REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
QUINTA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
BAGLIONI ROSARIO - Presidente
PISAPIA GIUSEPPE - Relatore
CRESPI ORNELLA - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4339/2017
depositato il 25/09/2017
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. _____ IRPEF-IMPR.ORD. 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
proposto dal ricorrente:
T.A.
VIA X. L. 83/C 84013 C. D. T. S.
difeso da:
GAZZO MASSIMILIANO
VIA SAN PAOLO 7 20121 MILANO MI

Svolgimento del processo

Il sig. A.T. ha impugnato l'avviso di accertamento n. ______, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Salerno-, conosciuto solo attraverso l'avviso di presa in carico, comunicato da Equitalia Servizi Riscossione in data 19.05.2017; avviso di accertamento, mai notificato al ricorrente, per cui ne eccepisce la nullità.
Trattasi di atto inesistente giuridicamente, in quanto non notificato e, contestualmente ne eccepisce la decadenza, trattandosi di accertamento riferito all'annualità 2011.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi a favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno- Ufficio Legale, nel costituirsi in giudizio, solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso, presentato senza istanza/reclamo mediazione, avverso un avviso di presa in carico ( ex art.29 c.1 lett. b D.L. n. 78 del 2010), che richiama un avviso di accertamento, esecutivo e definitivo, per mancata impugnazione, regolarmente notificato, ex art. 140 c.p.c., per irreperibilità relativa del ricorrente, come rilevasi dagli atti allegati.
Si sofferma l'Ufficio sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art.21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'avviso di accertamento andava impugnato nei termini, rimettendo a questo Collegio di verificare la tempestività del ricorso in relazione all'atto del Concessionario ( comunicazione di presa in carico) che, comunque non rientra tra gli atti impugnabili, ex art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
L'Ufficio nel richiamare gli aspetti giuridici e procedurali sulla "irreperibilità", richiama la procedura seguita in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento ed a quella successiva per la fase di riscossione, sostenendo la regolarità e la tempestività della notifica e dell'affido del carico tributario al Concessionario per la riscossione.
Conclude in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso, per violazione degli artt.19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, nel merito, per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.

Motivazione

La Commissione, preliminarmente a quanto richiamato in atti, si sofferma sul procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c. Invero, la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi, nel sistema delineato dall'art.60 del D.P.R. n. 600 del 1973, va effettuato secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi ( o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in
detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art.60, comma 1 lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi nulla ha innovato la sentenza della Corte Costituzionale del 22.11.2012, n. 258.

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'Ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è nulla e, benché la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l'effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione.

In tema di notifica dell'accertamento tributario, qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme dell'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Questo perché, il destinatario verrà a conoscenza dell'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dalla spedizione della raccomandata A/R, non essendo sufficiente la sola spedizione ( Cass. sez. civ.VI Tr. Ord. 26.06.2017 n.15902), ciò in aderenza con quanto statuito dallo Statuto dei diritti del contribuente ( art.6 c.1), in quanto l'Amministrazione finanziaria deve assicurare la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Così ancora ( Cass, sez. civ. V set. 8433/2017 ".. è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica... l'effettiva ricezione della racc. informativa").
Nel caso di specie trattasi di un accertamento esecutivo ( ex art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010 e succ. mod.), laddove il messo notificatore, come da relazione agli atti, il giorno 27 del mese di Dicembre 2016, ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per irreperibilità del contribuente, seguendo la procedura di deposito in busta sigillata, dandone notizia al destinatario, a mezzo lettera raccomandata n._____ del 27.12.2016 ( documentazione questa agli atti di causa, unitamente al certificato di residenza). L'Ufficio nell'allegazione della documentazione riguardante la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, non ha dato prova del compimento di tutte le formalità e, in particolare dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario " avviso di ricevimento".

Le ulteriori questioni sollevate da parte resistente riflettono la data di notifica dell'avviso di presa in carico avvenuta a mezzo raccomandata recapitata il 19.05.2017, ed il ricorso " senza istanza di reclamo/mediazione" risulta essere stato notificato, ai sensi dell'art.17 bis ( come riferito nelle controdeduzioni dell'Ufficio), a mezzo pec il 20.06.2017. La comunicazione di diniego, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna, è attestata il 20.09.2017 ed il ricorso risulta essere stato depositato il 25.09.2017 presso la Commissione Tributaria.

Rigettate le richieste preliminari di inammissibilità del ricorso in relazione all'atto del Concessionario della Riscossione, la ulteriore questione attiene la impugnabilità dell'avviso di presa in carico. Sul punto, la Cassazione a SS.UU. con la sent. n.19704/2015, ha ritenuto possibile la proposizione di un ricorso, dopo che il contribuente abbia appreso dell'esistenza di pendenze tributarie.
Del pari, la pronuncia delle Sezioni Unite, può investire la questione sulla possibilità di proporre ricorso a seguito della comunicazione di presa in carico da parte del Concessionario, che avrebbe dovuto seguire un avviso di accertamento esecutivo ( ex art.29 D.L. n. 78 del 2010, conv. L. n. 122 del 2010 e succ. mod.).
Atto questo ultimo che è divenuto esecutivo decorsi i 60gg. dalla notifica, per cui in tal caso, l'Agente della Riscossione non notifica più la cartella ( atto impugnabile), ma una comunicazione di presa in carico del ruolo ( non direttamente impugnabile).
Nel caso di specie, il contribuente non avendo ricevuto l'avviso di accertamento, in quanto non vi è data prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata, è legittimato, a giudizio di questo Collegio, a proporre ricorso contro lo stesso, essendo venuto a conoscenza tramite la "comunicazione di presa in carico" dell'esistenza di pendenze tributarie.

La Commissione, verificati gli atti di causa, rilevato il non perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento in quanto è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, la effettiva ricezione della raccomandata informativa che, nel caso di specie non vi è data prova, accoglie il ricorso e, compensa le spese del giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 9 febbraio 2018.
Depositata in data 14.02.2018


 

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