Civile Ord. Sez. 6 Num. 21586 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 03/09/2018

ORDINANZA
sul ricorso 7065-2018 proposto da:
S. A. elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA VIGNALI;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Svolgimento del processo

1. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia respingeva la domanda di riconoscimento della protezione internazionale avanzata da A. S.
Quest'ultimo impugnava il provvedimento avanti al Tribunale di Salerno, il quale, alla prima udienza, preso atto della mancata comparizione delle parti, disponeva cancellarsi la causa dal ruolo.

2. — Era interposto gravame che la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile con sentenza del 30 agosto 2017. Il giudice distrettuale rilevava che il Tribunale aveva emesso un provvedimento (quello di cancellazione dal ruolo) che, non avendo contenuto decisorio, non era appellabile. Osservava, inoltre, che nella fattispecie l'accoglimento del gravame non avrebbe portato alla rimessione della causa in primo grado e che non ricorrevano le condizioni per la decisione della controversia nel merito, in quanto l'appellante non aveva formulato, al riguardo, alcuna domanda.
3. Contro quest'ultima pronuncia S. ha proposto ricorso per cassazione. I motivi di censura sono tre. Il Ministero, pur intimato, non ha svolto difese.

Motivazione

1. — I motivi di impugnazione si riassumono come segue.
Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c., in relazione all'art. 181 c.p.c..
L'istante rileva che il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo aveva determinato l'estinzione del procedimento, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, il provvedimento adottato doveva ritenersi appellabile.

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 354 0c.p.c..
Assume il ricorrente che, essendo stata pronunciata l'estinzione, trovava applicazione il secondo comma dell'articolo appena citato, Anche sotto tale profilo il gravame risultava essere dunque ammissibile.
Terzo motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 181, comma 1, c.p.c..
Ad avviso dell'istante risultava essere illegittima la pronuncia dell'estinzione del giudizio resa alla prima udienza: ciò in quanto il Tribunale avrebbe dovuto fissare una seconda udienza e solo in caso di diserzione di quest'ultima avrebbe potuto pronunciare il provvedimento che era stato impugnato con l'appello.

2. Nei termini che si vengono ad esporre il ricorso merita accoglimento.
La mancata pronuncia, da parte del Tribunale, dell'estinzione del procedimento non vale ad escludere l'appellabilità dell'ordinanza.
In base all'attuale disciplina (introdotta col d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in 1. n. 133/2008), la cancellazione della causa dal ruolo prevista dagli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c. è inidonea a determinare quella situazione di quiescenza, contemplata dal previgente art. 307, comma 1, c.p.c., che, a seguito della disposta cancellazione, onerava la parte interessata della riassunzione del giudizio nel termine perentorio di un anno. Infatti, la riattivazione del processo attraverso la riassunzione - evenienza che esclude la natura decisoria del provvedimento — opera in casi diversi da quelli contemplati dagli artt. 181 e 290 c.p.c.: fattispecie, queste ultime, espressamente escluse dalla previsione contenuta nel vigente art. 307, comma 1. Nelle due ipotesi, ivi contemplate, di diserzione dell'udienza e di mancata costituzione dell'attore la cancellazione della causa dal ruolo non può che determinare l'estinzione del procedimento, e ciò a prescindere dal contenuto formale del provvedimento del giudice: questo effetto è reso nel modo più plastico dall'art. 290, ove, con riguardo alla seconda delle ipotesi richiamate, è precisato che se il convenuto non faccia richiesta di prosecuzione del giudizio il giudice "dispone che la causa sia cancellata dal molo e il processo si estingue". Analogo rilievo potrebbe svolgersi, del resto, con riferimento al caso, previsto dall'art. 291, comma 3, c.p.c., di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione: anche in questo caso "il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo".

Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad
effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'art. 181 c.p.c., nel testo vigente, é equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631).


Sposare la soluzione opposta, seguita dalla Corte di appello, significa conferire valore determinante, sul piano della ricostruzione dell'atto, a un elemento, la formale dichiarazione di estinzione del procedimento, che, a mente del richiamato art. 181 c.p.c., costituisce conseguenza necessitata della mancata comparizione; e conseguenza più grave — significa privare la parte della possibilità di impugnare il provvedimento tutte quelle volte in cui il giudice abbia mancato di precisare (come sarebbe tenuto a fare) che, essendo stata disposta la cancellazione dal ruolo, il procedimento è estinto.
Il primo motivo merita dunque accoglimento.

Poiché l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo resa a norma dell'art. 181, comma 1, c.p.c. è provvedimento estintivo del giudizio, indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni, o meno, una esplicita pronuncia in tal senso, deve poi darsi atto che ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.. Ciò implica che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'impugnazione dell'odierno ricorrente potesse limitarsi a lamentare il vizio processuale di cui era affetta l'ordinanza impugnata, senza prendere posizione sulla vicenda controversa. Infatti, la mancata denuncia dell'ingiustizia della decisione per motivi di merito non genera l'inammissibilità del gravame nel caso in cui con l'atto di appello si deducano i vizi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2053; Cass. 15 marzo 2007, n. 6031; Cass. 9 dicembre 2005, n. 27296).
In tal senso, risulta essere fondato anche il secondo motivo.

Quanto al terzo, esso è inammissibile, in quanto sulla legittimità della pronuncia di cancellazione della causa dal ruolo alla prima udienza non vi è statuizione (essendo stata la medesima assorbita dalla pronuncia di inammissibilità del gravame). Sulla questione oggetto della censura dovrà quindi pronunciarsi il giudice del rinvio.

3. — In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, che, sul presupposto dell'accertata ammissibilità dell'appello, dovrà apprezzare se sussistessero le condizioni per la disposta cancellazione della causa dal ruolo. La stessa Corte del merito è investita della decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte
accoglie i primi due motivi e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, in data 12 luglio 2018.
Pubblicata il 3 settembre 2018


 

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