REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°90300094/2012 (proveniente dalla ex Sezione Distaccata di Paternò) R.G.A.C. avente per oggetto: Rivendica proprietà
PROMOSSA DA
S. D. elettivamente domiciliato in _______, presso lo studio dell’avv. L. S., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione.
ATTORE
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
C. G. elettivamente domiciliato in Catania alla via Carmelo Patané n.20, presso lo studio dell’avv. Orazio Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
ATTORE IN RICONVENZIONALE
All’udienza del 14 settembre 2016, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con l’assegnazione dei termini di giorni 60 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2012 e depositato in cancelleria il 9 febbraio 2014, S. D. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Paternò, C. G. per sentirsi dichiarare proprietario dei terreni siti in Paternò, censiti in catasto al foglio 49, particelle 810 e 808 e, conseguentemente, condannare il convenuto al rilascio dei predetti fondi, liberi da cose e persone, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati.
L’attore deduceva di essere proprietario dei menzionati terreni per successione al padre S. M. e successivo atto di divisione rogato dal Notaio Tamburino il 10 luglio 1978 ed, essendo stati da qualche tempo indebitamente occupati da C. G., ne rivendicava, dunque, la proprietà, chiedendo al Tribunale adito l’accoglimento della domanda di rivendicazione proposta.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22 maggio 2012, si costituiva in giudizio C. G., opponendosi all’accoglimento della domanda di parte attrice e domandando, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario a titolo originario per usucapione ai sensi dell’art.1158 c.c., o in subordine ai sensi dell’art.1159 bis c.c., delle aree occupate.

All’udienza del 14 giugno 2012 il Giudice Istruttore concedeva i termini di cui all’art.183 co.6 c.p.c.
All’udienza del 14 febbraio 2013 il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti, procedendo all’escussione dei testimoni ammessi alle udienze del 24 marzo 2013 e del 18 giugno 2013.
La causa veniva proseguita dinanzi alla Sezione Terza Civile del Tribunale di Catania.
All’udienza del 6 febbraio 2015, il Giudice Istruttore invitava le parti a valutare l’opportunità di una C.T.U..
All’udienza del 13 marzo 2015, il Giudice Istruttore disponeva una C.T.U. al fine di descrivere lo stato dei luoghi, individuando la parte oggetto di causa delle particelle catastali menzionate e verificando la sussistenza di segni o elementi idonei a comprovare il possesso ultraventennale dedotto dal convenuto.
Il C.T.U. telematicamente depositava la propria relazione peritale il 2 dicembre 2015.
La causa veniva rinviata, dunque, per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 14 settembre 2016 le parti precisavano le loro conclusioni ed il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 60 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

Motivazione

1. Regime processuale dell’azione di rivendicazione del diritto di proprietà.

Colui il quale agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Con riguardo al caso in esame, va, inoltre, precisato che secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione:
Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova, pur nell'opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto; tuttavia, l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui "dies a quo" sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che - attenendo il thema disputandum alla appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare.
Cassazione civile, sez. II, 10/09/2002, n. 13186

L’azione di rivendicazione, disciplinata dall’art. 948 c.c., ha natura petitoria e carattere reale, ed in quanto tale è esperibile “erga omnes”.
La legittimazione attiva spetta al proprietario esclusivo.
Legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo, sul quale, ai fini del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, incombe l'onere di provare la legittimità del possesso o della detenzione relativi allo stesso bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13973 del 16/06/2006).

2. Sulla domanda di rivendica della proprietà.

L’attore sostiene di essere proprietario dei terreni censiti al Catasto del Comune di Paternò al foglio 49, particelle 810 e 808, per successione al padre S. M. ed atto di divisione rogato il 10 luglio 1978.
Il Tribunale rileva che l’attore non ha prodotto alcun documento comprovante il diritto di proprietà vantato nell’atto di citazione, essendo gli unici atti allegati al proprio fascicolo di parte la lettera raccomandata del 31.10.2011, le 3 foto e una planimetria dei luoghi.
Sebbene, in ossequio al richiamato orientamento della Corte di Cassazione, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto incida, mitigandolo, sul rigore del regime probatorio proprio dell’azione di rivendicazione ai sensi dell’art. 948 c.c., l’attore non è, comunque, esonerato dall’onere di dimostrare il titolo in virtù del quale egli afferma essere proprietario del fondo oggetto di causa.
La mancata produzione del titolo di proprietà indicato nell’atto introduttivo del giudizio non può, dunque, che implicare il rigetto della domanda per mancanza di prova, non potendosi, peraltro, desumere il fondamento dell’azione né dalla C.T.U. (che nulla ha accertato al riguardo), né dal contratto preliminare stipulato tra le parti per scrittura privata non autenticata (nel quale l’attore si afferma proprietario in virtù dei richiamati titoli, impegnandosi a produrre in seguito alla stipula copia dell’atto di divisione, senza però ottemperarvi, non risultando dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria che l’attore vi abbia in effetti provveduto), né dai dati catastali prodotti dal convenuto, considerato che secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione: La prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Cassazione civile, sez. II, 04/03/2011, n. 5257.

Considerato, dunque, che in tema di rivendicazione il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cassazione civile, sez. II, 03/03/2009, n. 5131) e considerato che l’attore non ha ottemperato ad un proprio onere probatorio, omettendo di produrre in giudizio il titolo comprovante il diritto di proprietà rivendicato, la domanda in esame è infondata e va rigettata.

3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione.

Il Tribunale osserva che la domanda di rivendica proposta dal convenuto in riconvenzionale appare essenzialmente proposta al fine di rigettare la domanda attrice e mantenere il possesso dei terreni in questione, non sembrando esplicativa di un interesse ulteriore e diverso rispetto a quello di difendersi dall’azione di rivendica di controparte.
Appare, dunque, consequenziale al rigetto della domanda principale l’assorbimento delle domande riconvenzionali, tanto più considerato che, qualora si volesse diversamente ritenere, l’esame nel merito di quest’ultime implicherebbe la necessità di un contraddittorio completo e puntuale sulla legittimazione passiva dell’attore, non avendo quest’ultimo dimostrato di essere il proprietario dei terreni in questione.

4. Sulle spese processuali.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto “… delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dell’attività processuale espletata nel corso del giudizio” (art. 4 D.M. 55/2014), nonché dello scaglione di riferimento individuato, a norma dell’art. 5 D.M. 55/2014, in quello compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, secondo il valore della controversia individuato in € 5.000,00, come dichiarato dall’attore in citazione, vanno poste a carico dell’attore nella misura di seguito indicata:
Fase di studio della controversia € 405,00
Fase introduttiva del giudizio € 405,00
Fase istruttoria € 810,00
Fase decisionale € 810,00
Totale compenso per fasi € 2.430,00
Spese generali al 15,00% € 364,50
C.P.A. al 4% € 111,78
Base imponibile € 2.906,28
I.V.A. al 22% € 639,38
Somma finale € 3.545,66

PQM

IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n°90300094/2012 R.G.A.C.,
RIGETTA LA DOMANDA PROPOSTA DA S. D. NEI CONFRONTI DI C. G. CON L’ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 6 FEBBRAIO 2012.
DICHIARA ASSORBITE LE DOMANDE RICONVENZIONALI PROPOSTE DA C. G. NEI CONFRONTI DI S. D.
CONDANNA S. D. ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE DA C. G., CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI € 3.545,66 IVI COMPRESE SPESE GENERALI, C.P.A. ED I.V.A. COME PER LEGGE, COME ANCHE QUELLE DI C.T.U. COSÌ COME LIQUIDATE CON SEPARATO DECRETO.
Così deciso in Catania, il 27 dicembre 2016.
IL GIUDICE UNICO
Maurizio Antonio Pasquale Francola
Pubblicata il 13 gennaio 2017


 

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