REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Trento II Sezione riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. DOTT. DOMENICO TAGLIALATELA RESIDENTE
2. DOTT. UGO CINGANO CONSIGLIERE
3. DOTT. ALDO GIULIANI CONSIGLIERE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 23.09.2009 al n.247/2009 R.G. Promossa con atto di citazione notificato in data 17.09.2009
DA
D.A. -appellante-
contro
POSTE ITALIANE SPA -appellato-
CONTRO
S. G. -appellato-
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazionebancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cles, in composizione monocratica n.85/08 d.d. 16.06.208
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE
(da atto di citazione d'appello):
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, in riforma dell'impugnata sentenza
Nel Merito:
Accertare e dichiarare la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale della società Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire il danno subito dal signor D. A. Nella misura di € 17.738 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 21.9.2005 al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, 12,5% spese generali, IVA e CNP sul dovuto di entrambi i gradi di giudizio.
Per il caso di conferma della sentenza impugnata disporsi la compensazione delle spese di primo e secondo grado ricorrendone i giusti motivi per le ragioni dedotte in narrativa.
In via istruttoria:
Disporre CTU al fine di:
descrivere il distema di sicurezza del Banco Poste on line all'epoca dei fatti,
indicare quali sistemi di sicurezza fossero presenti all'epoca dei fatti sul personal computer del signor D.A.
DI PARTE APPELLATA POSTE ITALIANE:
(da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale d'udienza d.d. 09.11.2010):
Contrariis rejectis, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare:
Appello principale: respingersi l'appello principale, siccome infondato in fatto e in diritto;
Appello incidentale: in riforma della impugnata sentenza, compensarsi, o condannarsi l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato G. S.; condannarsi per l'effetto l'appellante principale a restituire alla concludente quanto da questa versatogli in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
In ordine alle spese: condannarsi l'appellante principale alla rifusione delle spese del giudizio.
DI PARTE APPELLATA S.G.:
(da comparsa di costituzione):
Ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta;
in via preliminare, per le motivazioni esposte nella superiore premessa,
accogliere in rito l'eccezione processuale del passaggio in giudicato e, quindi, del carattere definitivo del contenuto disposto della sentenza n.85/2008 del Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Cles depositata il 15.07.2008 nei confronti dell'odierno concludente e, di conseguenza, confermare le statuizioni tutte favorevoli in essa disposte in favore del sig. G.S.
In subordine, senza recesso e nel merito, rigettare le domande tutte spiegate dalle Poste taliane S.p.A. nei confronti dell'odierno concludente e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata n.85/2008 del Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Cles depositata il 15.07.2008;
In via ulteriormente subordinata, escludere qualsiasi responsabilità del sig. G. S. in ordine agli accaduti esposti in assenza di fonte contrattuale, di fatti e/o di altri atti illeciti riconducibili all'odierno concludente che lo obbligano ad adempiere quanto richiesto dall'appellante in luogo delle Poste Italiane S.p.a. e, di conseguenza:
rigettare con qualsiasi statuizione la domanda di manleva e comunque le domande tutte spiegate dalle Poste Italiane S.p.a, legalmente rappresentata, nei confronti dell'odierno concludente;
condannare in ogni caso le Poste Italiane S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme tutte che risulteranno prvate e dovute all'appellante a titolo contrattuale e/o extracontrattuale per inadempimento per i fatti e/o atti che saranno provati in corso di giudizio da parte appellante;
con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorario del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.

Svolgimento del processo

A.D, titolare di un conto corrente Bancoposta acceso presso l'ufficio postale di Rabbi, adiva il Tribunale di Trento chiedendo la condanna di Poste Italiane S.p.a. Al risarcimento del danno, nella misura di euro 17.738,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
D. deduceva che, in assenza di sue disposizioni e di cessione a terzi dei codici personali di accesso per l'esecuzione di operazioni bancarie on line, era stato effettuato in data 20.9.2005 un giroconto di euro 8.635,00 a favore di certo G. S ed in data 21.9.2005 un bonifico di euro 9.103,00 a favore di certo A.D.B., con prelievo dal predetto conto corrente. Deduceva altresì che, nonostante il 22.9.2005, accortosi delle indebite operazioni, avesse contattato telefonicamente Poste Italiane S.p.a. Per il loro blocco ed avesse sporto querela presso l'Ambasciata italiana in Romania e successivamente presso i Carabinieri di Realmonte, lo "storno" non era stato fatto.
Di conseguenza, sosteneva che la responsabilità dell'ammanco andava imputata alla convenuta sia in via contrattuale che in via extracontrattuale, per non aver fornito un servizio immune da frodi informatiche e per non aver bloccato le operazioni illecite.
Poste Italiane s.p.a. si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo la chiamata in causa di G. S. e di A. D. B.
Si costituiva il solo G. S. (dopo la rinnovazione della citazione di chiamata in causa), che resisteva a sua volta alla domanda.
Con sentenza depositata il 15.7.2008 il Tribunale rigettava la domanda di D. e le domande di Poste Italiane S.p.a. nei confronti dei terzi chiamati, condannando il primo al rimborso delle spese di giudizio in favore della seconda e quest'ultima al rimborso delle spese sopportate da G. S.
Con citazione notificata il 17.9.2009 D. proponeva appello nei confronti di Poste Italiane S.p.a.
L'appellata si costituiva in giudizio resistendo al gravame e proponendo appello incidentale sul capo della sentenza impugnata che aveva posto a suo carico le spese di giudizio del terzo chiamato G.S.
Nell'udienza del 19.1.2010 la Corte ordinava la notifica dell'appello incidentale ai terzi chiamati.
Espletato l'incombente, si costituiva in giudizio il solo G.S., che eccepiva preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., e resisteva nel merito al gravame.
A.D.B. rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 9.11.2010, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivazione

Con il primo motivo di appello D. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la versione dei fatti fornita dal terzo G. S, mai contestata da Poste Italiane S.p.a., portava ad escludere che le operazioni bancarie in oggetto fossero state disposte dallo stesso correntista, poichè il G. Aveva riferito che l'accredito sul suo conto di euro 8.365,00 gli era stato comunicato da certa società Marketsbonds LCC, per conto della quale egli svolgeva attività di agente finanziario per la Sicilia, con contestuale istruzione di bonificare euro 4.556,00 a tale Eugeny Alexandrov ed euro 2.731,00 a favore di tale Ilja Ivanov, ambedue in Russia.
La Corte osserva che, pur essendo verosimile, sulla base delle deduzioni del beneficiario, che il giroconto di euro 8.365,00 del 20.9.2005 non sia stato disposto dall'appellante, la responsabilità dell'appellata va esclusa poichè, come ha considerato il Tribunale, l'operazione deve presumersi allora disposta da terzi, venuti in possesso dei codici d'accesso attribuiti a D. per operare sul conto corrente in via telematica, al di fuori del sistema di controllo di Poste Italiane S.p.a.
Non senza considerare, peraltro, che manca la prova certa dell'estraneità dell'appellante rispetto alla diversa operazione di bonifico in favore di A.D.B.
Nel contesto del medesimo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui essa non ha ritenuto che il sistema informatico di Poste Italiane fosse, all'epoca dei fatti, privo dei caratteri di sicurezza idonei, secondo la diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria, ad eliminare i rischi di frodi informatiche ai danni dei clienti.
A tal fine, deduce anche in questa sede le numerose frodi informatiche di clienti di bancoposta documentate dalle pagine web prodotte in primo grado, lamenta che il sistema di poste Italiane non prevedeva le misure di protezione utilizzate da altre banche ed insiste nell'istanza di c.t.u., rigettata dal primo Giudice.
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale ha esaurientemente elencato, alle pagg. 7-8 della sentenza impugnata, le misure di sicurezza adottate nel servizio on line di Bancoposta, che era garantito, all'epoca dei fatti, dall'utilizzo di un sistema di crittografia dei dati di riconoscimento dell'utente, tale per cui l'accesso alle funzioni era consentito previo utilizzo di una parola chiave, modificabile dallo stesso utente, e di un codice dispositivo segreto, attivato dietro presentazione di una cifra di controllo generata con procedura rotetta.
Queste misure implicavano la conoscenza solo in capo al correntista delle chiavi di accesso, di talchè il loro utilizzo indebito da parte di terzi poteva verificarsi solo in caso di mancata custodia, ovvero in caso di un incauto comportamento del medesimo correntista, tale da consentire la sottrazione dei codici mediante tecniche fraudolente che inducono a fornire i dati necessari, come quelle in cui si discute nelle pagine di blog depositate in primo grado.
Poichè il sistema di sicurezza come sopra delineato era idoneo, di per sè, ad assicurare la sicurezza d'accesso al conto on line, la cui gestione esige anche la diligenza del correntista, che deve custodire le chiavi crittografiche ed astenersi da incauti comportamenti nell'uso di internet e della posta elettronica, la c.t.u. richiesta si rivela superflua, essendo altamente verosimile che, ove le chiavi di accesso non siano state fornite consapevolmente dall'appellante, siano stati carpite da erzi al di fuori del sistema di sicurezza della banca, mediante l'uso di tecniche fraudolente implicanti comunque mancanza di cautela da parte del correntista.
L'appellante censura inoltre le motivazioni con cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento contrattuale di Poste Italiane per non aver eseguito la revoca delle operazioni, disposta dal correntista.
A tal fine, egli ripropone l'eccezione di vessatorietà (ex art. 1341 e 1342 c.c., nonchè ex art. 33 ss. Cod. Cons.) e comunque di nullità (ex art. 1229 c.c.) della clausola contrattuale che prevedeva l'irrevocabilità delle disposizioni date dal cliente.
Anche questo motivo è infondato.
Lo stesso D. ha affermato di aver impartito l'ordine di blocco delle operazioni il 22.9.205, dopo che le medesime erano già state eseguite, nei giorni immediatamente precedenti, sicchè non viene in alcun rilievo la clausola in esame, che ha ad oggetto, all'evidenza, una disposizione non ancora eseguita (di cui si pattuisce l'irrevocabilità), nè è dato ravvisare come avrebbe potuto "bloccarsi" o "richiamarsi" un giroconto od un bonifico i cui effetti si erano già avverati.
Per le stesse ragioni, va rigettato anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla pretesa responsabilità extracontrattuale della banca.
La regola della soccombenza giustifica la condanna al rimborso delle spese, pertanto deve disattendersi anche il motivo subordinato.
Quanto all'appello incidentale proposto da Poste Italiane S.p.a., è assorbente l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità.
Nel caso di specie si versa in un'ipotesi di chiamata in causa del terzo con azione di garanzia impropria, diretta alla ripetizione dell'indebito accreditamento nel caso di condanna del convenuto in favore dell'attore, che dà luogo alla trattazione congiunta di cause scindibili.
Pertanto, l'impugnazione incidentale del convenuto, avente ad oggetto la sua condanna al rimborso delle spese di giudizio sopportate dal terzo chiamato, risulta distinta e autonoma, per soggetti e titolo rispetto a quella proposta in via principale dall'attore, e l'interesse a proporla sorge non dall'impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva, come sostiene invece l'appellata (cfr. Cass. 22.1.2010 n.1197; Cass. 7.9.2009 n.19286).
Essendo incontroverso che l'appello incidentale, di cui alla comparsa di risposta depositata il 21.12.2009, è stato proposto dopo la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., ne va dichiarata l'inammissibilità.
Sussistono giusti motivi, derivanti dalla particolarità della fattispecie e della natura della controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di grado tra appellante ed appellata.
Nei rapporti tra l'appellata ed il terzo chiamato G.S. le spese di grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Appello di Trento, II sezione, ogni diversa o contraria azione, eccezione e dduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale.
2. Compensa integralmente le spese di grado tra appellante ed appellata.
3. Condanna l'appellata al rimborso in favore di G.S delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.227,00 di cui euro 727,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorari oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 per cento sugli importi degli onorari e dei diritti, all'IVA ed al contributo CNA nelle misure di legge.
Trento, li 01/02/2011
Il Consigliere Est. Dott. Aldo Giuliani
Il Presidente Dott. Domenico Taglialatela
Depositato in cancelleria il 8 marzo 2011


 

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