REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Dott.ssa Laura Garofalo, all’udienza di discussione del 06/12/2019, ha pronunciato ex art. 429 c. p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4194/2016 R.G. Sezione Lavoro, promossa
DA
C. SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del legale rappresentante p. t. S. A., rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Stefano Esposito come da procura presente agli atti di giudizio;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S.- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale-in pers .del Presidente Legale Rappresentante in carica che agisce anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p. a. Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS ex art. 13 L. 448/1998 nonché per effetto della procura rilasciata per atto notarile il 03/07/2014, rep. N. 37521 del notaio L. Mattielli di Tivoli, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Domenica Di Leo, come da procura alle liti presente agli atti di giudizio;
RESISTENTE
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. Agente della Riscossione per la Provincia di Catania in persona del Direttore generale f.f. , Procuratore Dott. Gaetano Romano, giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata dal Notaio Dott. Claudia Licciardello in Catania, rep. N. 2031 racc. 1460, rappresentato e difeso dall’avv. G. T., giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293201559014408850 notificata il 24/2/2016 Nonché avverso le relative cartelle di pagamento n. 29320090053119008 , 29320090137335962, 29320100004721682, 29320100025495155

Svolgimento del processo

Con ricorso del 5 maggio 2016 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento e le relative cartelle con le quali INPS, ente impositore, chiedeva il pagamento di .€ 3.175,51 per mancato versamento delle rate Modello DM 10 e relative somme aggiuntive, con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, l’opposizione era proposta avverso i relativi ruoli.
Parte ricorrente evidenziava che alla data di notifica dell’intimazione di pagamento ( 24/2/2016) in epigrafe specificata, fosse già maturato il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 335/1995 , il credito contributivo era già estinto. Parte ricorrente, pertanto, chiedeva la previa sospensione della procedura esecutiva, fondata su crediti estinti per prescrizione e nel merito chiedeva fosse dichiarata la nullità dell’intimazione di pagamento e delle relative cartelle per intervenuta prescrizione del credito, attesa l’assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, il credito contributivo era estinto.
Chiedeva altresì l’annullamento o la revoca delle iscrizioni a ruolo recata dalle cartelle in oggetto e la cancellazione dei rispettivi ruoli.
L’esecuzione delle cartelle veniva sospesa con provvedimento del Tribunale Lavoro di Catania del 24/5/16.

Si costituiva in giudizio INPS che eccepiva la tardività dell’opposizione, proposta oltre il termine dei 40 giorni di cui all’art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99 e pertanto chiedeva l’inammissibilità dell’opposizione, in via ancora preliminare chiedeva fosse dichiarata la carenza di giurisdizione del Tribunale del Lavoro per i contributi e sanzioni dovute al Servizio Sanitario nazionale, stante la competenza del Giudice Tributario a decidere in materia ( art. 12 L.28/12/2001, n. 448). Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle cartelle opposte e della esecutività dei ruoli.

Si costituiva altresì in giudizio Riscossione Sicilia che chiedeva il rigetto della domanda introduttiva perché inammissibile ed infondata non essendo maturata la prescrizione invocata nella fattispecie concreta.
Riscossione evidenziava che dopo la notifica delle cartelle di pagamento è seguita la notifica di preavviso di fermo su beni mobili registrati n. 293 80201100007251000, inviato a mezzo raccomandata del 31/3/2011 e notificato in data 06/04/2011.

All’udienza del 21 novembre 2018 parte ricorrente , alla luce della tardiva costituzione di Riscossione Sicilia chiedeva fosse dichiarata inammissibile ex art. 416 c.p. c. la documentazione prodotta comprovante atti interruttivi della prescrizione. Successivamente all’udienza dell’8 novembre 2019 venivano depositati dalla resistente Riscossione Sicilia gli estratti di ruolo aggiornati dai quali si evinceva l’azzeramento delle cartelle per cui è giudizio in applicazione dell’art. 4 D.L. 119/2018, convertito in Legge 136/2018. Rimaneva solo una cartella non interamente azzerata e per la quale residuava il debito di€ 2.799,90.
L’Agente della Riscossione chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio in relazione alle cartelle azzerate.
Parte ricorrente ribadiva la tardività della costituzione in giudizio della resistente Riscossione ed evidenziava la decadenza di quest’ultima dal diritto di produrre in giudizio gli atti interruttivi della prescrizione ed insisteva nelle proprie domande già formulate nel ricorso introduttivo.
La causa perveniva all’udienza odierna ove le parti hanno insistito nelle proprie domande e nelle eccezioni già formulate, il decidente all’esito della discussione si ritirava in camera di consiglio per la decisione, dava successivamente lettura del dispositivo e delle motivazioni in fatto e diritto sottese alla decisione.

Motivazione

In via preliminare dall’esame del ricorso e dalla documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente e dalla resistente riscossione si evince che il ricorrente agisce per le somme richieste a titolo contributivo da INPS , rate modelli DM 10 e somme aggiuntive, dalle cartelle depositate dalla resistente, ove vengono specificati i tributi richiesti e la loro natura non si evincono somme dovute al Servizio Sanitario Nazionale in relazione alle quali tutti i profili problematici rientrano nella competenza del Giudice Tributario .
La competenza del Tribunale del Lavoro adito rimane pertanto pacifica.

Preliminarmente occorre evidenziare che, in data 08/11/2019, come risulta da verbale di udienza, la parte resistente, Riscossione Sicilia, ha prodotto l’estratto di ruolo relativo alle cartelle impugnate, fatta eccezione per una soltanto e precisamente la cartella 293 2009 0053119008 000 ove residua un importo di Euro 2.799,90, limitatamente alle somme iscritte a ruolo n. 956/2009 ,la rimanente parte della cartella viene azzerata.
In riferimento alle cartelle azzerate oggetto del presente giudizio, occorre precisare che l’avvenuto sgravio delle somme ivi riportate a titolo di mancato versamento delle rate Modello DM 10 e somme aggiuntive riguarda precisamente : cartella n. 293 2009 0053119008 000 ( ruolo 1005/09) n. 293 20090137335962 000, n.2932010000 4721682000, 293 20100025495155 000.
Al riguardo giova richiamare l’art. 4 D.L. 119/2018, convertito in legge 136/2018, secondo cui “ i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati.
L’annullamento è effettuato alla data 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili . Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalla Riscossione Sicilia S.P.A. e di quanto riconosciuto dalle restanti parti all’udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “ la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. ( Cass. 1053/09 ; Cass. 22650/08).
Le spese di lite vanno compensata tra le parti, essendo automatico l’annullamento del debito e conseguente ad espressa previsione legislativa.

In riferimento alla cartella ove residua il debito ad avviso di questo giudicante risulta maturata la prescrizione del credito previdenziale. Infatti alla data di notifica della intimazione di pagamento ( 24/2/2016), era già maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo poiché la cartella in esame era stata notificata in data 10/11/2009. Non risultano validamente provati atti interruttivi della prescrizione.
La costituzione tardiva della Riscossione rende inammissibile la produzione di documentazione che attiene ad atti interruttivi della prescrizione.
In effetti la costituzione della parte resistente è avvenuta in data 14/11/2018 e quindi in termine inferiore ai 10 giorni anteriori alla ‘udienza ( 21/11/2018) in violazione dell’art. 416 c.p. c. di talché è inammissibile qualsivoglia documentazione prodotta che attesti successivi atti interruttivi della prescrizione.
Questa regola processuale rappresenta un orientamento consolidato del Tribunale Lavoro di Catania, ribadito in numerose pronunce tra le quali la recente sentenza n.5181/2018 di questo Tribunale, pubblicata il 14/12/2018.

Nella fattispecie concreta va ribadita l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 3 comma 9 l. 335 del 1995, il caso in esame rientra fra quelli in cui la prescrizione è successiva alla notifica della cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può così applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Questo punto è stato controverso in giurisprudenza che ha manifestato orientamenti contrastanti , favorevoli all’applicabilità del termine ordinario decennale di maturazione della prescrizione. Cass. Civ. 4338/2014, seguita da Cass. Civ. 11749/2015 ha affermato ( richiamando Cass.17051/2014) che “ una volta divenuta intangibile la pretesa per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni….trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.”.
A fronte di questo orientamento , secondo altra opzione interpretativa , seguita dal Tribunale lavoro di Catania, il termine applicabile alla prescrizione del credito previdenziale, portato nella cartella non opposta, doveva essere quello quinquennale di cui all’art. 3 l. 335 del 1995. Secondo tale opzione interpretativa la cartella può essere assimilata alla ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, ha natura di atto amministrativo ed è priva della attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
E’ stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale ( Cass.Civ. Sez. lav. 12263/2007).Neppure ai ruoli formati dagli Enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale, con conseguente inidoneità di giudicato. Ne consegue che l’azione esecutiva non è soggetta al termine decennale di prescrizione , ma al termine proprio della ricossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.
La questione è stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per valutare l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.( Cass. Ordinanza 1799 del 14/1/2016).
Con la recente sentenza n. 23397/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, stabilendo che la scadenza del termine ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99 per impugnare la cartella ha soltanto l’effetto di rendere irretrattabile il credito contributivo senza determinare anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve, quinquennale, in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.
Sotto il profilo delle somme aggiuntive, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che il credito accessorio per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica del credito principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale. ( Cass. 2620/2012; Cass. 8814/2008; Cass. S.U. 5076/2015).

Alla luce degli orientamenti esposti , considerato che nella fattispecie non risultano validamente documentati atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica della intimazione di pagamento opposta( 24 /02/2016) siccome incontestato tra le parti e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data , va dichiarato estinto per prescrizione il credito per rate modello DM 10 e portate nella cartella di pagamento non soggetta all’azzeramento di cui all’art. 4 D.L. 119/2018 e specificata nelle superiori motivazioni. Di conseguenza il concessionario della riscossione non poteva intraprendere azione esecutiva per la riscossione del credito prescritto e l’intimazione di pagamento va annullata limitatamente al credito che residua nella cartella 293 2009 0053119008 000.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali nella materia del termine della prescrizione successiva a notifica della cartella esattoriale e della composizione del contrasto solo con la recente pronuncia a sezioni unite sopra richiamata, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.

PQM

Il G.O.T. del Tribunale Lavoro di Catania, Dott.ssa Laura Garofalo, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce .
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle : 293 2009 0053119008 000 ( ruolo 1005/2009); 293 20090137335962 000; 293 20100004721682 000; 293 20100025495155 000;
annulla l’intimazione di pagamento 29320159014408850 in relazione alle somme oggetto di annullamento ex art. 4 D.Lgs. 119/2018 ;
compensa tra le parti le spese di giudizio ,
in relazione alla cartella 293 2009 0053119008 000 ( Ruolo 946/2009) dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per pagamento di rate di cui ai Modelli DM 10 ;
dichiara estinto il diritto dell’INPS e , per esso, del concessionario della Riscossione, di riscuotere tali somme e, per l’effetto, annulla in parte qua l’intimazione di pagamento 20920159014408850 ;
compensa le spese di lite tra le parti .
Catania, 06/12/2019 Il G.O.T. Dott.ssa Laura Garofalo


 

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