TRIBUNALE DI SIRACUSA
II SEZIONE CIVILE
Proc. n. 4673/2010 R.G.A.C.
Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2012;
osserva

Motivazione

L'articolo 31 decreto legislativo numero 196/2003 stabilisce che "I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquistie in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".
L'articolo 15 decreto legislativo numero 196/2003 prevede, inoltre, che "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 250 del codice civile".
Inoltre, l'articolo 1176 c.c., applicabile a tutti i rapporti obbligatori contrattuali, stabilische che "nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia", ed in particolare che "nell'adempimento delle obbbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Nell'espletamento dei servizi di pagamento tramite Internet, pertanto, Poste Italiane è tenuta ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell'effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l'accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti.
Nel caso di specie, è evidente la colpa di Poste Italiane. Essa stessa ammette che l'operazione "veniva segnalata tempestivamente dei sistemi di monitoraggio anti-frode della società poste Italiane poichè disposta da indirizzo IP difforme da quello utilizzato normalmente dal cliente". In più, la convenuta chiarisce che "in particolare l'indirizzo IP identifica univocamente la connessione da uno specifico PC (o altro dispositivo telematico) alla rete; tutte le operazioni disposte on-line sono contrassegnate da un indirizzo IP di esecuzione: i sistemi anti-frode di Poste Italiane S.p.a. Allarmano le transazioni disposte da un cliente mediante un indirizzo IP difforme da quello abitualmente utilizzato per disporre operazioni on-line". Ancora: "nel caso in esame il postagiro in frode è stato eseguito in data 12.01.2010 alle ore 13.01 e alle ore 13.02 la cliente ___ relevava da ufficio postale le somme girocontate in frode sul suo conto corrente postale".
Attesa l'anomalia dell'operazione, in quanto proveniente da indirizzo IP diverso da quello suusalmente utilizzato dal cliente, l'aver consentito il prelievo della somma in un lasso di tempo così ristretto, senza prima aver verificato l'effettiva provenienze dell'ordinativo dal titolare del conto, costituisce senz'altro negligenza inescusabile, tali da fondare l'affermazione di responsabilità di Poste Italiane Spa, tenuta quindi al risarcimento del danno patito dagli attori.
Alla luce di quanto esposto la convenuta deve essere condannata a rifondere gli attori del danno emergente, corrispondete all'importo oggetto di prelevamento, pari ad euro 9.500,00. Trattandosi di obbligazione risarcitoria, il debito è di valore, cosicchè il detto importo va rivalutato dal 12.1.2010 alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi legali dal 12.1.2010 alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonchè dalla data odierna fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
Tenuto conto dell'entità concreta del fatto, il danno morale può essere liquidato equitativamente per ciascuno degli attori nell'importo di euro 500,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla data odierna fino al soddisfo sulla somma liquidata.
Le spese seguono la soccombenza.
Occorre, invece, ordinare la rinnovazione della notifica della citazione per chiamata in causa di terzo, posto che non è andata a buon fine la precedente notifica

PQM

Condanna Poste Italiane S.p.a. a pagare a _____ e ____ l'unico importo di euro 9.500,00 da rivalutare dal 12.1.2010 alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonchè dalla data odierna fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
Condanna Poste Italiane Spa a pagare a ____ e ____euro 500,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data odierna fino al soddisfo sulla somma liquidata.
Condanna Poste Italiane Spa alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da _____ e _____, liquidandole in un unico complessivo importo in euro 838,00 per diritti di avvocato, euro 1278,00 per onorari giudiziali, euro 212,98 per spese vive, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 12,5% sull'importo di onorari e diritti, IVA e cp
Ordina a Poste Italiane di rinnovare la notifica della citazione per la chiamata di terzo nei confronti di ___ entro il 30 giugno 2012 con termine per la costituzione del terzo entro il 5 ottobre 2012.
Rinvia per la prosecuzione al 16 ottobre 2012.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle particolareSiracusa 15 marzo 2012
Il Giudice
Dott. Giusepe Artino Innaria


 

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