REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA
L'Avv. Antonio Zarrillo, Giudice di Pace di Mascalucia,
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n.542/2012 R.G.,
PROMOSSA DA
L. G. ___ elettivamente domiciliato in Catania, via Carmelo Patanè Romeo 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto introduttivo di lite -attore -
Ato Ct3 Simeto Ambiente Spa in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Catania C.so delle provincie n.111 -convenuta-contumace-

Avente ad oggetto: opposizione avverso atti di contestazione afferenti la TIA anni 2004 e 2005

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, L. G. esponeva che l'Ato Ct3 Simeto Ambiente Spa gli aveva notificato atti di contestazione per omessa comunicazione locali o rettifica degli elementi comunicati n.ri AE_____ e AE____, per l'unità immobiliare sita nel comune di Gravina in via ____ per tariffa TIA dovuta per gli anni 2004 e 2005.
Attraverso le predette comunicazioni, la suddetta società, accertava per l'immobile de quo una superficie di 566 mq a fronte di una superficie dichiarata di 150 mq e sulla base di tale considerazione rilevava una tariffa dovuta per l'anno 2004, comprensiva di penalità, interessi e spese di € 2.392,00 e per l'anno 2005 di € 1.486,00 per un totale complessivo di € 3.858,00.
Deduceva, preliminarmente rilevata la giurisdizione del giudice adito,
- la nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione;
- la decadenza dell'Ente dal diritto di richiedere le somme portate dall'avviso di accertamento;
- la mancata preventiva istituzione e regolamentazione della tariffa ad opera del Consiglio Comunale;
- la mancata determinazione dell'importo della tariffa da parte del Consiglio Comunale;
- violazione dell'art. 23 della Costituzione. Riserva di legge per ogni imposizione personale e patrimoniale. Mancata preventiva istituzione di potestà sanzionatoria in capo alla Simeto Ambiente, irretroattività della legge.
CONCLUSIONI
- In via preliminare dichiarare la nullità ed inefficacia degli atti impugnati per mancata e valida sottoscrizione degli stessi;
- nel merito dichiarare la decadenza del diritto alla riscossione della Tariffa di Igiene ambientale relativamente all'atto n.AE____ per mancata notifica degli atti di accertamento entro il termine ex art. 1 comma 161 L.296/206;
- nel merito dichiarare la illegittimità della Tariffa di igiene Ambientale e delle sanzioni in essa applicate e degli interessi moratori applicati negli impugnati atti di contestazione e per conseguenza annullare gli atti impugnati.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
All'udienza del 27.6.2012, contumace l'Ato Ct3 Simeto Ambiente, sulle precisate conclusioni come in atti, la causa è stata introitata a sentenza.

Motivazione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Ato Ct3 Simeto Ambiente regolarmente citata e non comparsa.
Sulla legittimazione dell'esercizio dell'azione.
Con sentenza n.10672/09, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno ritenuto impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa, in relazione alla quale, sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni, finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa.
Sulla competenza del Giudice adito i vexata materia
Questo decidente, anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 24.7.2009, ha ritenuto la natura non tributaria della TIA sulle considerazioni che seguono:
"Con sentenza n.64 del 10 Marzo 2008, la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n.413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 setembre 2005 n.203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.248, promosso con ordinanza depositata il 2 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Condominio di Viale Mazzini n.119, il Comune di Roma ed altra parte, iscritta al n.459 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale, dell'anno 2007, ha affermato che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione (ex plurimis: sentenza n.50 del 1989; ordinanze n.144 del 1998; n.152 del 1997, n.351 del 1995).
Il giudice delle leggi, è pervenuto alla conclusione che la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione solo se non "snaturi" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale.
Una volta che sia esclusa la natura tributaria della materia, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria della relativa controversia "snatura" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario e, conseguentemente, è violato l'art. 102, secondo comma, Cost., il quale vieta l'istituzione ex novo di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati in Costituzione.
La VI disposizione transitoria della Costituzione – ad integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione ("salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari") entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima.
La stessa Corte ha poi precisato che, benchè l'indicata revisione non crei nell'ordinamento "una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento" delle giurisdizioni revisionate, tuttavia il legislatore ordinario – nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali – incontra il duplice limite costituzionale di "non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite" a dette giurisdizioni speciali "e di assicurare la conformità a Costituzione" delle medesime giurisdizioni (ordinanza n.144 del 1998). Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, che successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di "non snaturare" le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost.
L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, a giudizio del Giudice delle Leggi, una condizione essenziale perchè le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale.
In coerenza con i sopra evidenziati principi e con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, la Corte ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario "deve ritenersi imprescindibilmente collegata" alla "natura tributaria del rapporto" (ordinanze n.395 del 2007; n.427, n.94, n.35 e n.34 del 2006).
L'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorchè si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria).
Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 102, secondo comma della Costituzione, occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta ai giudici tributari abbia o no effettiva natura tributaria.
E, a tal fine, non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte medesima per qualificare come tributarie le entrate erariali; criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis: sentenze n.334 del 2006 e n.73 del 2005).
Ove sia stata accertata la natura non tributaria della materia attribuita alla cognizione dei giudici tributari, si deve affermare l'illegittimità costituzionale di detta attribuzione, nè possono addursi in contrario argomenti che non trovano fondamento nell'art. 102, secondo coma, Cost. E nella VI disposizione transitoria della Costituzione.
Non sarebbe sufficiente, al fine di negare lo "snaturamento" della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare che le controversie relative ad alcuni particolari canoni, pur non avendo natura tributaria, sono legittimamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi.
Neppure sarebbe sufficiente addurre mere ragioni di opportunità per giustificare, sul piano costituzionale, la cognizione, da parte dei giudici tributari, di controversie non tributarie riguardanti fattispecie in qualche misura simili a quelle propriamente tributarie.
Il difetto della natura tributaria della controversia, afferma la Corte, fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale.
In conclusione, secondo i giudici costituzionali, il legislatore non ha la discrezionalità di attribuire alle Commissioni Tributarie – considerate fin dalla fondamentale sentenza costituzionale 287/1974 organi speciali di giurisdizione – tutte le controversia relative a prestazioni patrimoniali imposte che non siano tributi.
La giurisdizione tributaria può essere riconosciuta costituzionalmente legittima solo se ad essa sono devolute materie propriamente tributarie.
Con sentenza 14 Maggio 2008, n.230 il Giudice delle Leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazioni di disposizioni non aventi natura tributaria.
Non cè dubbio, afferma la Corte, che la lettura che dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. n.546 del 1992, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto in cui tali sanzioni ineriscono.
Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale.
La nozione di tributo
Secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare una controversia come tributaria è del tutto irrilevante il nome juris che il legislatore attribuisca ad essa.
Per definire la materia tributaria è necessario riferirsi all'art. 53 della Cost. Piuttosto che all'art. 23 Cost., in quanto la coattività è si elemento essenziale del tributo, ma non distintivo.
La "tariffa di Igiene Ambientale" è prevista dalla Direttiva 91-56 CEE (1991) Direttiva 75-442 CEE (1975) Direttiva 91-156-CEE (1991) Decreto Legislativo 22-97 (1997) Legge Regionale 25-98 (1998) Dpr 158/99 (199).
La T.I.A. è disegnata come corrispettivo per la raccolta dei rifiuti domestici e di quelli cosiddetti assimilati ovvero di quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.
Soggetti passivi sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune impositore.
L'Ente territoriale, con apposito regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono delle tariffe al metroquadro.
La tariffa applicata al metro quadro sarà fissata tenendo conto della tipologia e potenziale quantità di rifiuto prodotto.
La commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile.
Appare assai evidente che essendo tenuti a concorrere alla spesa sopportata dal Comune, per il servizio di raccolta e smaltimento, i detentori di immobili e di superifici scoperte, è da escludere che tale corrispettivo possa qualificarsi come tributo perchè non sono destinatari del medesimo, secondo la definizio dell'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini in ragione della loro capacità contributiva.

Ugualmente fondata può ritenersi l'attribuzione alla TIA della natura di entrata patrimoniale. Basti a tal fine ricordare il D.L. 328/1997, il quale nel modificare la tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobreo 1972, n.633, stabilisce che sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6 comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7 comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7 comma 3, lettera g), del medesimo decreto. Va da sè che se, come è noto, le entrate tributarie non possono essere assoggettate a tributi, onde evitare un'inaccettabile doppia imposizione, argomentando a contrario, l'applicazione dell'IVA agli importi dovuti quale TIA ne esclude il carattere tributario.
A tal riguardo va richiamata la risoluzione n. 250/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso datata Roma 17 Giugno 2008, la quale ha fornito attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con circolare del 18 maggio 2000, n.99.
"In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 – recante norme in materia ambientale – afferma la predetta Direzione – la disciplina della Tia è contenuta nell'art. 238 del medesimo decreto che definisce, al comma I, la suddetta tariffa come il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il medesimo articolo 238 – prosegue l'Agenzia delle Entrate – dispone, inoltre, che è tenuto al pagamento della tariffa chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico e che la tariffa, applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata, è composta, oltre che da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, anche da una quota variabile che è espressamente rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in mood che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in argomento. Riguardo alla natura giuridica della Tia e al regime fiscale della stessa applicabile agli effetti dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 ha chiarito, confermando l'orientamento già espresso con circolare n.111/E del 21 maggio 1999, che la tariffa si configura alla stregua di un corrispettivo, nel presupposto che l'espletamento del servizio avvenga secondo le regole del diritto comune. La citata risoluzione n.2/E del 2003 ha, quindi, chiarito che la Tia deve essere assoggetta all'IVA con applicazione dell'aliquota agevolata del 10 pr cento prevista dal n.127-sexiesdecies della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n.633. Ciò premesso, con riferimento al quesito formulato dall'interpellante, la scrivente ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso con la citata risoluzione n.25/E del 2003, anche alla luce della qualificazione normativa della Tia come corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani operata dall'art. 238 del D.Lgs. n.152 del 206 e delle modalità di determinazione della tariffa stessa, basate, fra l'altro, ai sensi del medesimo decreto, sulla quantità dei rifiuti conferiti dall'utenza, sul servizio fornito e sull'entità dei costi di gestione....Si ritiene che l'avvenuta devoluzione delle liti in materia di Tia al giudice tributario non possa valere, di per sè, come presupposto idoneo a definire la natura della stessa cine orekuevi di diritto pubblico e ad escluderne la natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità dell'IVA".
A giudizio di questo decidente, appare evidente che all'attribuzione della natura privatistica conduce anche la stessa struttra della tariffa. Il fatto che essa, composta da una quota fissa determinata in relazioni alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, tenda ad assicurare la copertura totale del costo del servizio ne conferma la natura di corrispettivo e rappresenta una differenza sostanziale con la tassa.
Peraltro sostanzialmente diverso è il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione che si riflette nell'assenza all'interno della normativa di norme riguardanti l'accertamento, le sanzioni e il contenzioso.
Il T.A.R. Catania Sicilia Sez.III con sentenza n.52 del 4.1.2008 ha statuito che la Tarigga d'Igiene Ambientale, non è un "tributo" ovvero una "imposta" rappresentando, invece, il corrispettivo da pagare per il servizio di gestione integrata dei rifiuti in base agli artt. 117, d.lg. n.267 del 2000, 49 d.lg. n.22 del 1997 e 238, d.lg. n.152 del 2006 in quanto riflette i costi di gestione e quindi è il prodotto della traslazione tariffaria dei costi organizzativi dell'ente deputato al servizio sugli utenti.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con sentenza depositata il 9.2.2009 ha reputato di dover ricondurre la Tariffa d'Igiene Ambientale al genus delle prestazioni patrimoniali.
Pertanto è esclusa la giurisdizione della Commissione tributaria in favore del giudice ordinario e nella fattispecie di questo giudice ratione materiae valorisque
La Corte Costituzionale con sentenza n.238 del 24.7.2009 ha, invece, attribuito natura tributaria alla "tariffa di igiene Ambientale" introdotta dal decreto Ronchi (d.lgs. 5.2.1977 n.22) in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal Dlgs. 15.11.1993 n.507, in considerazione che entrambe le tariffe coprono anche le spese che non derivano dallo smaltimento dei rifiuti prodotti dai contribuenti ma che riguardano la collettività nel suo insieme (da cui deriva che la corrispondente entrata ha natura pubblicistica rappresentando una forma di finanziamento di servizio pubblico). Così opinando, non può non evidenziarsi che risulta violato il diritto alla trasparenza in relazione all'effettivo e reale utilizzo delle risorse per lo smaltimento e raccolta dei rifiuti che mascherano la destinazione delle somme a copertura di altre diverse spese.

Con la richiamata decisione la Corte Costituzionale ha statuito in buona sostanza che la TIA è similare alla TARSU.
Le differenze tra le due fattispecie sono minime: "la occupazione o detenzione" di superfici e il riferimento ai soli rifiuti "interni" per la TARSU e il riferimento anche ai rifiuti "esterni" per la TIA.
Considerato che l'art. 14, comma 33 del D.L. 31.5.2010 n.78, convertito nella legge 30.7.2010 n.122 testualmente recita "le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3.4.2006 n.152 si interpretano nel senso che la natura ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto rientrano nella giurisdizione dell'autorità ordinaria", non può dubitarsi che la natura della TIA non sia tributaria ma solo di corrispettivo, a cui è applicabile lIVA e che al giudice ordinario siano demandate le controversie sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Con circolare 11/11/2010 n.3DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto alla ricostruzione del complesso quadro normativo in vexata materia pervenendo alla conclusione, sulla base della lettura sistematica delle disposizioni vigenti, della natura di corrispettivo della Tia assoggettabile ad IVA "trovano applicazione anche alla c.d. TIA1 le nuove disposizioni, di cui all'art. 14 comma 33, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, riguardanti la natura non tributaria della TIA2 e la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie sorte successivamente alla data di entrata in vigore del citato provvedimento".
Il Tar Toscana, seconda sezione, con sentenza n.1162 del 6 luglio 2011, delineate le caratteristiche delle prestazioni imposte di natura patrimoniale di cui all'art. 23 Cost. Ha ritenuto indubbia la riconducibilità della TIA alle prestazioni non tributarie.
Sul merito
I Consigli Comunali, giusta il combinato disposto del DPR n.158/1999 e dell'art. 42, lett. F, d.lgs. n.267/00, determinano la tariffa (art. 2 DP 158/99), approvano il piano finanziario (art. 8) e deliberano, ex art. 49.8 del Dlgs. n.22/97, la TIA.
La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento del canone.
Il principio normativo secondo cui potestà e competenza impositiva in materia di TIA sono attribuite al Consiglio Comunale è statuito dall'art. 49.8 del Dlgs.n. 22/97.
L'art. 49, comma 8, D.Lgs. 22/97 assegna ai Comuni la competenza a istituire la tariffa relativa alla TIA; attribuzione prevista dall'art. 32 comma 2 lettera g) della L. 142/90 che prevede la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina generale delle tariffe per la fruziione da parte dei cittadini di beni e servizi.
L'ordinanza Ministeriale n.2983/1999, istitutiva dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, attribuisce a quest'ultimo una competenza di carattere emergenziale mirata alla esecuzione di interventi tra i quali non può ritenersi annoverata la materia tariffaria de qua.
L'ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia n.855 dell'8.8.2003 (Regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti e assimilati) invero si limita a dettare soltanto il modello di regolamento al fine della istituzione della tariffa di Igiene Ambientale in sede locale.
La sentenza del T.A.R. Sicilia (n.2295/07 depositata il 25.10.2007) ha affermato che il Commissario Straordinario non può apportare deroghe alle previsioni del calendario art. 49 D.Lgs. 22/97, malgrado la dettagliata normativa in tema di poteri derogatori attribuiti ex art. 15.
Con riferimento alla determinazione della TIA, la lettura che il Tar di Palermo, con le due sentenza n.2290/7 e n.2295/07, dà delle disposizioni del Dlgs. n.22/97 e del DPR n.158/99 è che la competenza appartiene all'ente locale. Secondo il Tar, il Consiglio comunale è il legittimo ed esclusivo titolare della competenza a determinare la tariffa, finchè non interverranno le modifice predisposte dal Dlgs. 152/06, "previa espressa abrogazione della tariffa di cui all'art. 49 Dlgs. 22/97 e sulla base dei criteri fissati dal regolamento da emanarsi entro sei mesi".
Con le richiamate sentenze, il TAR di Palermo ha altresì affermato che "nell'ambito degli ampi poteri attribuiti al Presidente della Regione – Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, non è dato ricomprendere quello di apportare deroghe alle previsioni normative dell'art. 49 D.Lgs. 22/97, malgrado la dettagliata normativa in tema di poteri derogatori attribuiti ex art. 1".
La Corte di Cassazione SS.UU. Civili, con sent. n.8313 dep. Il 10.04.2010, entrando nel merito della legittimità sulla fissazione delle tariffe TIA da parte delle Società d'Ambito, chiarisce che "può essere delegato il servizio della riscossione, ma non il potere impositivo il quale è connaturato allo statuto necessariamente pubblicista dell'Ente impositore". "Il soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un Ente Pubblico dotato della specifica potestà impositiva; potere che deve essere esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati politicamente irresponsabili". "L'esercizio del potere impositivo non può essere delegato ad enti che non siano investiti, direttamente ex lege, della potestà di imposizione e quindi soggetti al controllo diretto dei cittadini".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con sent. n.48 dep. il 09.02.2009, ha statuito che "finchè non sia stato emanato il regolamento di cui all'art. 238, c.6, del D. Lgs. 152/06, le Società d'Ambito non hanno il potere di determinazione della tariffa, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi Comuni interessati".
Consegue quindi la reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissata da ciascun Comune ricompreso nelle rispettive Società d'Ambito".
Non essendo mai stato approvato il regolamento, il Dlgs.152/06, relativamente al profilo della titolarità della determinazione della tariffa, non è mai entrato in vigore.
Infine la L. n.296/06 ha reiterato, anche per il 2007, il divieto di passaggio da Tarsu a TIA.
Nel caso di specie, il Comune di Gravina di Catania, nel cui territorio è ubicata la utenza de qua con nota prot. n.39472 del 10.12.209 ha diffidato la Società d'Ambito a procedere, con ogni consentita urgenza, al discarico dei ruoli coattivi Tia per gli esercizi finanziari 2004-2005-2006-2007 al fine di garantire la successiva emissione da parte degli uffici tributari dei ruoli Tarsu per i medesimi anni d'imposta.
In mancanza di tali atti prodromici, gli atti di contestazione sono illegittimi.
Tali disposizioni normative trovano altresì conferma in copiosa giurisprudenza (ex multis sent. 800/2007 Tar Toscana, Tar Sicilia sent. 2290/2007 e n.2295/2007).
Con sentenza 196/3/08 del 10.04.2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania richiamandosi alle precitate sentenze del Tar di Palermo, ha annullato le fatture emesse dalla Simeto Ambiente S.p.a. per difetto assoluto di competenza.
E ancora la Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza 805/06/08 pronunciata il 30.9.2008 ha dichiarato illegittima ed ha annullato la fattura, oggetto del giudizio, esulando, a giudizio del Giudice Tributario, dalla competenza dell'ATO CT3 "Semeto Ambiente Spa" il potere di determinare l'entità della tariffa per il servizio in questione.
Sulla nullità dell'Atto motivato di contestazione per omessa comunicazione di occupazioni locali o rettifica elementi comunicati
Dalla natura di corrispettivo della TIA, gli atti motivati, oggi impugnati, devono ritenersi nulli e privi di efficacia in quanto non sottoscritti da alcuno, a nulla rilevando allo scopo la legge 549/95 art. 1 comma 87 richiamata sotto il nome del funzionario responsabile atteso che detta norma recita "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile".
E' condizione quindi per l'applicazione della precitata normativa che trattasi di tributi locali.
Non può non evidenziarsi la carenza di titolo dell'ATO Ct Simeto Ambiente Spa per inviare all'attore gli atti impugnati fondati su verifiche effettuate in violazione del contraddittorio e quindi unilaterali e pertanto privi di valenza probatoria.
La domanda proposta da L. G. Va accolta e va dichiarata conseguentemente la nullità degli impugnati atti di contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Simeto Ambiente Spa come da dispositivo

PQM

Il Giudice di Pace di Mascalucia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.542/12 promossa da L. G. Nei confronti dell'ATO CT3 Simeto Ambiente Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore
- dichiara la giurisdizione di questo giudice a decidere della presente causa per quanto in motivazione;
- accoglie la domanda proposta e pertanto dichiara la nullità degli impugnati atti di contestazione.
Condanna l'AO CT3 Simeto Ambiente Spa in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate nell'importo di € 120,00 per spese ed € 200,00 per competenze e onorario oltre IVA e CPA come per legge e distratte in favore del procuratore antistatario.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Mascalucia 27.6.2012
Il Giudice di pace
Avv. Antonio Zarrillo


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.