REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Enrico Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13 Marzo 2018, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura, nel procedimento avente n. di RG L: 3014/2016
N. R. rappresentato e difeso dall'avv. Michele Malavenda, giusta procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Equitalia Sud SpA, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore con l'avv. Domenico Spanò
Resistente
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.09.2016 il Sig. N. R. adiva I'intestato Tribunale e conveniva in giudizio, l'Equitalia Sud SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché l'INPS e la SCCI spa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per ivi sentire accertare e dichiarare I'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'estratto di ruolo impugnato, per intervenuta prescrizione del credito; con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si costituiva l'Equitalia sud SpA nonché I'INPS e la SCCI spa, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 13.03.2018 dopo una breve discussione la causa veniva trattenuta in camera di consiglio.

Motivazione

II ricorso va accolto.
preliminarmente, è opportuno affrontare la questione riguardante il termine di impugnazione dell'estratto di ruolo.
Ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, ed anche senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, e quindi anche come nel caso di specie l'estratto di ruolo (cfr Cassazione Civile SSUU sent numero 19704/15), è impugnabile davanti al giudice.

E' tuttavia necessario che l'impugnazione così proposta risponda alla disciplina generale che le è propria.
Pertanto I'impugnabilità della pretesa creditoria deve essere fatta nel rispetto del termine previsto di 60 giorni ex art.21 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché I'avvenuta conoscenza dell'atto esplica effetto in ordine non soltanto alla determinazione in capo al contribuente della legittimazione ad impugnare ma anche al termine di esercizio di tale legittimazione (Cassazione, Sez. Tributaria Civile, sentenza n. 13584 depositata ii 30 maggio 2017, Cass. 2616/15; 15597/15; 20611 /16 ed altre).
Nel caso in esame l'estratto di ruolo risale al 4.07.2016 mentre il ricorso è stato depositato in data 15.09.2016, pertanto nel pieno rispetto del termine di impugnazione.

Entrando nel merito della questione è necessario precisare che sensi dell`art, 3, comma 9, Legge 335/95, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali è divenuto quinquennale a partire dal gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza. Parte resistente non ha dimostrato di aver notificato al ricorrente la cartella sottesa all'estratto di ruolo.
L`unico atto successivo a tale periodo conosciuto dal sig. N. R. è l`estratto di ruolo recante la data del 04.07.2016, quando il termine prescrizionale quinquennale era ormai ampiamente spirato.
Il credito è pertanto inesigibile.

PQM

II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Sig. N. R. nei confronti dell'Equitalia SPA, INPS ed SCCI spa disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso,conseguentemente dichiara I'intervenuta prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo del 04.07.2016; 2) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 2008,00 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda.
Depositata in data 13.03.2018


 

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