N. 235/2018 - 1 R.G. Es.
Il Giudice dell'esecuzione, dr.ssa Carmen Capitò
letti gli atti, sciolta la riserva che precede;
ritenuto che ricorrono le condizioni (gravi motivi e grave ed irreparabile danno) per disporre la sospensione dell'esecuzione, atteso che:

Motivazione

- l'opposizione spiegata da A. C., avverso l'atto pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che con la spiegata opposizione si deduce, quale primo motivo, la nullità del pignoramento esattoriale derivante dall'inesistenza della notificazione dello stesso atto mediante servizio di posta privata NEXIVE; la stessa, inoltre, va considerata tempestivamente proposta nel termine prescritto (venti giorni) dovendosi computare il dies a quo dalla conoscenza legale dell'atto da parte dell'opponente;

- tale vizio può essere fatto valere davanti al G.O.;

- l'eccezione, ritenuta assorbente rispetto alle altre questioni sollevate nella spiegata opposizione deve ritenersi, altresì, fondata, atteso che, dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate Riscossione emerge effettivamente quanto dedotto dall'opponente.

- A tal proposito occorre evidenziare quanto recentemente espresso dal Supremo Collegio nell'ordinanza n.234 dell'8.01.2018. La Suprema Corte per prima cosa ricorda l'orientamento di legittimità secondo cui la notifica fatta da un privato non può essere sanata dal momento che l'art. 4, comma 1, lett. a), del Dlgs n.261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n.890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali (n.13453/17). La legge del 4 agosto 2017 n.124 che ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017 la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, non ha efficacia retroattiva. Per completezza, si deve affrontare l'incidenza dell'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017) che all'articolo 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'articolo 4 del Dlgs 22 luglio 1999, n.261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada. Non solo, il comma 57 della legge prevede anche che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari .., deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi. E il successivo comma 58 afferma: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè dal 29 agosto 2017) l'autorità nazionale di regolamentazione determina, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali e con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi. Per cui fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali resta in vigore il precedente orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (inesistenza notifica)".

- Ne consegue che, alla luce di quanto testè riportato, la notifica dell'atto di pignoramento va qualificata non come nulla, ma come inesistente (e quindi non suscettibile di essere sanata per raggiungimento dello scopo).

Per mera completezza argomentativa, va evidenziato che risulta, altresì, ammissibile e fondato il motivo di opposizione all'esecuzione, afferente l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle indicate dal n.1 al n.7 dell'elenco riportato nell'atto di pignoramento, maturata tra la notifica delle relative cartelle esattoriali e la notifica dell'avviso di intimazione; tale eccezione, già ammissibile relativamente ai crediti "non tributari" - per i quali non operava il limite di ammissibilità delle opposizioni di cui all'art. 57 DPR 602/73 -, è ora ammissibile anche per i crediti tributari, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n.114 del 31.05.2018, che ha "dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 comma 1 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n.337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n.602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile."

considerato, pertanto, che, stante la consistente somma pignorata - €. 13.211,72 - il pericolo di grave ed irreparabile danno, è tale da giustificare, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 602/73, la sospensione dell'esecuzione esattoriale intrapresa;
osservato che, esaurendosi con il presente provvedimento la fase cautelare prevista dall'art. 618 c.p.c., va fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
considerato che con sentenza 22033/2011 la Suprema Corte ha stabilito che "nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n.52, il giudice, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente, - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito";
ritenuto che le spese della presente fase sommaria debbano essere poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione stante la soccombenza virtuale;

PQM

Dispone la sospensione dell'esecuzione intrapresa da Agenzia delle Entrate Riscossione, nei confronti di A. C. con pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73.
Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
Condanna il creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, al rimborso in favore dell'opponente delle spese della presente fase cautelare liquidate in complessivi €.1.500,00, oltre iva e c.p.a. a rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Locri 7.12.2018.


 

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