Civile Ord. Sez. 6 Num. 1527 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 21/01/2019

ORDINANZA
sul ricorso 17029-2018 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C. V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SGUEGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO SGUEGLIA;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 7168/2017, depositato il 15 dicembre 2017, che ha determinato in tredici anni e cinque mesi la durata irragionevole di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al TAR Lazio (dal 27 ottobre 1993 all'8 aprile 2010) e ha adottato il moltiplicatore annuo in misura di € 500,00,
condannando il Ministero all'indennizzo per equa riparazione pari a complessivi € 6.708,00, in favore dell'istante V. C.
L'intimato V. C. della Giustizia ha notificato controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Motivazione

L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 2 septies, legge n. 89 del 2001, non avendo la Corte d'Appello considerato la deduzione difensiva del Ministero, secondo cui V. C. si era in realtà giovato della durata del processo amministrativo, avendo vista accolta la propria domanda cautelare; inoltre la Corte di Perugia non avrebbe tenuto conto del provvedimento cautelare neppure nel valutare l'importo dell'indennizzo.

L'infondatezza della censura discende dalla considerazione dell'orientamento interpretativo di questa Corte (che il Collegio intende qui riaffermare), secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice (Cass. Sez. 2, 30/04/2013, n. 10226). Peraltro, se nel corso di un procedimento innanzi al giudice amministrativo sia stata concessa la misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato, è rimesso al giudice del merito di valutare eventualmente se la parte abbia un prevalente interesse ad una protrazione indefinita di tale stato di sospensione rispetto a quello relativo alla ragionevole durata, non potendo tale accertamento di fatto essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto (Cass. Sez. 1, 09/06/2008, n. 15200).

L'art. 2 bis della I. 24 marzo 2001, n. 89 - relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo - come originariamente introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012 - è estraneo al presente procedimento, in quanto opera per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione n. 134 del 2012, mentre si ha qui riguardo a domanda di equa riparazione del 23 novembre 2009.
Peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte, con riferimento a fattispecie antecedenti alla vigenza dell'art. 2-bis, I. n. 89/2001, quale quella di causa, si era più volte affermato il principio per cui, nei giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, alla luce degli orientamenti della Corte di Strasburgo, è congrua la liquidazione dell'indennizzo nella misura rapportata su base annua a circa euro 500,00, dovendosi comunque riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, peculiarità delle quali deve dar conto in motivazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 06/09/2012, n. 14974).
Il ricorrente Ministero, oltre a dar rilievo alla sospensione cautelare, non ha specificato alcun elemento, in relazione, ad esempio, all'aleatorietà della domanda, alla natura collettiva della controversia, all'entità della posta in gioco o al comportamento processuale delle parti, che potesse imporre al giudice di merito adeguata considerazione allo scopo di pervenire ad una liquidazione dell'indennizzo in misura
inferiore alla soglia minima pari ad € 500,00 per anno.
In tale prospettiva, la deduzione del ricorrente, secondo cui la Corte di Perugia non avrebbe tenuto conto, nella determinazione dell'indennizzo, della circostanza quantum di fatto, allegata in memoria difensiva, circa il "presumibile" beneficio discendente dall'accoglimento dell'istanza cautelare, esula dal contorno della violazione di norme di diritto, come denunciata, ed attiene, in realtà, alla corretta ricostruzione della concreta fattispecie decisa, limitandosi la censura ad evidenziare il mancato esame di un profilo di fatto che non rivela comunque carattere di immediata decisività (e cioè di idoneità, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia). Il motivo di ricorso enuncia soltanto un ragionamento inferenziale, sprovvisto di inerenza alla reale natura ed alle vicende della lite in questione, secondo cui, una volta paralizzati gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato, l'interesse del C. sarebbe stato
individuabile non già nella celere definizione del giudizio, ma nel perdurare dello stato di sospensione, sicché occorreva quantificare il vantaggio ricavato dal protrarsi del processo presupposto. Il decreto impugnato, invece, proprio in considerazione della natura del procedimento presupposto, dell'attività svolta dalla parte e dell'esito del giudizio (pagina 2), ha stimato nell'importo di euro 500,00 la base di calcolo dell'indennizzo per ciascun anno, avendo così dimostrato riguardo alla natura e alle caratteristiche della controversia.

Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente.
Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1- quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, ed essendo comunque ad esso non soggette le Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre
2018.Pubblicato in data 21 gennaio 2019


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.