Il Giudice di pace di Paternò - Avv. Fernando Filippello - ha emesso la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 760/010 R.G. promossa da OPPONENTE contro Simeto Ambiente spa - opposta contumace - e contro Engineering Tributi - opposta contumace - e contro Studi e Servizi - opposta contumace.
Alla udienza del 4/01/2011 l'opponente precisava le conclusioni come in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 29 e 30/10/2010 l' OPPONENTE conveniva in giudizio la società Engineering tributi, la società studi e servizi alle imprese e la Simeto Ambiente proponendo opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di accertamento portante il n.__________ fattogli pervenire da Engineering Tributi per omessa o infedele dichiarazione, con il quale "il responsabile del procedimento determina di emettere atto motivato di accertamento per omessa/incompleta dichiarazione infedele nei confronti dell'attore per la Tariffa di Igiene Ambientale inerente il Comune di Paternò.

Deduceva l'opponente:
- la illegittimità della Tariffa d'Igiene Ambientale, in quanto non determinata dall'Ente Locale (Comune di Paternò);
- la prescrizione del diritto di credito vantato dalla società convenuta in quanto la presunta infedele dichiarazione era riferita all'anno 2004 e l'invito della società convenuta veniva ricevuto nell'anno 2010 e quindi oltre il quinquennio;
- la disapplicazione del regolamento per la applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
Per tali causali chiedeva venisse dichiarata l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato e quindi privo di effetto alcuno, nonchè prescritto il presunto diritto di credito vantato.
Con condanna delle convenute alle spese del presente giudizio
Tutte le società convenute rimanevano contumaci.
Alla udienza del 4/01/2011 venivano precisate le conclusioni come in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione.

Motivazione

La domanda attrice è fondata.
Preliminarmente questo Giudice dichiara la contumacia di tutte le società convenute le quali, sebbene l'atto di citazione fosse stato loro ritualmente notificato, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio anche per eventualmente contestare quanto esposto e richiesto nella domanda introduttiva.
L'avere assunto tale posizione processuale costituisce serio indizio da valutare ai fini della decisione della presente causa.

Sempre in via preliminare questo Giudice dichiara che la Giurisdizione a decidere della presente causa appartiene a questo Ufficio Giudiziario e ciò in virtù dell'art. 14 comma 33 del Decreto legge 31/05/2010 n.78 convertito in legge 30/07/2010 n.122 il quale attribuisce natura non tributaria della tariffa di cui oggi si tratta, con conseguente attribuzione al g.o. delle relative controversie.

Ancora preliminarmente ed in conseguenza della norma sopra richiamata, questo Giudice dichiara nullo e privo di efficacia alcuna "l'atto motivato di accertamento per omessa o infedele dichiarazione", oggi impugnato, in quanto non sottoscritto dda alcuno, a nulla rilevando allo scopo la legge 549/95 art. 1 comma 87 richiamata o dattiloscritta sulla indicazione del "Funzionario Responsabile", atteso che detta norma così recita: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile".
E' condizione quindi per l'applicazione di tale normativa che trattasi di tributi locali ma ciò nella fattispecie non è per come sopra chiarito per la natura non tributaria della tariffa.
Manca nella fattispecie alcun tipo di esercizio del potere di imperio dell'Ente locale o Regionale necessario per la applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 87 della l.549/95.
Solo per quanto sopra esposto ladomanda è meritevole di accoglimento.

Ma v'è di più:
per come recentemente statuito sia dalla Commissione Tributaria di Catania sia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, il potere di determinare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani SPETTA SOLAMENTE AL COMUNE E SPECIFICATAMENTE AL COMUNE DI PATERNò E NON PUò ESSERE DEMANDATO AD ALTRI ENTI, CON LA CONSEGUENZA CHE TUTTE LE TARIFFE IRREGOLARMENTE COSì DETERMINATE SONO NULLE.
Per tale motivazione anche le unilaterali ed arbitrarie determinazioni, eseguite con altrettanti unilaterali (privi di riscontro alcuno e non è da comprendere quali siano state le "VERIFICHE EFFETTUATE" dalla Engineering Tributi) accertamenti, contenute nell'irrituale atto oggi impugnato, appaiono nulle.
Non è da comprendere quale sia il titolo, in possesso della Engineering Tributi, e della società Studi e servizi alle imprese, idoneo e necessario per potere inviare all'odierno attore l'atto impugnato.
Non è da comprendere quali siano state e da chi siano state effettuate "le verifiche", senza alcun contraddittorio e quindi unilateralmente e pertanto lesive del diritto alla difesa.
Non è da comprendere quale valore probatorio possa ricoprire la missiva della Engineering Tributi, e della società studi e servizi alle imprese, convenute, non sottoscritta, per come sopra esposta, da alcuno.
Le società convenute avendo inteso disertare il presente giudizio, non hanno fornito riscontro alle legittime superiori incertezze.

Infine questo Decidente ritiene ricordare come la sentenza n.238 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale abbia statuito che la TIA è similare alla TARSU per quanto attiene il fatto generatore della tariffa ed i soggetti obbligati.
Da quanto sopra, ne scaturisce la nullità, ed inefficacia nei confronti dell'opponente, dell'atto oggi impugnato fatto pervenire al medesimo dalla Engineering Tributi relativamente all'accertamento e la determinazione delle somme ritenute dovute per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2004, il cui diritto ad esigere peraltro appare ampiamente prescritto essendo stato l'atto impugnato inviato in data 28/05/2010 e quindi oltre il quinquennio.

Per quanto sopra l'odierna domanda attrice va accolta perchè fondata.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando nella causa promossa da......nei confronti delle società convenute:
- dichiara la contumacia della Simeto Ambiente in persona del legale rappres. pro tempore, della Engineering Tributi in persona del leg. rappres. pro tempore, della Studi e servizi alle imprese in persona del leg. rappresen. pro tempore, ritualmente citate e non comparse;
- accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto oggi impugnato privo di efficacia alcuna nei confronti dell'opponente e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiara nulli ed inefficaci sia gli irrituali ed infondati accertamenti sia le conseguenti determinazioni contenute nell'irrituale atto impugnato;
- dichiara prescritto il diritto ad esigere relativamente alla TIA per l'anno 2004.
Condanna le società convenute in solido al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida in € 53,00 per spese ed € 200,00 per competenze ed onorario oltre spese generali nella misura del 12,50%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Paternò 10/01/2011


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.