REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE N° 14
riunita con l’intervento dei Signori:
RAMPELLO FLAVIO Presidente
SCIRE’ ANNA Relatore
BENANTI LAURA Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 492/2015
depositato il 15/01/2015
- avverso RUOLO CARTELLA n° 29320090003382103 IVA-ALTRO 2002
contro:
AO. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320149000822072 ASSENTE
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
DI NORA ELEONORA
VIA V. E. ORLANDO 48 95041 CALTAGIRONE

proposto dal ricorrente:
C. G.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO
VIA CARMELO PATANE’ ROMEO N.28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 22.12.20 14 a Riscossione Sicilia S.p.a. e all'Agenzia delle Entrate C. G. impugnava l’intimazione di pagamento n. 29320149000822072, notificata il 22.10.2014, nonché la sottostante cartella n. 29320090003382103, che assumeva non essergli mai stata notificata, relative a omesso versamento di Iva e tasse di registro, per gli anni 1994 e 1995 d’importo pari ad euro 41.180,35 oltre compensi di riscossione e interessi di mora pari a euro 220.000,00.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
1) nullità dell’atto impugnato per vizio di motivazione (mancata indicazione del tributo sottostante, dell’autorità cui ricorrere, della modalità del calcolo degli interessi) e omessa allegazione della cartella di pagamento richiamata:
2) nullità dell’intimazione di pagamento per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento
3) intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito anche successivo all'eventuale notifica della cartella di pagamento in data 7.4.2009;
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiedeva annullarsi l’atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia.

In data 9.4.2015 si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a. 12.3.2015 la quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività attesa l’avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 7.4.2009 e della successiva intimazione di pagamento notificata il 20.6.2011.
Nel merito, la resistente deduceva la legittimità del procedimento di riscossione e l’infondatezza del ricorso con particolare riguardo all'eccepita prescrizione che non poteva ritenersi maturata in forza dei predetti atti interruttivi.

In data 14.7.2015 si costituiva, altresì, l’Agenzia delle Entrate la quale eccepiva che l’intimazione di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri in ragione dell’avvenuta notifica della sottostante cartella di pagamento, regolarmente notificata al ricorrete in data 7.4.2009 come da copia della relata allegata alle controdeduzioni.

All'udienza del 11.9.2015 era rigettata l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Con note illustrative del 20.9.2019 il ricorrente eccepiva la inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato per violazione del disposto dell’art. 60 c. 1 lett. b) bis d.p.r. 600/73 dal momento che la cartella era stata notificata mediante consegna a familiare del ricorrente senza che fosse stata fornita prova dell’invio della raccomandata informativa al destinatario.
All'udienza del 4.10.20 19 il processo era rinviato per adesione del difensore del ricorrente all'astensione proclamata dall’UNCAT.
All'udienza del 10.1.2020, all'esito della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini che seguono.

Motivazione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’atto impugnato per vizio di motivazione (mancata indicazione del tributo sottostante, dell’autorità cui ricorrere, della modalità del calcolo degli interessi) e l’omessa allegazione della cartella di pagamento richiamata nell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Sul punto, basti il richiamo al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo la quale “L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi deLl’art. 50. commi 2 e 3. deI d.p.r. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. civ. Sez. V Ord., 09/11/2018, n. 28689).
Pertanto, l’atto impugnato deve ritenersi adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla cartella di pagamento n. 29320090003382103, notificata il 7.4.2009.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, è ammessa la legittimità della motivazione per relationen, degli atti impositivi mediante il richiamo agli elementi identificativi del provvedimento richiamato (per tutte Cass. civ. Sez. V Sent., 10/02/2016, n. 2614).
Ancora, nessuna particolare motivazione richiede il calcolo degli interessi, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica (Cass. Cass. civ. Sez. V Ord.. 27/03/2019. n. 8508).

Priva di pregio appare, altresì, la censura relativa alla mancata esatta indicazione dell’autorità e dei termini per impugnare trattandosi di circostanza che non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, potendo al più dare luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di propone opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (Cfr. Cass. 12895/06). Circostanza quest’ultima che, nel caso di specie, appare essere scongiurata dalla tempestiva proposizione del ricorso.

2. Con i motivi secondo e terzo il ricorrente lamenta la nullità dell’intimazione di pagamento per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento e, conseguentemente, il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito tributario.
I motivi sono fondati.
Giova premettere che in materia di IVA l’art. 56, comma 1, D.P.R. 26/10/1972 n. 633 dispone che “Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia d’imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali”, parimenti l’art. 52, comma 3. D.P.R. 26/04/1986 n. 131, in tema di imposta di registro, prevede che “L’avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione."
Nel caso di specie, in cui si verte in materia di IVA e Imposte di registro, trova applicazione la previsione di cui all'art. 60 d.p.r 600/72 secondo il quale “Se il consegnatario non è il
destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.”


Dalla documentazione allegata alle controdeduzione di entrambe le resistenti è dato evincere che la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 7.4.2009 mediante consegna a familiare del destinatario, tuttavia, senza che sia stata fornita prova dell’adempimento dell’ulteriore presupposto richiesto dall'art. 60 c.1 lett. b-bis) d.p.r. 600/73.
Secondo un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, “A norma dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, a. 600, nel caso che la notificazione di un atto tributario venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio finanziario, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto, prevedendo ancora alla lett. b-bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell’atto stesso; sempre nello stesso caso, poi, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, che costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica” (Cass. civ. Sez. VI -5 Ord.. 02/07/20 18. n. 17235).

Né sul punto appare fondata l’eccezione di inammissibilità dei “motivi aggiunti” cosi come formulata dal rappresentante dell’agente per la riscossione.
La Commissione ritiene che correttamente parte ricorrente abbia sollevato l’eccezione di nullità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento impugnata con memoria ex art. 32 e. 2 d.lgs. 546/92. senza che sussista la necessità di concedere termine per la proposizione di motivi aggiunti.
Sul punto basti il richiamo ad un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, secondo la quale "...qualora la parte ne deduca, con il ricorso introduttivo, l’invalidità a causa dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, e solo con memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notifìcatorio, a seguito della produzione da parte dell’agente della riscossione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del “thema decidendum" poiché la successiva decisione integra una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice” (Cass. civ. Sez. V Ord., 06/04/2018, n. 8470).
Secondo il riferito indirizzo, pertanto, qualora parte ricorrente sollevi in primo grado questione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e, successivamente, al fine di contestare la tesi difensiva dell’agente della riscossione il quale sostenga di avere correttamente notificato le predette cartelle, deduca, con memoria ex art. 32. comma 2. D.Lgs. n. 546 del 1992, il vizio del procedimento di notificazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del “thema decidendum, delineato dalle allegazioni e dalle difese della parti nell’atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte, dovendosi ritenersi acquisito al processo l’esame del vizio del procedimento di notificazione in conseguenza della proposizione della eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’atto impugnato.
D’altronde, non può ritenersi possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento di notificazione da parte di chi eccepisce proprio “l’omessa notifica” dell’atto, se non a seguito delle allegazioni difensive dell’Agente della riscossione che eccepisca, anche mediante specifica produzione, la rituale notifica degli atti.

Ne consegue, pertanto, che in assenza di regolare notifica di eventuali atti interruttivi deve ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario.
Le spese eseguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti nella misura di euro 1.000,00 oltre IVA e CPA ciascuna.

PQM

La Commissione tributaria provinciale di Catania, sezione XIV. accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.
Condanna le resistenti al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura di euro 1.000,00 ciascuna.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.1.2020.
Depositata in segreteria il 24.01.2020


 

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