REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione collegiale nelle persone di
dr. Paolo Fabrizi - Presidente
dr. Rossano Taraborrelli - Consigliere
dr.ssa Monica Fagnoni - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso notificato a ministero aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano
da
QU. S.R.L. in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore,
FR.DE.,
FR.MA.
elettivamente domiciliati in Milano, Piazzetta (...) presso lo studio dell'Avv. Ma.Ca., che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello
appellanti
contro
BE.ST.
SO.MA.
elettivamente domiciliati in Erba, Via (...) presso lo studio degli Avv.ti Se.Ma. e Ni.Ma. che li rappresentano e difendono per delega in calce della comparsa di costituzione e risposta
e contro
BE.CL.
elettivamente domiciliato in Lecco, Via (...) presso lo studio degli Avv.ti Gi.Pr. e Pa.Pr. che lo rappresentano e difendono per delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore della comparsa di costituzione e risposta
nonché contro
ZU.IN. in persona del procuratore pro tempore elettivamente domiciliata in Milano, Via (...) presso lo studio dell'Avv. Ma.Ru., rappresentata e difesa dall'Avv. An.Or. per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado
appellati
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: ved. verbale udienza 4/06/2015.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Be.St. e So.Ma. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, QU. S.r.l. in liquidazione, Fr.De. e Fr.Ma. affinché fosse accertata, nei loro confronti, la responsabilità ex art. 1669 c.c., per vizi e difetti dell'immobile di loro proprietà, - acquistato dalla prima ed edificato dalla FR. S.n.c. società cancellata della quale erano soci Fr.De. e Fr.Ma. - con condanna degli stessi a sostenere i costi necessari all'eliminazione dei vizi, a rimborsare le spese sostenute e a risarcire i danni subiti oltre a quelli derivanti dal minor valore dell'immobile.

I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare la loro carenza di legittimazione e comunque la decadenza e prescrizione dell'azione, nonché, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate; i convenuti chiedevano e ottenevano la chiamata in causa dell'Arch. Be.Cl., progettista e direttore dei lavori. Si costituiva Be.Cl. che si associava alle tesi e alle eccezioni dei convenuti; chiedeva e otteneva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva ZU.IN. eccependo l'inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.

Con sentenza n. 407/20140 del 14-24/02/2014, il Tribunale di Como, acquisita la CTU, svolta nell'ambito del giudizio di ATP, escussi i testi, rigettava la domanda formulata nei confronti di QU. S.r.l. in liquidazione, l'accoglieva nei confronti di Fr.De. e Fr.Ma. condannandoli al pagamento a favore degli attori della somma di Euro 37.711,86 oltre interessi; rigettava la domanda svolta da Fr.De. e Fr.Ma. nei confronti di Be.Cl., condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite a favore degli attori e dei terzi chiamati.

Avverso la sentenza suindicata proponevano appello QU. S.r.l. in liquidazione, Fr.De. e Fr.Ma. articolando i seguenti motivi:
1) errata qualificazione e interpretazione della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. in relazione ai vizi e difetti lamentati;
2) mancata pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva;
3) erronea decisione in materia di decadenza e prescrizione;
4) difetto di motivazione con riguardo alle effettive cause delle infiltrazioni;
5) erroneo riconoscimento dei danni in favore degli originari attori;
6) erroneo riconoscimento della prescrizione nei confronti di Be.Cl.;
7) erronea imputazione delle spese di lite. Si costituivano Be.St. e So.Ma. chiedendo, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito rigettare il gravame con conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva Be.Cl. chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Si costituiva ZU.IN. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto di ogni domanda svolta nei confronti della compagnia di assicurazioni.
A scioglimento della riserva sulla sospensiva richiesta dagli appellanti, la Corte disponeva la discussione orale e l'emissione di sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo termine alle parti per il deposito di note difensive.
All'udienza del 4/06/2015 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la Corte dava lettura della sentenza.

Motivazione

L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta dagli appellati Be. e So. è infondata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Quindi, per potersi considerare assolto il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.

Nel caso di specie l'atto d'appello, pur sostanziandosi in una riproposizione delle argomentazioni sviluppate in primo grado, delineano in modo chiaro e preciso i motivi di doglianza nei confronti della sentenza impugnata con l'indicazione delle parti di essa che s'intendono censurare, le modifiche che dovrebbero essere apportate con riguardo alla ricostruzione del fatto, l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene violata la legge da parte del primo Giudice nella valutazione e nell'interpretazione delle prove o dei fatti e la giustificazione del rapporto causa effetto tra la violazione dedotta e l'esito della lite, con ciò assolvendo al dettato dell'art. 342 c.p.c.

Per ragioni logiche la Corte ritiene di affrontare per primo il motivo relativo alla carenza di legittimazione passiva, premettendo una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al presente contenzioso.
In data 1/10/2004 Be.St. e So.Ma. acquistavano da QU. S.r.l. la loro abitazione costruita (committenza QU. S.r.l.), per le parti murarie, da FR.DE. S.n.c. secondo un progetto dell'Arch. Be.Cl. che aveva anche assunto l'incarico di direttore dei lavori.
A seguito dell'insorgere di problemi di umidità Be. e So. promuovevano nei confronti della venditrice nonché nei confronti di Fr.De. e Fr.Ma., quali soci dell'ormai cancellata FR.DE. S.n.c., procedimento per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale veniva instaurata la presente causa.
Orbene gli appellanti ritenevano che sulla scorta dell'azione promossa ex art. 1669 c.c. non potesse essere dagli originari attori avanzata alcuna pretesa nei confronti dell'appaltatrice non avendo mai avuto alcun rapporto con la stessa ma avendo trattato esclusivamente con QU. S.r.l., peraltro solo venditrice, nei confronti della quale, avrebbero dovuto agire in base alla normativa sulla compravendita e non in base a quella sull'appalto. Gli appellanti facevano presente che l'azione intentata era proponibile anche nei confronti del venditore, a condizione che questi avesse anche provveduto alla costruzione attraverso una gestione diretta di uomini e mezzi oppure quando si era avvalso di specifiche figure professionali o si era ingerito attivamente nell'attività costruttiva: nessuna di queste circostanze, peraltro, era stata addotta e provata e, quindi, né QU. S.r.l., quale mera venditrice, né Fr.De. e Fr.Ma. quali soci della società estinta, che mai erano venuti a contatto con i compratori, potevano ritenersi legittimati passivi.

La Corte rileva sul punto che l'art. 1669 c.c. è collocato tra le norme disciplinanti il contratto d'appalto, ma è diretto a tutelare l'esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati a durare nel tempo. Conseguentemente l'azione di responsabilità, prevista dalla norma richiamata, ha natura extracontrattuale (con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c.) e trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile e pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti i quali in tema di gravi difetti dell'opera possono fruire del termine decennale di prescrizione e annuale di decadenza.
Al fine di cui si è detto occorre, peraltro, verificare che il venditore committente abbia avuto un potere di direttiva e di controllo sull'operato di altri soggetti.
Nel caso in esame è indubbio la commistione societaria tra QU. S.r.l. e FR.DE. S.n.c.; ne costituisce dimostrazione la duplice circostanza dell'essere Fr.De., da un lato, socio di entrambe e amministratore della seconda, nonché, dall'altro, di essere stato, sempre per entrambe le società, liquidatore. Non solo ma risulta che l'Arch. Be.Cl., era stato insignito del duplice incarico di progettista e di direttore lavori proprio da QU. S.r.l. tanto da affermare di non aver avuto alcun rapporto diretto con l'appaltatore. La nomina del progettista e il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori costituiscono sicuramente strumenti di controllo tali da assumere un ruolo significativo nell'ambito dell'edificazione dell'opera e, quindi, pacifica appare la legittimazione passiva di QU. S.r.l. Per quanto riguarda l'appaltatore, la responsabilità ex art. 1669 c.c. può essere esercitata nei suoi confronti, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporti diretti, anche dall'acquirente dell'immobile in quanto, in senso tecnico-giuridico, questi è l'avente causa del committente.

Per quanto concerne i vizi lamentati e la loro natura, sulla base della CTU, svolta in sede di ATP, veniva evidenziata la consistente presenza di umidità rappresentata dal persistente odore, da macchie in varie camere dell'immobile; nella facciata est era presente uno sfogliamento sia della pittura che della stabilitura, problematiche presenti anche sulla facciata ovest; su entrambe le facciate erano presenti, tre esalatori di vespaio sulla facciata est e quattro su quella ovest e nel vespaio sottostante il passaggio esistente tra il box auto di cui al mapp. (...) e il box di cui al mapp. (...) non vi era la guaina tra il dado di fondazione del calcestruzzo e la muratura portante con presenza di acqua come riscontrato nel sopralluogo in data 3/07/2009. Per quanto concerne le cause dei vizi riscontrati, il CTU aveva ritenuto che il lavoro non era stato realizzato, soprattutto in riferimento alla protezione delle parti strutturali portanti, in modo corretto; la ventilazione del vespaio e il numero delle condotte era insufficiente per una corretta ventilazione; lo stato dei luoghi era il lento progressivo peggioramento.
Secondo gli appellanti tali difetti non pregiudicavano la funzionalità dell'immobile e, pertanto, non potevano rientrare nel dettato dell'art. 1669 c.c.; in particolare gli originari attori non avevano provato, come era loro onere, l'impatto che tali inconvenienti avevano avuto sulla idoneità dell'immobile al realizzare la sua funzione economico-sociale e cioè sul suo godimento e sulla sua abitabilità.
Dal canto loro, gli appellati Be. e So. rimarcavano la circostanza che i locali erano insalubri perché altamente umidi e che tale fatto menomava la loro abitabilità. L'arch. Be.Cl. sosteneva che i vizi riscontrati dal CTU attenevano alla cattiva esecuzione dell'opera e che, pertanto, se ritenuti sussistenti, erano riferibili esclusivamente all'appaltatore che non aveva agito secondo le regole dell'arte anche se per ipotesi, fatto non dimostrato, l'errore fosse dovuto a progettazione in quanto l'esecutore era sempre tenuto ad operare con perizia e con capacità tecnica nell'esecuzione dell'opera.

La Corte ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche quelli costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa e impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata.
Configurano gravi difetti la carenza dell'opera, incidente anche su una singola unità abitativa, che pregiudica o menoma in modo grave il normale godimento e/o funzionalità e/o l'abitabilità della medesima allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera (quali, impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovazione e sostituzione. In ordine ai difetti denunciati e accertati dal CTU, essi devono, a giudizio della Corte, considerarsi gravi comportando diffuse formazioni di muffe (su pareti e su pavimento), distacchi di intonaci esterni, distacco di stabilitura, tanto da incidere in modo considerevole sulla funzionalità dell'opera, menomandone il godimento e la salubrità anche in relazione alla destinazione dei locali a uso abitativo.
Di fronte alla manifesta sussistenza di vizi e alla loro natura, ben inquadrata dal primo Giudice, gli appellanti opponevano generiche contestazioni mentre per vincere la presunzione di responsabilità su di essi gravante, avrebbero dovuto fornire una positiva dimostrazione della mancanza di responsabilità attraverso l'allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti.

Venendo alle questioni relative all'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione da parte degli originari attori gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valide e efficaci le denunzie, asseritamente promosse dall'Amministratore del condominio, accolto l'eccezione di prescrizione nei confronti di QU. S.r.l., rigettata analoga eccezione svolta da Fr.De. e Fr.Ma. e accolto quella nei confronti del direttore dei lavori.
Sostenevano gli appellanti che seppure gli originari attori avevano affermato che i difetti nell'immobile erano comparsi dopo meno di un anno dall'acquisto e che ne avevano fatto denuncia per tramite dell'amministratore, non risultava alcuna comunicazione in tal senso e il primo Giudice si era basato solo sulla testimonianza dell'amministratore, dott.ssa Va.Co., peraltro smentita da dai testi Fr.Si. e Fr.En., figli di Fr.De. In particolare Fr.De. che pur aveva affermato, in sede di interrogatorio, di essere stato compulsato per dare una consulenza sullo stato dell'immobile, negava di aver mai ricevuto alcuna denuncia da parte dell'amministratore o di singoli condomini; pertanto,
la sua presenza in loco non poteva valere quale assunzione di responsabilità. Sempre secondo la tesi degli appellanti la causa delle lamentate infiltrazioni era da ascriversi alla conformazione del piazzale di accesso ai box fatto realizzare dal condominio, ma non eseguito né da FR.DE. S.n.c. né da QU. S.r.l. ma da altra società, incaricata dal condominio, PI.ST.
Proprio in relazione a tale ultimo assunto, le appellanti fondavano la richiesta di integrazione di CTU che il primo Giudice dopo aver ammesso, constatata l'assenza del CTU, si limitava a inoltrare la segnalazione al Presidente del Tribunale senza rinnovare la prova.

Sul punto la Corte osserva che in atti non vi sono elementi dai quali assumere che l'integrazione della CTU sia indispensabile al fine del decidere. Tale affermazione si basa essenzialmente sulla già esperita istruttoria e in particolare sulla CTU in att. Inoltre l'affermazione degli appellanti posta a base della richiesta di integrazione della consulenza non aveva ricevuto positiva conferma: infatti, sentito come testimone all'udienza del 26/06/2012 il rappresentante legale di PI., questi non aveva dichiarato di non aver eseguito i lavori sul piazzale dai quali, sempre secondo l'assunto degli appellanti sarebbero derivate le infiltrazioni dovute al posizionamento degli autobloccanti sulla ghiaia che non consentirebbe il drenaggio dell'acqua piovana con conseguente sua ristagnazione nelle pareti adiacenti ai box.
A tale ricostruzione si opponevano gli appellati Be. e So. Questi, infatti negavano in modo assoluto alcun rilievo all'assunto sostenuto dagli appellanti circa le cause dell'infiltrazione che, anzi venivano smentite dalla CTU.
Gli stessi contestavano la circostanza che la presenza di Fr.De. in svariate occasioni presso l'abitazione di Be. fosse da qualificarsi come disponibilità a prestare una consulenza, visto che egli era stato l'amministratore della società appaltatrice e socio della società venditrice: tale presenza era da ricondurre alla denuncia dei vizi e collegata sia a interventi effettuati, ma non risolutivi, sia a promesse di interventi futuri non realizzati.
Chiarita la circostanza e la natura dei sopralluoghi del Fr., gli appellati ripercorrevano, attraverso le emergenze istruttorie e gli atti del precedente grado di giudizio, le vicende relative alla denuncia dei vizi e dei difetti che, già riscontrati ed evidenziati nel corso dell'assemblea del 2005, erano stati portati all'attenzione di QU. S.r.l. e della FR.DE. S.n.c. dall'amministratore come dalla stessa testimoniato. Anche se la denuncia non era stata formalizzata in uno scritto, le dichiarazioni dell'amministratore costituivano prova, unitamente alla presenza, che altrimenti non troverebbe alcuna giustificazione, di Fr.De. presso l'immobile.
Per quanto poi riguardava la legittimazione dell'amministratore alla denuncia dei vizi, essendo scopo della norma di cui si discute quello di portarli a conoscenza dell'appaltatore, non solo è consentita la forma libera ma, anche, la possibilità che sia qualunque interessato a evidenziare le problematiche non richiedendosi che la parte danneggiata debba personalmente attivarsi in tal senso. Poiché la legge non dice nulla in merito alla forma della denuncia, secondo la giurisprudenza non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, che consenta di individuare ogni anomalia di questa, essendo sufficiente ad impedire la decadenza del committente (o dei suoi aventi causa) dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una indicazione sia pure sintetica, ben suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche per quei difetti che sia possibile accertare nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo.

Pertanto, al fine che qui interessa è sufficiente anche solo una comunicazione orale dei difetti e per il proprietario dell'opera l'onere di denunzia scatta nel momento in cui egli acquista un ragionevole grado di grado di conoscenza dell'entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale, elementi che, ai fini della configurabilità della denunzia, egli deve rappresentare al destinatario restando poi alla valutazione del giudice di merito scrutinare se tale informativa era sufficiente a portare a conoscenza dell'altra parte la sussistenza dei difetti lamentati. La denunzia, in relazione al suo scopo, si perfeziona in virtù della comunicazione al soggetto responsabile dei gravi difetti che si sono manifestati nella costruzione, senza necessità che in essa vengano indicate le sue cause specifiche, il cui addebito implicito alla controparte risiede nella stessa natura di obbligazione di risultato che questi ha assunto, e il cui accertamento tecnico in termini di certezza, risulta incompatibile con la stessa esigenza perseguita dalla legge attraverso gli istituti della decadenza e della prescrizione, di consentire all'appaltatore di compiere gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza effettiva dei difetti lamentati e la loro imputabilità.
Nel caso in esame la denuncia era avvenuta oralmente e di tale fatto costituisce prova sia la deposizione già citata dell'amministratore del condominio, sia la presenza non contestata, in loco di Fr.De., non certo in qualità di consulente, non avendo ricevuto alcuna investitura in tal senso, ma quale amministratore dell'appaltatore. Se nella primavera del 2006, come risulta in atti, l'impresa costruttrice aveva svolto interventi, peraltro non risolutivi e se come riferito dall'amministratore i vizi erano stati denunciati nel settembre precedente seppure oralmente, alla Corte appare sostenibile l'assunto del primo Giudice che in tale sequenza di avvenimenti aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'appaltatrice la quale, dopo aver ricevuto la contestazione da parte dell'amministratore, era intervenuta riconoscendo i vizi e cercando una soluzione riparatoria, rendendo, così superflua una denuncia. Non appare cogliere nel segno la critica mossa al ragionamento svolto dal primo Giudice laddove conferiva maggior valore probatorio alle dichiarazione dell'amministratore rispetto a quella di Fr.Si. e Fr.En.: invero la diversa valutazione delle deposizioni, come operata dal primo Giudice, si basava sulla circostanza che questi ultimi non erano stati coinvolti direttamente nei fatti di cui è processo e non avevano partecipato alla verifica dei vizi.
Nel caso in cui l'appaltatore intervenga a riparare quanto realizzato, si rende superflua la denuncia dei vizi stessi e si ha un nuovo rapporto obbligatorio, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Come correttamente osservato dal primo Giudice se l'intervento di Fr.De. aveva sortito l'effetto di ritenere che il riconoscimento facesse stato del sorgere di una nuova obbligazione, questo non valeva per QU. S.r.l. che non risulta avesse assunto alcun impegno di intervento con la conseguenza che l'azione nei suoi confronti doveva ritenersi prescritta decorso un anno dalla denuncia del settembre 2005 non risultando, nel frattempo, intervenuti altri atti interruttivi se non in data 28/05/2007, ma ad oltre un anno dalla prima comunicazione.
Il primo Giudice aveva ritenuto che la prescrizione dell'azione nei confronti di QU. S.r.l. trascinava anche l'azione di garanzia intentata nei confronti dell'Arch. Be.Cl.
Tale assunto era contestato dagli appellanti per due ordini di ragioni: il primo prettamente processuale, in quanto ritenevano che Be.Cl. non aveva eccepito la prescrizione e che, quindi il Giudice l'aveva applicato d'ufficio, il secondo, ritenendo che i vizi e i difetti dell'opera, se sussistenti, erano dipesi dalle scelte operative adottate dal direttore dei lavori, anche progettista, nel corso della realizzazione dell'opera. Il primo Giudice aveva ritenuto non estensibile l'azione di garanzia diretta o indiretta nei confronti del direttore dei lavori da parte dell'appaltatore a causa dell'assenza tra le parti di un rapporto contrattuale, esistente solo tra la committenza e il professionista.
Occorre ricordare che l'obbligazione del direttore lavori per conto del committente consiste nel controllo del buon andamento dell'opera posta in essere dall'appaltatore e costituisce un'obbligazione di mezzi cioè di comportamento e non già di risultato in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca in un risultato del quale possa essere colta tangibilmente la consistenza. Pertanto, così come l'appaltatore è temuto a far evidenziare problemi nel progetto e nell'esecuzione dell'opera nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, questi qualora sia di promanazione della committenza risponderà nei suoi confronti in caso di errata esecuzione del suo incarico che dovrà essere puntualmente dimostrata attraverso l'ascrizione di comportamenti contrari all'incarico assunto. Se, come nel caso di specie nei confronti del proprio dante causa, QU. S.r.l., l'azione è prescritta, tale prescrizione avrà, pertanto i suoi effetti anche nei confronti del professionista incaricato il quale, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, aveva, seppure in modo generico, eccepito la prescrizione riportandosi alle eccezioni svolte dagli originari convenuti nei loro scritti difensivi, tra le quali appunto la prescrizione.

Quanto alla quantificazione dei danni riconosciuti a Be. e So., criticata in modo generico dagli appellanti, la sentenza di primo grado si era basata su quanto individuato dal CTU in sede di ATP che, avendo fatto corretto uso dei suoi poteri valutativi, aveva espresso il proprio giudizio in modo riscontrato e documentato: per tali ragioni la Corte si assesta sul giudizio dal medesimo rassegnato al quale rimanda.
Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria gli appellanti ne negavano, nel caso in esame l'applicabilità richiamando una giurisprudenza ormai datata.
La Corte, peraltro, osserva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, anche recentemente ribadito, che in caso di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria. Il credito avente a oggetto un'obbligazione di valore, quale è quello di risarcimento del danno aquiliano, deve essere liquidato in modo da esprimere il potere di acquisto all'epoca della liquidazione non all'epoca dell'illecito. Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non potrebbe essere raggiunto se nelle more tra l'illecito e la stima del danno il denaro si fosse deprezzato.

Come ultimo motivo QU. S.r.l. si doleva del fatto che nella regolazione delle spese di lite il Giudice aveva compensato le spese tra la predetta società e gli originari attori nonostante la pronuncia sulla prescrizione dell'azione e che di fronte ad analoga decisione quanto all'azione di Be. aveva addossato le spese ai Fr. i quali erano stati del pari condannati al pagamento in favore della compagnia di assicurazioni del professionista che aveva opposto la decadenza dalla polizza.
In effetti la Corte ritiene che la regolazione delle spese operata dal primo Giudice debba essere corretta al fine di adeguarla a criteri unitari e che, quindi a QU. S.r.l. debbano riconoscersi le spese di lite del primo grado a carico degli originari attori, come indicato in dispositivo.
Sul punto la Corte ricorda che la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche e che da ciò consegue la necessità di una giustificazione che per essere ricondotta al parametro normativo deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto;

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Esattamente, invece, il primo Giudice aveva, a giudizio della Corte, regolato le spese sostenute dai terzi chiamati; in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.
Per quanto concerne il presente grado, invece, le contestazioni degli appellanti hanno riguardato l'intera struttura della sentenza sia con riferimento all'esistenza dei vizi e alla loro qualificazione ex art. 1669 c.c., all'esistenza della prescrizione e alla responsabilità di Be.Cl.: per tali ragioni gli appellanti devono essere condannati a rifondere le spese di lite, nel presente grado, nei confronti di tutte le altre parti come indicato in dispositivo. La domanda accolta circa le spese non assume una decisiva importanza nell'ambito della decisione assunta tale da indurre a operare una parziale compensazione.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da QU. S.r.l., Fr.De. e Fr.Ma. Contro Be.St., So.Ma., Be.Cl. e ZU.IN. avverso la sentenza n. 407/2014 emessa dal Tribunale di Como in data 10-24/02/2014, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza n. 407/2014 emessa dal Tribunale di Como in data 14-24/02/2014, condanna Be.St. e So.Ma., in solido tra loro, al pagamento in favore di QU. s.r.l. delle spese di lite del primo grado che liquida nella somma di Euro 4.000,00 oltre a IVA, se dovuta, e CPA;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Condanna QU. S.r.l., Fr.De. e Fr.Ma., in solido tra loro, al pagamento in favore di Be.St. e So.Ma. delle spese del presente grado che liquida nella somma di Euro 6.065,00 oltre al contributo per spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;
- Condanna QU. S.r.l., Fr.De. e Fr.Ma., in solido tra loro, al pagamento in favore di Be.Cl. e di ZU.IN. delle spese del presente grado che liquida, per ognuna delle parti, nella somma di Euro 6.065,00 oltre al contributo per spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2015.


 

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