REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA -SEZIONE 5-
riunita con l'intervento dei Signori:
BORRELLI ANNA MARIA -Presidente-
FEGGI ALESSANDRO -relatore-
RIVERSO ROBERTO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.140/13 depositato il 26.04.2013
avverso Avviso di intimazione IRES-Altro 1995
contro: Agente di Riscossione Ferrara Equitalia Centro S.p.a.
proposto dal ricorrente
C.M.
Difeso da:
LIPERA PIETRO
via Trieste 19 95100 Catania
Oggetto: ricorso contro intimazione di pagamento. Ricorso di RGR n. 140/13. Anno d'imposta 1995.

Svolgimento del processo

Il contribuente, Signor M. C. rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Lipera come da mandato a margine, ricorreva contro intimazione di pagamento n. 039201____, notificata in data 7.3.2013, riguardante imposta sul patrimonio netto, anno 1995, emessa da EQUITALIA Centro S.p.a. quale Agente della riscossione, per chiederne, previa sospensiva, l'annullamento. La difesa del contribuente spiegava succintamente i fatti che collegavano i fratelli C. alle obbligazioni tributarie avanzate nei loro confronti, anche se infondatamente.
Il Signor C. C. nel novembre del 1996 acquistava con il padre le quote della società Garden s.n.c., avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiere e di ristorazione al Lido di Pomposa, nel Comune di Comacchio.
Con la cessione di quote si provvedeva anche a modificare la ragione sociale della società. Nel 1999 il padre cedeva la sua quota all'altro figlio M. La società era rimasta attiva sino al settembre 2009.
L'Amministrazione finanziaria riteneva che la società, e i fratelli C. in quanto soci, fossero tenuti al pagamento di imposte di cui ai ricorsi di RGR n. 140 - 141 -176 - 177, tutti trattati congiuntamente nel corso della stessa udienza del 26.9.2013. A fondamento delle proprie richieste la difesa del contribuente poneva le seguenti principali motivazioni:
eccepiva in primo luogo che era maturata la prescrizione quinquennale;
sussisteva violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/73, poiché l'espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella e questo per mancanza di notifica;
il Concessionario era incorso in decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73, non essendo state notificate le cartelle indicate nell'intimazione. In ogni caso, nella fattispecie, la notifica dell'atto prodromico sarebbe stata presuntivamente effettuata il 27.11.2007 mentre l'intimazione opposta era stata notificata il 7.3.2013, per cui erano ormai trascorsi oltre cinque anni, con violazione dei termini di cui al citato art. 25;
l'imposta su patrimonio netto era stata abrogata con l'entrata in vigore dell'lRAP e pertanto l'Ufficio chiedeva il versamento di una imposta riferita all'anno 1995, non più esistente, oltre sanzioni e accessori;
in ogni caso era maturata anche la prescrizione ex art. 2948 c.c., trattandosi di obbligazione tributaria di natura periodica con applicazione della prescrizione quinquennale. La prescrizione quinquennale poteva eccepirsi anche ai sensi dell'art. 25, comma 6, del DPR n. 602/93;
- l'Amministrazione aveva violato i principi di cui all'art. 97 Cost. e quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 212/2000.
Si costituiva la società EQUITALIA che in via preliminare chiedeva l'integrezione del contraddittorio, poiché la parte poneva delle questioni che riguardavano anche il merito della vicenda processuale e di queste doveva risponderne necessariamente l'Agenzia delle Entrate. Con riferimento alle altre eccezioni deduceva che la notifica della cartella era stata regolarmente eseguita come da documentezione allegata alla memoria di costituzione, deduceva che il credito vantato nei confronti del contribuente era assoggettato alla prescrizione decennele ex art. 2946 c.c. e che la cartella principale era stata notificata al coobbligato iscritto a ruolo e cioè la società Garden s.n.c. Parimenti infondate erano le argomentazioni del ricorrente in tema di vizi formali, atteso che gli atti opposti erano conformi alle prescrizioni di legge. La parte depositava memoria illustrativa di replica. Riproponeva tutte le eccezioni in tema di prescrizione - decadenza e soprattutto di nullità della notifica, come da documentazione in atti. Evidenziava che non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio, poiché il fatto del maturare della prescrizione era imputabile solo al Concessionario. La Commissione con ordinanza del 13.6.2013 accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente. La causa era discussa in sede di pubblica udienza. Assente EQUITALIA.

Motivazione

La Commissione osserva che il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Infatti, la cartella di pagamento presupposta sarebbe stata notificata, come ammesso dall'Ufficio, in data 27.11.2007, mentre intimazione impugnata è stata notificata in data 7.3.2013. Il concessionario pertanto, è incorso nella violazione del termine quinquennale, decorrente dal 31 dicembre del'anno in cui fu presentata la dichiarazione, previsto a pena di decadenza ex art. 26 del DPR n. 602/73. Tale considerazione vale per l'ipotesi di validità della notifica eseguita il 27.11.2007 come ammessa da parte del concessionario stesso. La Commissione prende atto del fatto che la difesa del contribuente nega la regolarità della notifica, perché ritenuta effettuata in violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/73, come modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 233/2006, convertito in legge n.248/2006. Si ritiene tuttavia che l'accoglimento del motivo principale di impugnazione, costituito dall'intervenuta decadenza sia assorbente di tutte le altre questioni. Va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'Ufficio resistente, poiché il ricorrente non ha chiesto di entrare nel merito di nessuna delle richieste di pagamento. Nella fattispecie non vi sono ragioni per dubitare che il ruolo non sia stato regolarmente consegnato da parte dell'ente impositore, per cui la mancata riscossione del tributo nei termini di legge è unicamente imputabile al comportamento del Concessionario.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del numero delle cause trattate nel corso della stessa udienza nonchè delle problematiche sostanzialmente simili, si liquidano in misura forfettaria come da dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente EQUITALIA alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 250.00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ferrara, il giorno 26.09.2013.
Il relatore
(Avv. Alessandro Feggi)
Il V.Presidente di Sezione
D.ssa Anna Maria Borrelli
Depositato in segreteria il 21.11.2013


 

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