REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO’ Avv.F.Filippello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.383/013 R.G., promossa
DA
M. R. B.,_______ rappresentata e difesa da sé stessa
OPPONENTE
CONTRO
COMUNE DI MISTERBIANCO ________ OPPOSTO
Alla udienza del 14/2/014 il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza, ponendo la causa in decisone.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21/10/013 M. R. esponeva:
- in data 23/01/013 veniva notificato alla ricorrente verbale di contestazione portante il n. 132897 del 8/11/012 elevato dalla Polizia Municipale di Misterbianco per una infrazione al c.d.s. ed esattamente veniva contestata alla ricorrente la inosservanza dell’art.142/8 cds .
In data 26/9/013 veniva notificato dalla Polizia Municipale di Misterbianco alla ricorrente altro verbale portante il n.136300 del 21/9/13 per violazione dell’art. 126 bis cds per “mancata comunicazione delle generalità del conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente” e ciò in riferimento al primo verbale n° 132897.

L’opponente proponeva opposizione al secondo verbale n° 136300 del 21/9/013 perché illegittimo perché notificato oltre il termine di novanta giorni dallo accertamento.
Pertanto ritenuto illegittimo il verbale di contestazione, proponeva il presente ricorso affinché il Giudice di Pace adito lo dichiarasse nullo e privo di efficacia, sospendendo in via provvisoria la efficacia del provvedimento impugnato.
Il Giudice di pace in data 23/10/13 emetteva ordinanza di comparizione per il 14-1-014, sospendendo in via provvisoria la efficacia del provvedimento impugnato.
In data 30/12/013 il Comune di Misterbianco depositava preso la Cancelleria di questo Ufficio comparsa di costituzione e risposta in seno alla quale contestava in toto il contenuto del ricorso introduttivo eccependo in via preliminare la incompetenza per territorio del Giudice di pace adito che invece si apparteneva al Giudice di pace di Catania.
Alla udienza sia del 14/1/014 che a quella del 14/2/014 non era presente l’Ente resistente ma solo la ricorrente che insisteva nei motivi contenuti nel ricorso introduttivo.
A tale udienza del 14/2/014 il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza, ponendo la causa in decisione.

Motivazione

L’opposizione è fondata.
Preliminarmente questo Giudice rigetta eccezione di incompetenza per territorio così come sollevata dal Comune di Misterbianco e ciò in quanto:
-il ricorso è stato presentato dinanzi al Giudice del luogo di residenza dell’opponente, e non innanzi al Giudice del luogo ove si è verificata la infrazione di cui al primo verbale (ex art. 204 bis C.d.S.);
-ad avviso di questo Giudice la violazione per l’illecito omissivo in cui è incorso il ricorrente è autonoma rispetto al verbale principale; pertanto, mentre il ricorso avverso il verbale di contravvenzione deve essere proposto al Giudice del luogo in cui si è verificata l’infrazione ex art. 204 bis C.d.S., il ricorso avverso la violazione dell’art. 126 bis c.2 cds , essendo autonomo dal principale, può anche essere proposto innanzi al Giudice del luogo di residenza del ricorrente;
-quanto detto perché, nelle more della pendenza del termine per ottemperare all’invito dell’autorità (trenta giorni ex art. 126 bis, comma 2, C.d.S.), la condotta omissiva del ricorrente si perfeziona nel luogo di sua residenza e/o dimora (essendo evidente con tutta probabilità che il soggetto interessato abbia dimorato lì, perfezionando quindi in quel luogo la condotta omissiva);
-qualora si dovesse ritenere che la competenza sia quella in base al luogo ove deve pervenire la comunicazione, i recenti ed univoci orientamenti della Corte Costituzionale sarebbero stati trascurati in tema di adempimento degli obblighi del mittente rispetto a quelli del destinatario, in quanto in tutti i casi in cui sussista un obbligo a comunicare entro un certo termine una propria volontà (ad esempio in materia di partecipazione a concorsi) per il mittente vale la data di affidamento all’organo deputato al recapito (Posta, ufficiale giudiziario o altro), e designare la competenza in base alla sede del soggetto che deve ricevere dovrebbe attrarre, quale conseguenza logica, anche la necessità che la comunicazione pervenga entro il termine di sessanta giorni; ciò contravviene a quanto sancito dalla Corte costituzionale.
Per i motivi di cui sopra questo Giudice dichiara la propria competenza per territorio a trattare e decidere della presente causa.
Nel merito il ricorso è fondato, infatti:
il verbale oggi impugnato portante il n° 136300 è stato notificato il 21/9/013 e trae origine dal primo verbale portante il n° 132897 del 8/12/012 che è stato notificato il 23/1/013.
E’ da tale ultima data che decorrono i termini di gg 60 per la comunicazione dei dati identificativi del conducente richiesti con il primo verbale.
Alla (infruttuosa) scadenza (23/3/013) di detti termini viene accertata la violazione di cui all’art.126/bis c. 2 cds CHE DEVE ESSERE NOTIFICATA ENTRO IL TERMINE (23/6/013) DI GIORNI NOVANTA E NON GIA’ IL 21/9/013.
La notifica del verbale oggi impugnato appare intempestiva perché notificato ben oltre il termine stabilito dalla legge per tale adempimento.
Pertanto il verbale oggi impugnato dovrà essere dichiarato nullo e privo di efficacia alcuna.
Il ricorso va accolto perché fondato.
Ricorrono giusti motivi, attesa la particolare fattispecie, per compensare per intero le spese del presente giudizio tra le parti, attesa peraltro la buona fede processuale di esse parti.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sul ricorso presentato da M. R. B. nei confronti del Comune di Misterbianco in opposizione al verbale di contestazione del n° 136300 notificato il 21/9/013 elevato dalla Polizia Municipale di detto Ente, accoglie, per i motivi di cui in motivazione, la presente opposizione, dichiarando nullo e privo di efficacia l’atto impugnato,dichiarando altresì estinta la obbligazione di pagamento scaturente dal verbale di cui sopra.
Spese compensate.
Paternò 17/02/014
Il Giudice di Pace
Avv.F.Filippello


 

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