REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all’esito dell’udienza del 17 giugno 2020 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1450/2017
Promossa da
S. D. R. rappresentata e difesa dall'avvocato ORAZIO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Carmelo Patanè Romeo, 28
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO’ giusta procura generale in Notar Paolo Castellini di Roma
-resistente-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 13/2/2017 la ricorrente proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. 59320160009111769 notificato il 24/1/2017, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.032,00 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata INPS - Liberi professionisti, per l’anno 2009. Eccepiva l’intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, essendo decorsi cinque anni dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, in assenza di atti interruttivi; in via subordinata, eccepiva la decadenza dall’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 46/1999 osservando che, essendo stato notificato l’avviso di addebito solo in data 24/1/2017, l’INPS dovesse ritenersi decaduta dal diritto a riscuotere i periodi contributivi in oggetto (1/2009-12/2009). Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell’esecuzione, fosse annullato l’avviso di addebito impugnato.

Con decreto del 21/2/2017, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, veniva sospesa l’esecuzione ai sensi dell’art. 24, comma 6, D.Lgs. 46/1999 e fissata l’udienza di discussione.

Con memoria del 21/5/2019 si costituiva in giudizio l’INPS, rilevando che nessuna prescrizione fosse maturata nella specie, essendo stato il relativo termine quinquennale interrotto dalla notificazione a mezzo lettera raccomandata dell’avviso bonario dell’1/7/2015. Precisava che la ricorrente aveva prodotto redditi da lavoro autonomo nell'anno 2009 in seguito all'esercizio dell’attività professionale di servizi di commercialista e produceva modello Unico 2010 relativo ai redditi prodotti nel 2009, lamentando che la stessa non avesse versato i contributi alla gestione separata. Eccepiva l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza in quanto proposta tardivamente rispetto al termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi, e formulava domanda subordinata tendente all'accertamento dell’obbligo contributivo in capo all'opponente.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, rilevava che il relativo termine decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che, nella specie, era da ricondurre alla data 23/9/2010 (come da modello unico 2010) e che lo stesso fosse stato interrotto dalla notificazione in data 1/7/2015 dell’avviso bonario con il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi in oggetto. Rilavava ancora che, in ogni caso, detto termine di prescrizione dovesse ritenersi sospeso ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., avendo la ricorrente omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi e dovendosi ravvisare nella suddetta condotta l’intento di occultare la sussistenza dell’obbligazione contributiva, con conseguente impossibilità per il creditore di accertare il credito. Evidenziava l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, anche nell’ipotesi in cui si individuasse il dies a quo del termine di prescrizione nella data di scadenza per il versamento del saldo che, per il periodo di imposta 2009, risultava essere stata prorogata al 6/7/2010. Concludeva osservando che nessuna prescrizione fosse maturata nella specie e chiedendo il rigetto di tutte le domande e la conferma dell’avviso di addebito impugnato.

La causa veniva rinviata per discussione e decisione, previa concessione di termine per il deposito di note difensive. Con note del 26/5/2020, parte ricorrente insisteva nell’eccezione di prescrizione, considerato che i contributi in oggetto riguardavano il periodo dall’1/2009 al 12/2009 e che il primo atto interruttivo rappresentato dall’avviso bonario era stato notificato in data 7/7/2015. Insisteva altresì nell’eccezione di decadenza, dal momento che i contributi relativi all’anno 2009 risultavano iscritti a ruolo solo nel dicembre 2016, data di formazione dell’avviso di addebito. Chiedeva pertanto l’accoglimento del ricorso e la condanna alle spese a carico degli enti resistenti.

Successivamente, delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, con provvedimento del 6 giugno 2020 comunicato alle parti, questo giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza del 17 giugno 2020 secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ovverosia “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h) entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni; di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di “udienza cartolare ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18” del 17 giugno 2020; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivazione

Va preliminarmente rilevata la tempestività dell’opposizione ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999. Dagli atti emerge, infatti, che l’avviso di addebito notificato in data 24/1/2017 è stato impugnato con ricorso depositato il 13/2/2017, nel rispetto del termine decadenziale di legge.

Nel merito la ricorrente ha eccepito l’estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione.
Con riferimento al dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine quinquennale occorre richiamare quanto statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo, con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggio reddito” (Cass. 29/5/2017 n. 13463; Cass. 3/4/2019 n. 9270; Cass. 24/7/2018 n. 19640; Cass. 31/10/2018 n. 27950).

Nell’enunciare detto principio la Cassazione ha fatto riferimento a tutti i contributi “a percentuale” e, dunque, ai contributi INPS della Gestione Separata. La prescrizione dei contributi in oggetto decorre, dunque, dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, con la conseguenza che non rilevano, a tali fini, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l’atto, eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’INPS), con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (Cass. 4/2/2011 n. 2725; Cass. 16/9/2019 n. 23040).
In proposito vale pertanto la regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Ne consegue che deve ritenersi infondata la tesi fatta valere dall’INPS, secondo cui il dies a quo dovrebbe necessariamente coincidere con la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto, solo da quel momento, l’Ente viene a conoscenza dell’esistenza di un reddito su cui calcolare la contribuzione dovuta, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2935 c.c.
Al riguardo, continuando a seguire l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, è evidente che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi da momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
Alla dichiarazione dei redditi, semmai, quale atto successivo all’esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo (Cass. 22/2/2012 n. 2620; Cass. 2/5/2004 n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell’ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’INPS (Cass. 13463/2017 cit.).

Applicati detti principi al caso di specie, per l’anno 2009 il versamento del saldo – che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti – era fissato al 6 luglio dell’anno successivo (2010), come si evince dall’avviso bonario prodotto dall’INPS e da quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 10/6/2010 (“Differimento, per l’anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010”, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010) che così prevedeva:
“1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1”.

Pertanto, individuata nella data del 6/7/2010 la decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti, la prima richiesta di pagamento da parte dell’ente risulta pervenuta alla ricorrente in data 7/7/2015, mediante la notifica dell’avviso bonario (circostanza documentata dalla copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica) con il quale l’INPS ha comunicato che, in seguito a verifiche sul reddito da lavoro autonomo dichiarato dalla ricorrente per l’anno 2009, la stessa era stata iscritta alla Gestione Separata dell’INPS, invitandola al pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e relative sanzioni entro il termine di trenta giorni.
Ne consegue che, a quella data, era ormai maturata la prescrizione quinquennale di legge, sicchè vanno dichiarati non dovuti, per intervenuta prescrizione, i contributi alla gestione separata per l’anno 2009, richiesti dall’INPS.

Al riguardo, va rigettata l’eccezione dell’INPS, secondo cui l’omessa compilazione del quadro RR in seno al modello Unico integri la condotta di occultamento doloso dell’obbligo contributivo, tale da determinare la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c.
Ed invero, come ritenuto dalla Corte d’Appello di Catania nella sentenza resa nella causa iscritta al n. 616/2018 R.G. “Non può infatti considerarsi la dichiarazione dei redditi quale atto ricognitivo del debito, a causa della mancata compilazione del quadro RR, condotta quest’ultima che, per altro verso, non costituisce neppure, a parere del collegio, condotta di doloso occultamento del debito, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 del codice civile, in conformità all’orientamento della Suprema Corte in tema di omessa o incompleta dichiarazione fiscale (cfr. da utimo, Cass. n. 14410/2019 che, dopo aver richiamato il “consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui (cfr. Cass. n. 21567 del 13/10/2014) l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione” ha ritenuto che “tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113 del 17/4/2007).
Nel caso in questione, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’INPS, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia dell’Entrate (Cass. n. 19640 del 24 luglio 2018; Cass. n. 17769/2015 cit.).”

Nella specie, va altresì rilevato che il credito dell’Istituto era facilmente evincibile dal quadro CM del modello fiscale versato in atti, il quale risulta compilato (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2009).
Infine, assorbita ogni altra questione, tenuto conto dell’esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali in ordine alla data di decorrenza della prescrizione prima dell’intervento della Corte di legittimità, sussistono idonei motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da Soldano Daniela Rita avverso l’avviso di addebito n. 59320160009111769 notificato in data 24/1/2017;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara non dovuti, per intervenuta prescrizione, i contributi alla gestione separata per l’anno 2009, richiesti dall’Inps nei confronti della ricorrente;
compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 17 giugno 2020
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio


 

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