Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Motivazione
Letto il ricorso introduttivo 31 gennaio 2012.
Visto il ricorso che precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate da autentica notarile, nonchè la produzione documentale allegata che, per consistenza e per i dati risultanti, risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento;
atesa la competenza ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per pronunciare l'ingiunzione richiesta;
ritenuto, quanto alle spese, che non possono applicarsi le Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n.127, poichè abrogate dall'art. 9 del Decreto.Legge 24 gennaio 2012, n.1 (in G.U. 2 gennaio 2012, n.19), il quale, per la liquidazione giudiziale, prevede l'entrata in vigore di un Decreto Ministeriale ancora non emanato;
ritenuto che l'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 cod. civ.; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio 2012, conra trib. Cosenza ord. 1 febbraio 2012);
ritenuto, in particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche riferimento alle cd. "tabelle orientative" adottate, in modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio dell'Ordine, come anche altri Tribunali hanno già ritenuto (v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi);
ritenuto, infatti, che le tabelle orientative di cui si discute, largamente diffuse nella prassi degli uffici giudiziari - cstituiscano una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l'art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all'esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità;
PQM
letti e applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.
ingiunge a______ di pagare alla parte ricorrente la somma di € 5.153,60 oltre interessi come da ricorso.
Vanno anche riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice
liquida
le spese e le competenze ai sensi dell'art. 641 comma III c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue: Euro 221,67 er spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA e IVA come per legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.
avverte
il destinatario dell'ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo ufficio Giudiziario, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
Giudice Buffone
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
Approfondimenti / Attualità / Giurisprudenza / Formulario / Chi Siamo / Contattaci /
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.