REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -
Dott. MORELLI Francesca - rel. Consigliere -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.L.;
avverso l'ordinanza n. 1542/2015 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 10/12/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Paola Filippi che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Fornari, difensore di fiducia di M., che chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che, a seguito di appello, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torino di applicazione, nei confronti di M.L., della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi dodici.

2. M., all'epoca dei fatti contestati, che risalgono al 2003, era amministratore delegato della s.p.a Seat Pagine Gialle, ammessa al concordato preventivo con decreto dell'8.7.13 successivamente omologato il 26.9.14.
In tale veste gli vengono imputati, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli altri consiglieri ed ai sindaci della società, anch'essi destinatari delle misure interdittive, i reati di cui all'art. 110, anche in relazione all'art. 40 cpv. c.p., art. 216, comma 1, n. 1, art. 219, comma 1, art. 223, comma 1, e comma 2, n. 2, art. 236, comma 2 L. fall. con riferimento ad una complessa operazione finanziaria compiutamente descritta nell'imputazione provvisoria.

3. In punto esigenze cautelari, le uniche contestate dal ricorrente, il GIP le ha ritenute integrate sul presupposto che gli incarichi rivestiti dalle persone indagate, anche in altre compagini societarie, costituiscano snodi essenziali ai fini dell'integrazione delle fattispecie contestate e che l'attualità della pericolosità specifica derivi, in qualche misura, dal non avere mai preso le distanze dai fatti.

4. Il Tribunale, replicando alle specifiche doglianze, ha confermato il giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva specifica valorizzando gli incarichi direttivi, del tutto analoghi a quelli rivestiti al momento dei fatti, che gli indagati, e fra essi il M., ricoprono a tutt'oggi in seno a svariate società, nonchè la dimostrata competenza e dimestichezza con le dinamiche proprie degli strumenti finanziari; di tal che si può fondatamente ritenere che costoro possano, anche in società di più ridotte dimensioni e non quotate in Borsa, reiterare condotte analoghe a quelle già realizzate.

5. Nel ricorso si contesta la decisione del Tribunale per avere adottato una motivazione del tutto apparente in punto sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

5.1. Del tutto inconferente sarebbe, poi, il rimando ad una denuncia, in capo al M., per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, trattandosi di fatti per cui non è mai stato celebrato un processo penale e, comunque, di un reato di specie diversa da quello per cui si procede.

5.2. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto significativo della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva specifica, l'incarico ricoperto dal M. nell'ambito della società Finconsult s.r.l. che, in realtà, operò per pochi mesi nell'anno 2011 soltanto nell'interesse di un'altra società amministrata dall'indagato, la Edilceramica s.p.a.

6. Si censura, quindi, l'avere fondato il giudizio sull'esistenza delle esigenze cautelari e sulla loro concretezza ed attualità sulla gravità dei fatti commessi e si evidenzia, altresì, come l'obbligo motivazionale sul punto avrebbe dovuto essere ancora più stringente atteso il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti.

Motivazione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto il Tribunale del Riesame ha motivato il proprio giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), con particolare riferimento ai requisiti di concretezza ed attualità, in termini generici e contrastanti con gli specifici elementi addotti dalla difesa del M..

1.1. Il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede deve essere desunto da elementi concreti, cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali si possa fondatamente affermare che il soggetto, verificandosi l'occasione, possa commettere reati offensivi dello stesso bene giuridico protetto (sez. 5 n. 24051 del 15.5.14 Rv.260143; sez. 1 n. 10347 del 20.1.04 Rv.227227).
Sul punto, possono non essere particolarmente significative nè la denuncia per violazioni al D.Lgs. n. 74 del 2000, presumibilmente commesse nell'ambito della gestione della SEAT, nè la posizione attualmente ricoperta in altre società, a meno di approfondire gli aspetti che verranno più oltre indicati.

1.2. Anche con riferimento al requisito dell'attualità, nei termini elaborati nelle più recenti sentenze di questa Corte (fra le altre:
Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015 Rv. 264902 "In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la L. 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274 c.p.p., lett. c), il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare"), l'ordinanza impugnata soffre di limiti, ben evidenziati dal ricorso, laddove si limita a stigmatizzare l'illiceità dell'operazione attuata negli anni 2003-2004, che portò al concordato preventivo dieci anni più tardi, passando poi direttamente alle cariche oggi ricoperte dal ricorrente nell'ambito di altre società.

1.3. In particolare, è censurabile l'equiparazione, compiuta dall'ordinanza impugnata nella valutazione delle esigenze cautelari, di tutti coloro che, a qualunque titolo, presero parte ai processi decisionali o di controllo della SEAT Pagine Gialle, laddove i requisiti della concretezza ed attualità avrebbero dovuto essere "personalizzati" con riferimento: alle condotte imputate, al comportamento tenuto dopo il compimento dell'operazione incriminata, che portò, in tesi d'accusa, al concordato preventivo della società, ed al ruolo attualmente ricoperto.

2. Corretto, quindi, sostenere che il pericolo di reiterazione di condotte analoghe può essere desunto dalla gravità del fatto per cui si procede (in questi termini vi è giurisprudenza costante e, fra le ultime, Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013 Rv. 255763 "In tema di esigenze cautelari, ai fini dell'affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il giudice può porre a fondamento della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto da cui ha dedotto anche la sua gravità"), di tal che è legittima l'affermazione del Tribunale secondo cui la complessità dell'operazione finanziaria posta in essere aveva richiesto una particolare preparazione, specifiche competenze, consolidati legami e un congruo lasso di tempo, così da far ritenere che la condotta del ricorrente - il cui ruolo preminente nella ideazione e nella concretizzazione del progetto è indubitabilmente connesso alla sua qualifica di amministratore delegato della SEAT Pagine Gialle s.p.a. e di intestatario di partecipazioni nell'impresa che aveva il controllo su SEAT, nonchè ai legami con i fondi di private equity, principali beneficiari dell'operazione - sia connotata da particolare pervicacia (v.pag.15).

3. Va altresì evidenziato come, pur preso atto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, ancorchè determini il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva" (Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014 dep. 03/03/2015 Rv. 263586), il caso in esame presenta delle peculiarità, che meritano approfondimento al fine di accertare se le esigenze legate al pericolo di recidiva specifica siano attuali.

3.1. Ci si vuole riferire, in particolare, al fatto che fra i reati contestati vi sia quello di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 L. fall., sotto il profilo dell'avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, fattispecie in cui il fallimento (nel nostro caso il concordato preventivo) rappresenta l'evento del reato che, quindi, non può essere estraneo alla sfera volitiva dell'agente, dal momento che l'elemento soggettivo del reato si sostanzia nell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014 Rv. 262189; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014 Rv. 262207; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 dep. 21/02/2014 Rv. 259051).

3.2. Come si è detto, il ricorrente M. ricopriva la posizione apicale per eccellenza all'interno della SEAT nel momento in cui venne studiata ed attuata l'operazione di fusione oggetto dell'imputazione provvisoria ed ha mantenuto tale incarico sino al 2009, sicchè presentano interesse, al fine di valutare l'attualità del pericolo di reiterazione di reati, le successive modalità di gestione della società, anche con riferimento all'enorme debito accumulato, così da dare continuità alla condotta sino al suo epilogo e da poter trarre ulteriori elementi prognostici.

3.3. D'altro canto, la sola illustrazione delle cariche attualmente ricoperte dal ricorrente nulla dice di specifico in ordine alla concretezza del pericolo che egli le possa sfruttare per commettere reati ai danni dei propri creditori od azionisti, sicchè si presenta di particolare interesse conoscere in quali ambiti tali società operino e se la loro gestione sia stata o meno, negli anni, esente da censure.
Ciò va detto soprattutto con riferimento alla qualifica di amministratore unico della Finconsult s.r.l. che, a detta del Tribunale, rappresenterebbe il "grimaldello" attraverso il quale M. potrebbe esportare in altre aziende delle modalità illecite di gestione societaria del tipo di quelle attuate in SEAT.

4. Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per una ulteriore valutazione dei punti indicati in motivazione.

PQM

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2016.


 

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