REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO SEZIONE 8
riunita con l'intervento dei Signori:
- PASSERO GIULIANA Presidente
- PUGNO LUIGI Relatore
- ROCCELLA GIUSEPPE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.623/2017
depositato il 2/05/2017
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. 000009 ASSENTE
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. 000976 DIR. ANNUO CCIAA 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. 0001571 radiodiffusioni 2011
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. 0001828 IRPEF ALTRO 2007
(omissis)
contro:
AG. RISCOSSIONE TORINO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
proposto dal ricorrente:
M. S.
difeso da:
MIGLIETTA PAOLA
terzi chiamati in causa:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

Svolgimento del processo

II contribuente propone ricorso avverso estratti di ruolo composti da cartelle mai notificate e conosciute, con sanzioni ed interessi inclusi per un totale di 184.887,18. Afferma di essere venuto a conoscenza, con sua sorpresa, dei ruoli di rilevante importo e pertanto propone ricorso eccependo i seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica delle cartelle e del debito;
2) intervenuta prescrizione quinquennale citando a proposito la sentenza della Cassazione n. 23397 del 17 novembre 2016;
3) Violazione del principi di trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare: mancanza di conoscenza al contribuente del conteggio degli interessi e le aliquote applicate; illegittimità dell'aggio.
4) violazione dell'art. 12 del DPR 602/73 : i ruoli non sarebbero sottoscritti, Chiede pertanto di accogliere il ricorso e di annullare totalmente o parzialmente le cartelle contestate.

Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione controdeducendo quanto segue:
- In via pregiudiziale eccepisce la carenza parziale di giurisdizione per quanto riguarda i contributi previdenziali;
- II ruolo essendo atto interno non può essere oggetto di autonoma impugnazione;
- Le cartelle sono state regolarmente notificate quindi le censure a loro riguardo sono tardive;
- Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
- Sul calcolo degli interessi la censura è infondata perché i ruoli contengono tutte le indicazioni richieste dalla normativa;
- Sull'eccepita prescrizione quinquennale non si può fare riferimento ai singoli termini di prescrizione dei crediti portati a ruolo poiché a decorrere dalla notifica della cartella è applicabile la prescrizione ordinaria decennale.
Chiede pertanto di respingere il ricorso.

Si costituisce con atto volontario l'Agenzia Entrate DP 1 di Torino concludendo con la richiesta di rigetto di tutte le censure.

Con ulteriore memoria parte ricorrente insiste sull'inesistenza delle notifiche di tutte le cartelle;
- disconosce espressamente le copie delle videate prodotte in atti;
- rinnova l'eccezione dell'intervenuta prescrizione e della omessa sottoscrizione dei ruoli;
- infine afferma che l'Agente della Riscossione non può farsi rappresentare in giudizio da Avvocati esterni ma agire in giudizio soltanto con professionisti interni alla propria struttura.
La costituzione è pertanto inesistente, inammissibile e non suscettibile di sanatoria.

Motivazione

II ricorso è fondato, imponendosi per l'effetto il suo accoglimento per i motivi in appresso esposti.
Per l'evidente pregiudizialità, merita considerare anzitutto, la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle portate dall'estratto di ruolo.

Occorre evidenziare in primo luogo che, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, non è necessaria l'esibizione della cartella medesima poiché "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass. n. 10326/2014) essendo "la cartella esattoriale null'altro che la stampa del ruolo in unico originate notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice" - (Cass. n. 12888/ 2015).

Ne consegue, pertanto, che la produzione dell'estratto di ruolo -unitamente alla relata di notifica - è idonea ad individuate univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa.
Concludendo, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, ex art. 26 comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.

Nel caso che ci occupa, però, non risulta assolto l'obbligo che incombeva all'Agente della Riscossione di produrre le relate di notifica atte a dimostrare gli elementi essenziali contenuti nelle cartelle (ivi compresa la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione), relate che peraltro non risultano essere nemmeno prodotte in giudizio a fronte della contestazione proposta in merito dall'odierno ricorrente.

II mancato assolvimento di tale onere probatorio, per consolidate orientamento della Suprema Corte di Cassazione costituisce vizio procedurale che comporta la nullità delle cartelle stesse.

Meritevole di accoglimento anche la censura sul tema della ritualità della costituzione in giudizio dell'Agenzia della riscossione che si è avvalsa del ministero di un avvocato del libero foro.
Al riguardo osserva il Collegio:
- mentre nel processo civile è prevista, come regola, la rappresentanza tecnica (art. 82, comma 3, Cpc) e la facoltatività della c.d. assistenza tecnica, quest'ultima è prevista obbligatoriamente nel giudizio tributario;
- nel processo tributario, quindi, non vi è un onere di rappresentanza tecnica e per le parti c.d. private sembra ammessa anche la rappresentanza volontaria solo processuale, mentre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 D.Lgs n. 546/92 (Capacità di stare in giudizio), l'ufficio del Ministero delle finanze può stare in giudizio personalmente, senza poter conferire la rappresentanza volontaria o a terzi o a professionisti abilitati al patrocinio.
Pertanto, qualora l' Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l‘onere - pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato - di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato (Cass. 28741 del 09/ 11/2018).

Nel caso di specie la costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate Riscossione è nulla non avendo indicato le fonti del potere di rappresentanza sopra citate.
La Commissione, all'esito di quanto sopra esposto, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso e considerata la pregiudizialità assorbente del vizio procedurale succitato, compensa le spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Torino addì 21 novembre 2018.
Depositata in segreteria il 21 marzo 2019


 

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