Civile Ord. Sez. 6 Num. 6294 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 04/03/2019

ORDINANZA
sul ricorso 28850-2017 proposto da:
G. A. S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio dell'avvocato MAURO DI PACI che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C. G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO SANFILIPPO;
- controricorrente -
contro
L.G., M. L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO SGRO;
- controricorrente -
nonchè contro
A. A., S. S., L.G.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1506/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l'01/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Svolgimento del processo

1 A. S. G., propone ricorso in cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1506/2017, che, confermando le statuizioni di prime cure, ha dichiarato la rescissione per lesione ex. art. 1448 c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 1.8.2007 tra il ricorrente ed A. C., pronunciata su domanda degli eredi di quest'ultima.
In particolare, la Corte riteneva provata, alla stregua dell'attività istruttoria compiuta, la lesione ultra dimidium, l'esistenza dello stato di bisogno ed il consapevole avvantaggiamento tratto dallo stato di bisogno altrui dell'odierno ricorrente.

Resistono con controricorso L. G. M. e L. G. M., in qualità di eredi della defunta C. A., nonché C. G.
A. A., S. S. e L. G. A. non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cpc.

Motivazione

Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1448 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provati i presupposti per la declaratoria di rescissione per lesione.
Il motivo è infondato.
Non è ravvisabile la dedotta violazione di legge in relazione al criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. né in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 1448 c.c.
Premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 cpc è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti (Cass.Ss.Uu.16598/2016), nel caso di specie la Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di merito, sottratto a sindacato nel presente giudizio, ha valutato compiutamente le risultanze istruttorie, ritenendo dimostrati gli elementi costitutivi per la pronuncia di rescissione e tale valutazione si sottrae al vaglio di legittimità.

Con il secondo mezzo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. , nonché violazione del principio dell'onere della prova e della valutazione della prova presuntiva ex artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto provato l' "approfittamento" da parte dell'odierno ricorrente dello stato di bisogno della C.
Il motivo di ricorso, articolato in due distinte censure, è infondato.
Quanto alla prima censura, prescindendo dalla formale rubricazione, la stessa investe idi fatto, l'adeguatezza motivazionale della sentenza
impugnata, non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5) applicabile ratione temporis al caso di specie.
Neppure la seconda censura ha pregio.
Il giudice di merito, in particolare, ha fondato la ricostruzione della prova dell'elemento soggettivo della rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c. - consapevolezza dell'approfittamento dello stato di bisogno della controparte - sulla valutazione complessiva della situazione concreta e del comportamento dell'acquirente, nonche' delle stesse intenzioni manifestate dalla venditrice, di destinare ad opere di beneficienza l'importo, ricavato dalla liquidazione del suo patrimonio, per la parte eccedente il pagamento dei propri debiti.
La Corte ha infatti ritenuto che, considerata la rilevante sproporzione tra il valore del compendio ed il corrispettivo versato e la grave situazione debitoria della venditrice, l'odierno ricorrente fosse ben consapevole della necessita' della C. di estinguere i propri debiti liquidando i beni di sua proprietà, determinandosi, in conseguenza di ciò, ad acquistare il compendio immobiliare (il cui valore effettivo era pari a circa quattro volte quello effettivamente corrisposto), a condizioni di particolare favore.
L'accertamento induttivo del giudice di merito, che la conoscenza dello "stato di bisogno" della controparte aveva costituito la spinta psicologica a contrarre e', nel caso di specie, conforme ai necessari requisiti posti dall'art.2729 c.c.
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di M. e M. L. G., che liquida in complessivi 4.500,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, nonché alla refusione delle spese sostenute da G. C., che liquida nel medesimo importo (4.500,00 €, di cui 200,00 € per esborsi oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 14 novembre 2018
Pubblicato in data 4 marzo 2019


 

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