In nome del Popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Belpasso
L'avv. Maria Daniela Bentivegna Giudice di Pace di Belpasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.262/11 R.G. promossa da:
S. M. difeso da avv. Esposito -attore-
contro
La società ATI: La Capogruppo Engineering Tributi Spa, Studi e Servizi alle Imprese s.r.l. -convenuta contumace-
ATO Ct3 Simeto Ambiente S.p.a. -convenuta contumace-
Alla udienza del 20.09.11 l'attore precisava le conclusioni come in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 15.06.11 il sig. S.M., conveniva in giudizio la Engineering Tributi spa, in persona del leg. rappres. pro tempore e la Simeto Ambiente S.p.a. avverso gli atti di accertamento del 01.12.2010, notificati nel Febbraio 2011, portante il n.1000___ per la TIA 2004 e n.1000____ fattogli pervenire da tale società per omessa o infedele dichiarazione, con il quale "il Responsabile del procedimento determina di emettere atto motivato di accertamento per omessa/incompleta dichiarazione infedele" nei confronti dell'attore per la Tariffa di Igiene Ambientale inerente il Comune di Nicolosi per l'anno 2005.
Deduceva il ricorrente:
-illegittimità degli atti di accertamento;
-la nullità degli atti per carenza di potere con riguardo al periodo di riferimento;
-la assoluta invalidità dell'atto di accertamento per contraddittorietà incongruenza ed illogicità di quanto accertato;
-la illegittimità dell'accertamento per assoluta incertezza ed indeterminatezza dei presupposti,
-la prescrizione del diritto, in quanto gli anni di riferimento sono il 2004 e 2005 mentre la notifica dell'atto di accertamento è del febbraio 2011.
Per tali causali chiedeva venisse dichiarata la illegitimità degli atti di accertamento impugnati e quindi privi di effetto alcuno.
Con condanna delle società convenute alle spese del presente giudizio.
Le società convenute, nonostante regolarmente citate, non si costituivano.
Alla udienza del 20.09.11 venivano precisate le conclusioni come in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione.

Motivazione

La domanda attrice è fondata.
Preliminarmente questo Giudice dichiara la contumacia delle società convenute la quali, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite nel presente giudizio anche per eventualmente contestare quanto esposto e richiesto nella domanda introduttiva.
L'avere assunto tale posizione processuale costituisce serio indizio da valutare ai fini della decisione della presente causa.

Sempre in via preliminare questo Giudice dichiara, contrariamente a quanto detto nell'atto impugnato, che la giurisdizione a decidere della presente causa appartiene a questo Ufficio Giudiziario e ciò in virtù dell'art. 14 comma 33 del Decreto legge 31.5.010 n.78 convertito in legge 30.7.010 n.122 il quale attribuisce la natura non tributaria della tariffa di cui oggi si tratta, con conseguente attribuzione al g.o. delle relative controversie.

Ancora preliminarmente ed in conseguenza della norma sopra richiamata, questo Giudice dichiara nullo e privo di efficacia alcuna l'atto motivato di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, oggi impugnato, in quanto non sottoscritto da alcuno, a nulla rilevando allo scopo la legge 549/95 art. 1 comma 87 richiamata e dattiloscritta sulla indicazione del "Funzionario Responsabile", atteso che detta norma così recita: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile".
E' condizione quindi per l'applicazione di tale normativa che trattasi di tributi locali ma ciò nella fattispecie non è per come sopra chiarito per la natura non tributaria della tariffa.

Manca nella fattispecie (trattasi di società per azioni) alcun tipo di esercizio del potere di imperio dell'Ente locale o Regionale necessario per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 87 della l.549/95.
Solo per quanto sopra esposto la domanda è meritevole di accoglimento.

Ma v'è di più:
per come recentemente statuito sia dalla Commissione Tributaria di Catania sia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, il potere di determinare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta solamente al Comune e specificatamente al comune di Nicolosi e non può essere demandato ad altri enti, con la conseguenza che tutte le tariffe irregolarmente così determinate sono nulle.
Per tale motivazione anche le unilaterali ed arbitrarie determinazioni, eseguite con altrettanti unilaterali (privi di riscontro alcuno e non è da comprendere quali siano state le verifiche effettuate dalla Engineering Tributi Spa) accertamenti, contenute nell'irrituale atto oggi impugnato, appaiono nulle.
Non è da comprendere quale sia il titolo, in possesso della società convenuta Engineering Tributi spa, idoneo e necessario per potere invviare all'odierno attore l'atto impugnato.
Non è da comprendere quali siano state e da chi siano state effettuate le verifiche, senza alcun contraddittorio e quindi unilateralmente e pertanto lesive del diritto alla difesa.
Non è da comprendere quale valore probatorio possa ricoprire la missive della società convenuta Engineering Tributi Spa, non sottoscritta, per come sopra esposto, da alcuno.
La società convenuta avendo inteso disertare il presente giudizio, non ha fornito riscontro alle legittime superiori incertezze.
Infine questo Decidente ritiene ricordare come la sentenZA N.238 DEL 24.07.2009 della Corte Costituzionale abbia statuito che la TIA è similare alla TARSU per quanto attiene il fatto generatore della tariffa e i soggetti obbligati
Da quanto sopra ne scaturisce la nulltià, e d inefficacia nei confronti dell'attore, dell'atto oggi impugnato fatto pervenire al medesimo dalla Engineering Tributi Spa relativamente agli accertamenti e le determinazioni delle somme ritenute dovute per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2004 e 2005, il cui diritto ad esigere per quanto attiene tali anni, peraltro appare ampiamente prescritto.

Alla luce di ciò la domanda di parte attrice va accolta perchè fondata.
Le spese seguono la soccombenza

PQM

Il Giudice di Pace di Belpasso, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal signor S.M. nei confronti delle società convenute:
- dichiara la contumacia della società Engineering Tributi Spa e della società ATO CT3 Simeto Ambiente Spa, che sebbene ritualmente citate non si sono costituite;
-accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara la nullità degli atti oggi impugnati privo di efficacia alcuna nei confronti dell'attore e ciò per le motivazioni in narrativa;
-dichiara nullo e inefficace sia l'irrituale e infondato accertamento sia le conseguenti determinazioni contenute nell'irrituale atto impugnato;
- dichiara prescritto il diritto ad esigere relativamente alla TIA per l'anno 2004 e 2005.
Condanna le società convenute in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 40,00 per spese ed € 160,00 per competenze ed onorario oltre iva e cpa come per legge.-
Così deciso in Belpasso 22.10.11


 

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