LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE ClVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE CIRILLO
Dott. ENRICO MANZON
Dott. LUCIO NAPOLITANO
Dott. PAOLO VELLA
Dott. LUCA SOLANI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20246-2016 proposto da: (Omissis)
contro
EQUlTALlA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, società incorporante per fusione l' EQUITALIA CENTRO S.P.A. Agente per la riscossione per la provincia di l'AQUILA, in persona del suo procuratore speciale avvocato ELENA VENDITTI giusta procura, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FRASCA

Svolgimento del processo

avverso la sentenza n. 558/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'Aquila depositata il 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere dott. ENRICO MANZON
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con Sentenza in data 23 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo respingeva l'appello proposto da RN
avverso la sentenza n. 310/01/15 della Commissione tributaria
provinciaIe di L'Aquila che ne aveva rigettato il ricorso contro l'iscrizione ipotecria per crediti tributari erariali. La CTR osservava in particolare che, pur condividendo nel merito la pronuncia gravata, tuttavia doveva considerarsi inammissibile I'impugnativa dell'iscrizione ipotecaria oggetto primario della lite, poiché il contribuente non aveva impugnato il prevviso della medesima, trattandosi di un atto autonomamente impugnabile .

Avverso la decisione ha proposto per cassazione il contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione spa.

Motivazione

Considerato che: Con il primo motivo ex art. 36 , primo comma, n. 3, cod. proc. ci .- il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973, 19, d.lgs. 546/1992, poichè la CTR ha affermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite in quanto oppositivo di un atto autonomamente impugnabile (iscrizione ipotecaria), senza che si fosse previamente impugnato altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto (il preavviso dell'iscrizione ipotecaria stessa).

La censura è fondata.
Va infatti ribadito che «In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo .. , è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto succcessivo ..>> (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016, Rv. 640514 - 01 · conforme Sez. 6 - 5, ( Ordinanza n. 14045 del 04/05/2017, non massimata). Erra dunque il giudice tributario di appello e falsamente applica gli artt. 7, e comma 2 bis, d.P.R. 6 2/1 73 19, dl.lgs. 546/ 992 allorché fonda la propria decisione di diritto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite affermandlo la preclusività della mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.

Pur potendosi affermare per adesione alla giurisprudenza di questa Corte ·- che , le tto prodromico -procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19, d.lgs. 546/199.

Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente et obbliRatoriamente impugnabile è m cc ·ancita da tale disposizione Iegislativa processuale.

Va peraltro rilevato che è infondata l'eccezione -proposta dall'Agente della riscossione controricorrente- di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della sentenza impugnata in ordine ai profili meritali della controversia. Infatti il riferimento agli stessi nel contesto della sentenza medesima ha evidente natura di obiter dictum, essendo la decisione dirimentemente argomentata ed assunta sulla base di dette considerazioni inerenti l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, che appunto in stretta coerenza viene poi dichiarata nel dispositivo di appello.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale d'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.


 

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