Civile Ord. Sez. 6 Num. 27566 Anno 2019
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: RIVERSO ROBERTO
Data pubblicazione: 28/10/2019


ORDINANZA
sul ricorso 16665-2018 proposto da:
G. B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. NEPOTE, 16, presso lo studio dell'avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GRASSO;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7148/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO RIVERSO

Svolgimento del processo

Ritenuto che
la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 7148/2017 ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto da G. B., già dipendente dell'INAIL in qualità di avvocato, avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il suo ricorso avente ad oggetto il ricalcolo del credito vantato dall'INAIL per indebite erogazioni sul trattamento di quiescenza.
Rilevava la Corte che l'appellante, pur avendo avuto tempestiva comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, avesse proceduto alla notifica dell'atto d'appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza solo data il 9 ottobre 2017 ovvero pochi giorni prima di quello fissato per l'udienza di discussione della causa, in data 24/10/2017 ; con ovvia violazione dei termini perentori a comparire di cui all'articolo 435 terzo comma c.p.c.; richiamava a fondamento della pronuncia la sentenza delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008 ed escludeva che potesse essere concesso un nuovo termine per la notifica, come richiesto dall'appellante, previa fissazione di successiva udienza, a ciò ostandovi il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.; rilevava che nella fattispecie il ricorrente appellante aveva proceduto alla notificazione del ricorso in violazione del termine a comparire ex articolo 435 commi terzo e quarto; in un momento che non avrebbe consentito il perfezionamento della notificazione del termine di cui all'articolo 435 terzo comma; rilevava altresì che in via generale la notificazione di un ricorso intervenuto in violazione del termine di cui all'articolo 435 comma terzo e quarto è nulla e ben può essere oggetto di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. non incorrendo l'appellante alcuna decadenza, sempre che la tardività della notifica possa essere addebitato esclusivamente a errore o inerzia dell'ufficiale giudiziario.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. B. con un motivo; mentre INAIL è rimasto intimato.

Motivazione

Rilevato che:
con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 291, 164 e 421 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto l'inesistenza dei presupposti applicativi per la concessione del termine ai fini di rinnovare la notificazione dell'atto, posto che nel caso in esame la notifica dell'atto di appello doveva considerarsi nulla perché fuori termine, ma non inesistente.

Il ricorso è manifestamente fondato atteso che, come risulta, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ( da ultimo v. ordinanza n. 28470/2018 e n. 22166/2018; Sentenza n. 9735 del 19/04/2018) "nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell'appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dell'intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa"; non inducono a contrario avviso i principi affermati da Cass. 17076 del
2013, n. 14874 del 2011, n. 26389 del 2010, n. 21358 del 2010 che hanno ribadito il principio secondo il quale il termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all'appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione della causa (art. 435 c.p.c., comma 3), senza tuttavia confrontarsi con le conseguenze del mancato rispetto di tale termine a difesa, ipotesi che nei casi esaminati non si era verificata; la soluzione adottata dal Collegio di merito non risulta del resto imposta dall'applicazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, non potendosi in via interpretativa introdurre una così grave sanzione processuale a fronte di un vizio per altro verso ritenuto sanabile: il caso in esame infatti è diverso da quello esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/07/2008 n. 20604, richiamata dalla Corte territoriale, che ha escluso, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo
di cui all'art. 111 della Costituzione, che nel rito del lavoro ( e nel procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro) il giudice possa concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso in appello pur tempestivamente depositato, ma in relazione all'evenienza in cui la notifica non sia avvenuta o sia inesistente (e non solamente nulla); parimenti, non induce a contrario avviso l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 253 del 10.10.2012 - che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, osservando che essa era stata sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, sull'errata premessa del carattere perentorio del termine ivi previsto per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso in cui resti comunque garantito un termine a comparire del convenuto sufficiente ad apprestare le proprie difese - in quanto tale arresto non ha imposto come lettura costituzionalmente obbligata quella secondo la quale il mancato rispetto di tale termine determini comunque l'improcedibilità dell'atto;
la declaratoria d'improcedibilità dell'appello adottata dal giudice territoriale non risulta quindi conforme a diritto: il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi sopra individuati.

Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all'adunanza camerale del 4/6/2019
Pubblicata in data 28 ottobre 2019


 

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