REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28621/2008 proposto da:
CALABRESE EUROTEC S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso l'avvocato ROSAMARIA MARIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MORICI MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGRUMARIA CORLEONE S.P.A., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. MALPIGHI 12, presso l'avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO, rappresentata e difesa dall'avvocato PRINZIVALLI GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA COSTRUZIONI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., in persona del Curatore fallimentare Dott. V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso l'avvocato ROMOLO G. CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA ZAURITO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BARI, depositato il 06/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'estinzione del ricorso nei confronti di AGRUMARIA, inammissibilità in subordine rigetto nei confronti del FALLIMENTO.

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 29/9-6/10/2008, il Tribunale di Bari ha respinto il reclamo proposto da Calabrese Eurotec s.r.l. avverso il decreto di trasferimento del complesso industriale sito in ::::, emesso il 9/8/2007 dal G.D. del Fallimento della Costruzioni Veicoli Industriali s.p.a. a favore di Agrumaria Corleone s.p.a.
Il Giudice del merito, premessa l'applicazione della L. Fall., art. 26, nella formulazione anteriore alla riforma, ha negato alla reclamante il diritto di prelazione legale all'acquisto del ramo d'azienda concesso in affitto ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 3, rilevando che, sulla base della pronuncia del Tribunale di Palermo confermata in appello, il contratto d'affitto era cessato il 31/8/2003 (circostanza peraltro non contestata dalla reclamante), e che la formulazione della norma attribuisce il diritto di prelazione esclusivamente all'affittuario, così richiedendo la sussistenza di detta qualità nel momento di esercizio del diritto, da intendersi la data di determinazione definitiva del prezzo di vendita del bene, indipendentemente dalla circostanza di mero fatto, che l'azienda possa essere rimasta, dopo la cessazione del titolo giuridico, nella materiale detenzione dell'affittuario.

Ricorre avverso detta pronuncia ex art. 111 Cost., la s.r.l. Calabrese Eurotec, sulla base di un unico motivo, corredato del relativo quesito di diritto.
Si difendono con separati controricorsi Agrumaria Corleone s.p.a. ed il Fallimento.
Il Fallimento ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Motivazione

1.1.- Con l'unico motivo del ricorso, Calabrese Eurotec denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 4, sostenendo la violazione nel caso della ratio legis, intesa a favorire l'imprenditore che a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di concordato preventivo, evitando in tal modo il ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Diversamente opinando, sostiene la ricorrente, ove subentri un nuovo affittuario al precedente, che ha assunto i dipendenti della società ammessa al concordato, al primo spetterebbe il diritto e si perverrebbe ad attribuire alla procedura la facoltà di vanificare l'esercizio della prelazione.
Secondo Calabrese Eurotec, anche la formulazione letterale della norma, che si riferisce a chi "abbia assunto la gestione" e non "abbia la gestione", depone per l'interpretazione fatta valere.

2.1.- La ricorrente e la controricorrente Agrumaria Corleone s.p.a. hanno dato atto di avere transatto le reciproche posizioni, così dichiarando di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e detta rinuncia è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e dai rispettivi difensori.
Ne consegue, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l'estinzione del giudizio nel rapporto processuale tra Calabrese Eurotec e Agrumaria Corleone, senza che residui alcuna statuizione sulle spese.

3.1.- Quanto al ricorso proposto nei confronti del Fallimento Costruzioni Veicoli Industriali s.p.a., va ritenuta l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso. La L. n. 223 del 1991, art. 3, relativo all'intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali, al quarto comma, nella parte che qui interessa, dispone:
"L'imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione".

Questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di affitto d'azienda, presupposto necessario perchè l'affittuario eserciti il diritto di prelazione all'acquisto, previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l'affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell'azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto (in tal senso, le pronunce 25858/2011, 14546/2009, 1124/1999).

E gli argomenti addotti dalla parte non possono indurre ad un ripensamento di tale indirizzo: la formulazione letterale della norma non consente di ritenere la spettanza del diritto a chi non abbia più la gestione dell'azienda, e soprattutto non può ritenersi l'attribuibilità del diritto a chi non possa più vantare un titolo giuridico a base della gestione, ma solo una situazione di mero fatto.

4.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso proposto nei confronti del Fallimento; le spese del relativo rapporto, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente ed Agrumaria Corleone; rigetta il ricorso proposto nei confronti del Fallimento e condanna la ricorrente alle spese relative a detto rapporto processuale, che liquida in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.