REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Nicola Pannullo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7619/2010 promossa da:

F.A. , con il patrocinio dell’avv. SOLA VITO, elettivamente domiciliato in Via UGO DE CAROLIS 31 00136 ROMA presso il difensore avv. SOLA VITO
APPELLANTE

contro
COMUNE DI SEZZE
APPELLATO NON COSTITUITO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sezze n.26/2010 del 14 aprile 2010

CONCLUSIONI
All’udienza del 2 aprile 2015 la parte appellante ha concluso come in atti.

Motivazione

Con “ordinanza”/sentenza n. 26/2010 emessa, in data 14 aprile 2010, il Giudice di Pace di Sezze respinse il ricorso proposto da F.A. avverso i verbali di contravvenzione n. — e — emessi dal Comune di Sezze. Comando di Polizia locale elevati per violazione dell’art.142 comma 8 e 9 del Codice della Strada per aver superato, rispettivamente il giorno 3 luglio 2009 e 7 luglio 2009 l’auto Mercedes 200 Kompress SS targata – rispettivamente di oltre km. 53/h e 16 km/h il limite di velocità di 70 km. Sulla statale SS n.156 rispettivamente al Km 43+ 100 e Km. 43+93, circolando alla velocità di Km 123/h e Km 88/h rilevata da apparecchiatura “Velocar Red6Sppedmatr.110984”; compensò le spese di lite.

Il giudice di prime cure ritenne ingiustificata l’assenza del ricorrente all’udienza di comparizione e presente l’Amministrazione “convalidava i verbali” di contravvenzione, così respingendo l’opposizione.

Avverso dette sentenza ha proposto appello F.A. il quale, rilevata la nullità della sentenza per difetto di motivazione, reiterata la doglianza della mancata prova del regolare funzionamento dell’ “autovelox” indicato nei verbali di accertamento, ha chiesto integrale riforma della predetta sentenza, l’annullamento dei verbali di contravvenzione.

Nessuno si è costituito per il Comune di Sezze.

Indi la causa, – sostituito il giudice assegnatario per il trasferimento ad altro Ufficio- è stata trattenuta in decisione.

L’appello è fondato.

In punto di diritto, in tema dell’onere della prova, va richiamato il principio dei giudici di legittimità secondo cui “ in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (cd. “autovelox”) in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature”. (cfr. Cass. n. 21927/2014; Cass. 33978 del 19.11.2007).

Ciò detto, con il primo e sostanzialmente unico motivo di appello, l’appellante contesta la sanzione amministrativa avente ad oggetto le violazioni del CDS per eccesso di velocità siccome rilevata da apparecchiatura, di cui fin dal primo grado, ha contestato il regolare funzionamento e la verifica dell’omologazione,

In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, “telelaser”) la preventiva omologazione dell’apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, – in difetto di ogni previsione normativa in tal senso – l’omessa l’indicazione nel verbale di accertamento dell’infrazione dei dati relativi all’omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell’accertamento stesso”. (cfr. Cass- 15324/2006).

Nel caso di specie, alla stregua delle risultanze processuali in atti, il Comune di Sezze, a fronte delle contestazioni specifiche del ricorrente di prime cure, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la regolarità del funzionamento dello strumento rilevatore della velocità (dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura Velocar RED&Spped matr. 11094), né l’impossibilità della contestazione immediata della violazione sul tratto di strada interessato, né le foto scattate al veicolo di proprietà dell’appellante.

In definitiva non vi è la prova ex art.2967 c.c. dei fatti costitutivi della legittimità delle violazioni al CDS sopra richiamate stante la contumacia del Comune di Sezze in questo giudizio e la sola comparizione del funzionario delegato dal Comune all’udienza di comparizione del I marzo 2010 innanzi al GDP senza alcuna comparsa di costituzione(v. verbale in atti).

Sulla scorta dell’orientamento sopra richiamato – dal quale non vi è motivo di discostarsi – il Tribunale, in accoglimento dell’appello, annulla i verbali di contravvenzioni del CDS in premessa.

Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.

PQM

Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sezze n. 26/2010 del 14 aprile 2010, annulla i verbali di contravvenzione del CDS di cui in premessa.
b) Nulla sulle spese di lite del presente grado.
Latina, 14/9/2015
Il Giudice
Dott. Nicola Pannullo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 29.9.2015


 

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