REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 31427/2011 R.G. promossa
da
M.B. e G.B., elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio dell'avv. C.T., che li rappresenta e difende per delega in atti unitamente all'avv. F.O.
attori
contro
G.S., elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell'avv. L.M., che lo rappresenta e difende per delega in atti
convenuto
con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: dichiarazione giudiziale paternità naturale - mantenimento - risarcimento danno - restituzione somme.
Conclusioni precisate dagli attori come da foglio allegato al verbale di udienza del 15/10/2014 e dal convenuto come da comparsa di costituzione e risposta.

Svolgimento del processo

M.B. e G.B. hanno convenuto in giudizio G.S. allegando: che M.B. è nato il _____ a Sesto San Giovanni ed era stato concepito durante la relazione more uxorio intercorsa fra G.S. e G.B. dal 1989 fino al dicembre del 1991; che il convenuto, dopo aver interrotto la convivenza con la sig.ra B. quando costei era al settimo mese di gravidanza, al momento della nascita del figlio si era rifiutato di riconoscerlo e quindi M. era stato riconosciuto solo dalla madre; che in seguito, pur avendo partecipato al battesimo del figlio e pur avendo in varie occasioni dichiarato che intendeva riconoscerlo, il convenuto non aveva mai formalizzato tale riconoscimento e si era di fatto disinteressato del figlio, che aveva incontrato solo sporadicamente fino al 2009 allorché la frequentazione fra padre e figlio aveva avuto una certa continuità, tanto che il convenuto aveva anche fatto conoscere a M. l'altro figlio maggiore (A.) avuto da un precedente matrimonio, ed in qualche occasione aveva anche organizzato uscite serali insieme ad entrambi i figli; che tuttavia in seguito il convenuto aveva di nuovo praticamente interrotto i rapporti con il figlio M., pur avendo rinnovato l'intenzione di procedere al suo riconoscimento; che anche la sig.ra B. aveva in più occasioni cercato il convenuto per metterlo al corrente delle difficoltà del ragazzo, che non aveva completato il percorso scolastico intrapreso, e per condividere le preoccupazioni per il figlio il quale aveva anche subito un procedimento penale; che inoltre la sig.ra B. aveva anche chiesto in più occasioni ma inutilmente al convenuto sia di procedere al riconoscimento del figlio sia di contribuire al suo mantenimento, sia infine di provvedere al rimborso della quota parte di spese sostenute da sola per la crescita e l'educazione di M.; che il convenuto, abile tecnico elettricista specializzato nella realizzazione di impianti elettrici nel settore industriale, pur potendo contare su un buon livello reddituale che gli aveva permesso anche di acquistare la proprietà di un immobile in via _____ a Milano, si era sempre disinteressato anche sotto il profilo economico della crescita del figlio M.; che M.B. pur avendo raggiunto la maggiore età non aveva ancora trovato un'occupazione stabile che gli consentisse di provvedere autonomamente al proprio mantenimento; che inoltre il comportamento tenuto nei confronti del figlio dal convenuto, il quale non lo aveva mai riconosciuto e dopo averlo illuso in alcune occasioni si era sempre disinteressato di lui, integrava un illecito fonte di un danno non patrimoniale risarcibile a M.B.

Su tali premesse gli attori chiedevano: di accertare che il convenuto era il padre naturale di M.B.; di condannare il convenuto a corrispondere al figlio M. a titolo di contributo al suo mantenimento una somma mensile di Euro 650,00; di condannare il convenuto a risarcire al figlio M. il danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa ed indicato in 100.000,00 Euro; di condannare infine il convenuto a restituire a G.B. la somma complessiva di circa 162.000,00 Euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alla metà di quanto speso dalla madre per il mantenimento, per la cura e per l'istruzione del figlio.

Si è ritualmente costituito il convenuto il quale esponeva: che la convivenza more uxorio era cessata perché dopo l'inizio della gravidanza la B. aveva assunto un atteggiamento diverso nei confronti del primo figlio del P., all'epoca ancora in tenera età e che si era molto affezionato alla nuova compagna del padre dopo aver perso la madre in un incidente stradale; che per tale ragione il P. aveva ritenuto di tornare a vivere insieme al figlio A. presso la sua abitazione e di lasciare la casa di Cinisello dove si erano trasferiti in previsione della nascita di M.; che dopo la nascita del figlio il P. si era recato in ospedale ed intendeva riconoscere il figlio ma era stata la B. a dissuaderlo; che in seguito non aveva ritenuto di agire giudizialmente per far dichiarare la sua paternità confidando che con il tempo sarebbe riuscito a instaurare anche con il secondo figlio un buon rapporto e procedere al suo riconoscimento; che il suo comportamento non integrava nessun illecito da cui potesse scaturire un danno risarcibile per il figlio; che le scelte educative erano state compiute dalla sig.ra B. del tutto autonomamente senza coinvolgere in alcun modo il padre naturale; che l'attrice non poteva pretendere il rimborso delle spese di mantenimento del figlio per l'importo indicato in citazione; che il convenuto non svolgeva più da tempo l'attività di elettricista e percepiva un reddito complessivo di circa 1.500,00 Euro mensili, compresa la pensione di reversibilità percepita per la morte della moglie, e che con tale reddito doveva contribuire al mantenimento anche dell'altro figlio maggiore non ancora autonomo sotto il profilo economico e doveva altresì far fronte a debito contratti.
Su tali premesse il convenuto aderiva alla domanda di riconoscimento di paternità, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal figlio M., si dichiarava disposto a concorrere al mantenimento del figlio con una somma mensile di Euro 150,00 e chiedeva di determinare in via equitativa l'importo dovuto a G.B. quale rimborso pro - quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio.

Nel corso del giudizio, con dichiarazione fatta all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni l'8/3/2012 il convenuto provvedeva a riconoscere il figlio M.
Con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 17/12/2012 veniva ingiunto al convenuto di pagare a titolo di contributo al mantenimento del figlio M. la somma mensile di Euro 200,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. All'udienza del 17/10/2013 la difesa convenuta dichiarava di aver rinunciato al mandato, ma il convenuto non ha poi provveduto a costituirsi con un altro difensore.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nell'assunzione delle informazioni richieste alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, nonché nell'espletamento di una CTU.
Quindi sulle conclusioni sopra indicate, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.

Motivazione

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria volta a far accertare la paternità del convenuto.
Come detto, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni l'____ il convenuto G.S. ha riconosciuto il figlio M., nato a Sesto San Giovanni il ____ e inizialmente riconosciuto solo dalla madre G.B.

Per effetto dell'avvenuto riconoscimento, il convenuto è obbligato a contribuire al mantenimento del figlio M. essendo incontroverso che, pur avendo raggiunto la maggiore età, il figlio non è ancora riuscito ad acquisire un'indipendenza economica e convive tuttora con la madre, la quale ha sino ad ora provveduto da sola ad ogni esigenza del figlio.
Ai fini della determinazione dell'assegno mensile dovuto dal P. quale contributo per il mantenimento del figlio M. occorre tener conto dei seguenti elementi emersi dall'istruttoria espletata e da quanto risulta incontroverso fra le parti: il convenuto ha 55 anni, svolge l'attività di lavoratore dipendente e dispone di un reddito mensile netto che nella comparsa costitutiva riferiva ammontante a circa 1.500,00 Euro; il convenuto disponeva di diversi conti correnti, uno dei quali al settembre 2005 presentava un saldo attivo di circa 77.000,00 (ridotto a circa 48.000,00 alla fine dell'anno a seguito di prelievi giornalieri e pagamenti con assegni emessi in favore di una sala Bingo di Cernusco sul Naviglio); nel corso del processo, pur avendo dichiarato di aver intenzione di trasferire ai suoi due figli la proprietà di un
appartamento a Milano - dove la coppia P./B. aveva vissuto fino al 1991 - il P. ha venduto a terzi l'immobile; dalle indagini eseguite sui conti correnti del convenuto e sui beni disponibili la Guardia di Finanza ha riferito che il tenore di vita del convenuto non risulta congruente rispetto ai redditi dichiarati al fisco (vd informative della GdF e relazione del CTU).
Ora, tenuto conto anche del fatto che il convenuto ha contratto un finanziamento Co. che è tenuto a restituire in rate mensili di circa 200 Euro fino al 2018 ed è anche debitore verso il condominio per oneri condominiali arretrati e che il figlio M. ha raggiunto l'età di 23 anni e pur non disponendo di una stabile occupazione svolge saltuariamente l'attività di cameriere - secondo quanto dallo stesso dichiarato - si stima congruo determinare in Euro 400,00 la somma che il convenuto sarà tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Tale somma mensile dovrà poi essere rivalutata annualmente in base agli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

Inoltre, risulta parimenti fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pure avanzata da M.B. nei confronti del padre. Il comportamento di pressoché totale disinteresse tenuto dal P. nei confronti del figlio M. ha infatti costretto quest'ultimo a vedersi privato della figura paterna.
Non solo infatti il convenuto non ha proceduto al riconoscimento del figlio fino all'introduzione del presente giudizio, pur essendo da sempre consapevole di essere il padre naturale (tant'è che non ha mai di fatto negato la sua paternità) e degli obblighi che ne derivavano, ma per ciò che rileva ai fini della domanda risarcitoria in esame, non si è mai concretamente e fattivamente occupato del figlio M. - sia quanto riguardava il suo mantenimento sia - privandolo del fondamentale riferimento affettivo e psicologico che normalmente rappresenta la figura paterna per ciascun figlio.
Il comportamento tenuto dal convenuto verso il figlio M. integra pienamente un fatto illecito produttivo di danni non patrimoniali risarcibili.


Giova richiamare al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. 16/02/2015 n. 3070). I giudici di legittimità hanno infatti precisato che "l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore; il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento" (Cass. 22/11/2013 n. 26205).
Nel caso concreto, come detto, il convenuto G.S. non ha mai dubitato di essere il padre di M.B., come chiaramente riconosciuto anche nel corso del presente giudizio, e le inconsistenti giustificazioni fornite in giudizio riguardo al mancato riconoscimento del figlio (che non ha neppure tentato di provare) unite alla non specifica contestazione delle circostanze allegate in citazione dal danneggiato circa l'ambiguo e dannoso comportamento del padre - il quale dopo essere stato totalmente assente per molti anni ha dapprima illuso il giovane figlio, iniziando a frequentarlo e ad introdurlo anche nel suo contesto familiare, per poi far trascorrere altri anni di totale indifferenza e disinteresse - idoneo a causare un'indubbia sofferenza morale e psicologica, fanno ritenere integrati i presupposti per riconoscere a M.B. un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale subito da M.B. deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo ex artt. 2056 - 1226 c.c. Tenuto conto delle difficoltà scolastiche ed extrascolastiche vissute dal figlio - allegate in citazione e non contestate dal convenuto - che ragionevolmente può presumersi sarebbero state affrontate in modo diverso e con maggiore sostegno se soltanto il padre avesse ritenuto di adempiere i suoi doveri di genitore, nonché del fatto che la condotta illecita del convenuto ha leso diritti fondamentali del figlio, si stima equo determinare in Euro 25.000,00 il danno non patrimoniale subito da M.B.
Il convenuto va pertanto condannato a pagare al figlio M. a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 25.000,00.
Tale voce di danno viene liquidata al valore attuale della moneta e non va pertanto rivalutata. Inoltre, trattandosi di un credito di valore su tale importo non competono al danneggiato gli interessi compensativi (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995), ma unicamente gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.

Infine, resta da esaminare la domanda di regresso avanzata da G.B. e volta ad ottenere la condanna del convenuto a rimborsare all'attrice la quota parte delle spese sostenute per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, pacificamente sostenute per intero dalla madre.
Anche in merito a tale domanda è opportuno richiamare l'insegnamento della Cassazione secondo cui "l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ.; pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori" (Cass. 4/11/2010 n. 22506).

Ora, come detto è incontroverso che la sig.ra B. ha provveduto in via esclusiva per oltre 22 anni a sostenere tutte le spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del figlio M.
L'attrice ha dedotto di aver sostenuto ingenti esborsi (per oltre 320mila Euro), solo in parte documentati, che non possono in larga misura - per oltre 174mila Euro secondo la stessa prospettazione della parte - essere riferiti al mantenimento del figlio M. (spese per la manutenzione e la ristrutturazione della abitazione, oneri condominiali, acquisto di elettrodomestici ecc.). Tenuto conto che la domanda di regresso in esame è stata avvicinata dalla giurisprudenza anche alla gestione di affari (vd. Cass. 27653/2011) ma che non può all'evidenza richiedersi al genitore che ha provveduto per oltre vent'anni a sostenere da solo le spese per il mantenimento e per l'istruzione del figlio di essere in grado di provare in modo puntuale l'entità del credito maturato nei confronti dell'altro genitore (che non ha mai assolto ai suoi obblighi), si rende necessario procedere in via equitativa alla liquidazione di tale credito, sulla base dei rispettivi redditi dei genitori, delle diverse esigenze del figlio in relazione alle varie fasce di età e del presumibile tenore di vita che il figlio avrebbe avuto rapportato ai redditi dei genitori.
Considerato che anche la sig.ra B. prestava attività lavorativa come dipendente e percepiva un reddito da lavoro con il quale pure era tenuta a concorrere al mantenimento del figlio e che il padre nel corso degli anni ha avuto una buona disponibilità reddituale (vd informazioni della Gdf e relazione del CTU in atti), si stima equo determinare al valore attuale della moneta in complessivi Euro 132.000,00 il credito che l'attrice ha maturato nei confronti del P. (alla stregua di Euro 6000,00 l'anno).
Il convenuto va pertanto condannato a pagare a G.B. la somma di Euro 132.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda (21/4/2011) al saldo.
Infine, per il principio della soccombenza, il convenuto va altresì condannato a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate come in dispositivo e comprensive degli oneri di CTU anticipati dagli attori.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 21/4 - 6/5/2011, da M.B. e G.B. nei confronti di G.S., con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dato atto che con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni in data 8/3/2012 G.S. (nato ____) ha riconosciuto il figlio M. (nato ____) inizialmente riconosciuto solo dalla madre G.B., dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale;
2. condanna il convenuto G.S. a corrispondere al figlio M., a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di Euro 400,00 da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
3. condanna il convenuto G.S. a pagare al figlio M. a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di Euro 25.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
4. condanna il convenuto G.S. a pagare a G.B., a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e l'istruzione del figlio M., la somma complessiva di Euro 132.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 21/4/2011 al saldo;
5. condanna il convenuto G.S. a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in complessivi Euro 11.700,00, di cui Euro 4.500,00 per esborsi (compresi oneri di CTU) ed Euro 7.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 7 maggio 2015.
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2015.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.