Civile Ord. Sez. 6 Num. 657 Anno 2019
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 14/01/2019

ORDINANZA
sul ricorso 22780-2017 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
- ricorrente
contro
S. G.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1449/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

Svolgimento del processo

RITENUTO CHE
- 30 marzo 2017, il Tribunale di Catania, in sede di opposizione all'esito negativo dell'ATP promosso per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e/o della pensione spettante ai cechi assoluti o parziali, in parziale accoglimento
della domanda proposta da G. S. nei confronti dell'INPS, dichiarava la prima invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80% dalla presentazione della domanda amministrativa;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto di dover aderire alle conclusioni del CTU incaricato in sede di giudizio di opposizione;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale la S. non ha svolto alcuna attività difensiva;

Motivazione

CONSIDERATO CHE:
- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 445 c.p.c. , lamenta l'illegittimità della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla condanna alle spese di lite a carico dell'Istituto medesimo, in quanto resa in violazione del principio della soccombenza, atteso che, al di là dell'accertamento in sede di giudizio di opposizione di una
percentuale di riduzione della capacità lavorativa più elevata rispetto a quella rilevata in sede di ATP, in ogni caso l'esito dell'accertamento è tale da non consentire il conseguimento del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta
data da una riduzione della capacità lavorativa corrispondente al 100%;

- che il motivo merita accoglimento atteso che, verificata la corrispondenza della prospettazione in fatto e tenuto conto del carattere non impugnatorio del giudizio di opposizione ad ATP, comunque volto all'accertamento del presupposto sanitario previsto per il conseguimento della prestazione richiesta, non può dirsi sussistere la condizione di soccombenza legittimante la condanna alle spese di lite;

- che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Catania che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 novembre 2018
Pubblicato in data 14.01.2019


 

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