REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza del 12 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 5735/10 R.G. promossa
DA
C. G., rappresentato e difeso dall’avv.to Orazio Esposito, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale dall’avv. Riccardo Vagliasindi;
E
SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Canonico;
- opposti –
Oggetto: opposizione avverso le cartelle esattoriali di cui ai nn. 293200220112730822 e n. 29320020092282243, con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.826,98 relativi alle annualità 1995-2000 e avverso la conseguente iscrizione ipotecaria reg. generale n. 49289 del 04.12.2003.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21.06.2010 la parte ricorrente di cui in epigrafe adiva questo giudice del lavoro assumendo di aver appreso solo nel 2010, a seguito di un’ispezione, dell’iscrizione ipotecaria effettuata in data 04.12.2003 dall’Agente della Riscossione su beni immobili di sua proprietà specificamente indicati in ricorso assumendo inoltre che la suddetta iscrizione non fosse mai stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.
Eccepiva quindi la nullità inesistenza delle suddette iscrizioni per violazione del procedimento di cui all’art. 76, 77 comma 1 e 50 comma 1,2 e 3 del DPR 602/1973 , deducendo altresì l’intervenuta prescrizione dei contributi richiesti nelle cartelle esattoriali mai notificate.
Chiedeva quindi dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali sopraindicate e, comunque, l’intervenuta prescrizione delle somme ivi richieste, nonchè dichiararsi la illegittimità della suddetta iscrizione ipotecaria e pronunciarsi i conseguenti provvedimenti ai fini della cancellazione della medesima, vinte le spese e gli onorari di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Serit Sicilia spa, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione in relazione alle cartelle esattoriali prodromiche, stante l’avvenuta notifica delle stesse, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì l’Inps, chiedendo nel merito il rigetto, stante la rituale notifica delle cartelle prodromiche.
Autorizzato il deposito di note, da ultimo all’odierna, la causa - pervenuta a questo giudicante a seguito di riassegnazione del ruolo conseguente all’immissione in servizio presso l’adito Tribunale - è stata discussa e decisa con sentenza contestuale emessa ai sensi degli artt. 429 cpc.

Motivazione

In via preliminare va rilevata l’ammissibilità dell’opposizione all’iscrizione ipotecaria da intendersi quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, secondo l’interpretazione giurisprudenziale dell’ipoteca quale atto prodromico alla espropriazione forzata (SSUU nn.7034/09, 6594/09, 14501/10 e 4077/10).
Infatti le pronunce delle SSUU appena citate stabiliscono che in questi casi la tutela giudiziaria esperibile è quella nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, per cui nel caso di specie la domanda deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione, avendo il ricorrente contestato la stessa sussistenza dei presupposti richiesti ai sensi di legge per l’iscrizione ipotecaria, lamentando in particolare di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né successiva e di aver quindi appreso dell’esistenza delle ipoteche iscritte solo a seguito di visura ipotecaria.

Orbene, sotto tale profilo non si può che osservare come, con riferimento ai motivi di censura concernenti la irregolarità del procedimento di iscrizione ipotecaria l’opposizione debba ritenersi certamente fondata, non avendo l’Agente della Riscossione costituendosi prodotto alcun atto da cui poter evincere il rispetto della procedura legittimante l’iscrizione ipotecaria e, in particolare l’invio della comunicazione preventiva di cui all’art. 50 commi 1 e 2 del DPR 602/1973.
A riguardo, occorre rilevare come di recente, sulla questione sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 19667 del 18.09.2014, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione relativa all’obbligatorietà dell’invio della comunicazione di cui al comma 2, con ampia ed esaustiva motivazione che interamente si condivide e si richiama, ha affermato il principio della obbligatorietà, a pena di nullità, del rispetto dei sopra indicati adempimenti.
In carenza di qualsivoglia dimostrazione da parte dell’Agente della Riscossione della notifica degli atti sopraindicati, non può che rilevarsi l’illegittimità dell’ ipoteca, la quale, pertanto, con riferimento ai crediti di natura contributiva, andranno ridotte.

Procedendo quindi all’esame con riferimento all’opposizione ai ruoli c.d. “presupposti”, va rilevata l’inammissibilità della stessa in relazione al disposto di cui all’art. 24 comma v di cui al D.lgs 46/99, avendo l’agente delle della riscossione, costituendosi, prodotto in atti la prova della notifica delle cartelle esattoriali in oggetto, che risulta avvenuta rispettivamente in data 18.06.2003 ai sensi dell’art. 139 comma 2 cpc a mani di soggetto qualificatosi figlio della ricorrente ed in data 10.02.2003 a mani della ricorrente personalmente, come si evince dall’esame degli avvisi di ricevimento delle raccomandate in atti.
Si rileva infatti a riguardo, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio, l’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la notifica delle cartelle previdenziali, è norma derogatoria, prevedendo che “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, ovvero il D.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta rinvia agli artt. 137 e ss. c.p.c.; il citato art. 26, infatti, non richiede l’integrazione in ipotesi di consegna dell’atto a familiare (“Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”).
Orbene, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., ove la notifica dell’atto non avvenga in mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c. “….la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o dove esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e quando ance il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata ….”.

Come rilevato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa” (cfr. C. Cass. 12181/2013).

Ciò detto, va altresì rilevato che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell’opposizione all’esecuzione
(avente ad oggetto l’accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).

Procedendo all’esame dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 615 cpc, al fine di verificare l’eventuale prescrizione successiva delle somme richieste maturatasi dopo la notifica delle cartelle in oggetto, non si può fare a meno di rilevare, in termini generali, come sia oggetto di discussione la questione relativa all’effetto della incontrovertibilità della cartella esattoriale per effetto del decorso del termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999 .
È stato sostenuto in alcune pronunce di merito e da ultimo anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24.2.2014 n. 4338 infatti doversi applicare il termine di prescrizione decennale facendo applicazione della previsione dell'articolo 2953 codice civile e dell'articolo 2946 codice civile che prevede il termine di prescrizione decennale come ordinario.
Questo giudicante tuttavia ritiene di non poter aderire a tale orientamento per motivi di ordine logico e sistematico.
Si osserva innanzitutto che la ratio della riduzione dei termini di prescrizione in materia contributiva, attuata con la legge n. 335/1995, è stata di unificare la disciplina in un settore con disposizioni eterogenee, e di rendere massima l'esigenza di certezza dei rapporti tra datori di lavoro e/o contribuenti ed amministrazione.
A tanto è seguita la novella sulla riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali del dlgs 46/99 che ha disegnato un sistema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori particolarmente incisivo, con termini motivati dalla necessità di accellerare la riscossione rispetto al previgente sistema sia con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di riscossione che di contribuire ad una esigenza di certezza dei rapporti.
Da tali riforme non si evince la volontà di avere una sorta di novazione ope legis del titolo esecutivo costituito da una cartella non più impugnabile né può ritenersi che, spirato il termine di opposizione ai sensi dell’art. 24 dlgs 46/99, vi sia una sorta di stabilizzazione del titolo.
Non si vede infatti come si possa attribuire rilievo sostanziale ad una vicenda che è squisitamente processuale e che si traduce con l'impossibilità per il soggetto obbligato di far valere questioni che attengono la procedura esecutiva o il merito della pretesa, non potendosi equiparare la cartella esattoriale inoppugnabile alle sentenze di condanna in relazione al disposto di cui all'articolo 2953 c.c. Del resto la lettera della norma non pare avallare un’interpretazione estensiva. È da escludersi peraltro che la cartella esattoriale inoppugnabile possa essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. potendo i titoli stragiudiziali essere dichiarati titoli esecutivi solo se la legge prevede espressamente tale efficacia. La Cassazione, per le ingiunzioni fiscali (che ha problematiche simili) ha escluso l'attitudine della cartella esattoriale ad acquisire efficacia di giudicato ed ha negato l’applicabilità dell'articolo 2953 civile, anche se è atto amministrativo che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. sez. 5, n. 12263 del 25 maggio 2007, si vedano altresì Cass. sez. L, n. 20375 del 24 luglio 2008, che ha ritenuto non assimilabili l'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689/81 al provvedimento monitorio non opposto che rimane provvedimento del giudice a cui è applicabile l'articolo 2953 c.c.).

Si aggiunga che l'opzione interpretativa seguita da questo Giudice trova riscontro nella decisione presa dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2579 del 10 dicembre 2009 con cui è stato affermato il principio che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di 10 anni, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile il termine di prescrizione è di cinque anni.
Necessario corollario è che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati contemplato dall’art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.

Ciò premesso in termini generali, va dato atto che nel caso di specie la prescrizione delle pretese contributive risulta essere stata interrotta con riferimento alla cartella indicata sub 1) avendo l’Agente della Riscossione depositato in atti copia di un’intimazione di pagamento ricevuta in data 11.06.2008 sempre dal figlio della ricorrente, mentre deve ritenersi maturata con riferimento alla cartella indicata sub 2) , atteso che dalla data di notifica della cartella in data 10.02.2003, non risulta alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione, non essendo stato prodotto nemmeno alcun riscontro in merito alla notifica dell’iscrizione ipotecaria eseguita in data 04.12.2003, la quale, in quanto non notificata, non può ritenersi idoneo atto interruttivo della prescrizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell’Agente della Riscossione per la metà, mentre, tenuto conto dei motivi della decisione si ritiene equo compensare le spese per la restante metà.
Avuto riguardo ai motivi della decisione, compensa le spese con Inps.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’Agente della Riscossione di porre in essere tutti gli adempimenti presso la competente Conservatoria dei PP.RR.II. ai fini della cancellazione/riduzione dell’ ipoteca in epigrafe indicata con riferimento alle cartelle emesse dall’INPS.
3) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 24 comma V d.lgs 46/99 con riferimento all’opposizione alle cartelle prodromiche.
4) accoglie l’opposizione ex art. 615 cpc e dichiara non dovute perché prescritte le somme di cui alla cartella esattoriale sub 2);
5) condanna la Serit Sicilia spa al pagamento della metà delle spese sostenute da ricorrente che liquida in complessivi euro 700,00 onorari, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
6) compensa le spese con Inps..
Catania, 12.10.2016
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Antonella Resta


 

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