato, è idoneo a sorreggere il rigetto dell'opposizione alle intimazioni di pagamento fondata sull'unico motivo dell'asserita omessa notificazione delle cartelle di pagamento e della loro mancata conoscenza da parte del contribuente, poi opponente.

4.- Gli ulteriori profili di censura, in specie dedotti col secondo motivo di ricorso, anche mediante richiamo o riproposizione di argomenti spesi nell'illustrare il primo, sono, per un verso, inammissibili; per altro verso, assorbiti. In particolare, sono inammissibili, perchè pongono questioni nuove, i rilievi concernenti la mancata esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento nel loro contenuto integrale e/o la mancata indicazione sulle stesse di elementi richiesti dalla legge a pena di nullità, poichè - avuto riguardo all'unico motivo di opposizione quale risulta indicato dal ricorrente (omessa notificazione delle cartelle di pagamento) - l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerneva esclusivamente l'attività di notificazione delle cartelle di pagamento. Pertanto, dimostrata come sopra la regolarità di queste notificazioni (effettuata a mezzo del messo notificatore a mani proprie del contribuente ovvero a persone con lo stesso conviventi, sottoscrittori, l'uno e gli altri delle relazioni di notificazione prodotte in copia), è rimasta preclusa - già nel grado di merito - la deduzione di vizi propri delle cartelle di pagamento che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando queste ultime; correlativamente, non sussisteva alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento).

In conclusione, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi.

4.1.- Parimenti inammissibili perchè risultano proposti per la prima volta col ricorso per cassazione sono le contestazioni del ricorrente concernenti la pretesa irregolarità delle notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., perchè non vi sarebbe stata prova della ricezione, da parte del destinatario, dell'avviso di ricevimento inviato ai sensi di quest'ultima norma. A prescindere dal fatto che non risulta nemmeno dalle difese della resistente che vi siano state notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, (avendo dedotto Equitalia Sestri S.p.A. di avere notificato a mani proprie o di familiare convivente, quindi senza necessità di ulteriore avviso di ricevimento: cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 12181/13), la novità della questione la rende inammissibile. Ed invero, essendo questione che implica un accertamento di fatto e che non risulta trattata dalla sentenza, sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.Cass. n. 14590/05 e n. 20518/08).

4.2.- Gli ulteriori assunti del ricorrente, secondo cui l'Agente per la riscossione avrebbe dichiarato di non possedere gli originali delle relazioni di notificazione e secondo cui le relazioni prodotte in copia non sarebbero state conformi agli originali, restano assorbiti da quanto detto sopra in punto di idoneità delle fotocopie prodotte a comprovare le avvenute notificazioni delle cartelle di pagamento.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell'importo complessivo di Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.