REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all’udienza di discussione del 30 maggio 2018 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5084/2016 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
C. R., rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura in calce al ricorso;
-opponente-
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di SCCI S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS; -opposto-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30.5.2016, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio per sentir annullare, previa sospensione dell’esecuzione, l’avviso di addebito n. 593 2016 0001056858000, notificato in data 12.5.2016, col quale gli era stato intimato il pagamento di euro 1.908,13 a titolo di contributi IVS Gestione artigiani, oltre a somme aggiuntive, sanzioni e compensi di riscossione, per il periodo d’imposta 2015, rata n. 1 e n. 2, con vittoria di spese ed onorari.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto la mancanza di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio.
Instauratosi il contraddittorio, l’INPS si è tempestivamente costituito in giudizio deducendo che era stato emesso provvedimento di sgravio per l’intero ammontare del debito e domandando la cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 30.5.2018, previa discussione orale, è stata pronunciata sentenza della quale è stata data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Premessa la tempestività dell’opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell’avviso di addebito (12.5.2016) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (30.5.2016) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, procediamo ora all’esame del merito della controversia.
L’unico motivo di gravame riguarda la dedotta insussistenza del rapporto obbligatorio in capo all’opponente: ed in effetti, come si desume dalla documentazione prodotta, il sig. C., con atto pubblico del 7.1.2004, rogato dal notaio Sebastiana Scirè Risichella, ha ceduto la propria quota di partecipazione alla società “I. di F.A. e C. R. S.n.c.”, per cui, nel periodo cui si riferiva l’omissione contributiva (primi due trimestri del 2005) lo stesso non era più contitolare dell’attività d’impresa costituente il presupposto dell’obbligazione contributiva.

Ciò posto, però, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che la difesa dell’INPS ha dedotto che il debito portato nell’avviso opposto era stato interamente sgravato e che tale circostanza non è stata contestata da controparte.
La statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio di soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza della domanda proposta dall’opponente, verifica che, alla luce di quanto sopra esposto, non può che avere esito positivo.

Tuttavia, avuto riguardo, da una parte, al comportamento processuale dell’ente resistente – che ha sgravato interamente il debito, così sostanzialmente e spontaneamente aderendo alle pretese dell’opponente – e, dall’altra, alla tardività dell’emissione del provvedimento di sgravio, che ha comunque costretto controparte allo svolgimento di attività difensiva, ricorrono giusti motivi per la compensazione, in ragione della metà, delle spese di lite; la restante parte segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5084/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e, per l’effetto, annulla l’avviso di addebito n. 593 2016 0001056858000;
condanna l’Inps a rifondere all’opponente, in ragione della metà, le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1.200,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario; compensa la restante parte.
Catania, 30 Maggio 2018
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi


 

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