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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13490/2010 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso l'avvocato MARIANTONIETTA VITERITTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVITO Tommaso, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1771/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato T. SAVITO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione all'ingiunzione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, subentrata all'AIMA, a decorrere dal 16 ottobre 2000), notificata ex R.D. n. 639 del 1910, per l'indebita percezione di contributi comunitari (a carico del Feoga, Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola), a titolo di compensazione per l'avvenuta trasformazione di agrumi, nella campagna 1996/1997, nei confronti dell'associazione A.P.O.A. - Magna Grecia e del suo Presidente, sig. S.A.
2. Il S. ha proposto appello che la Corte territoriale ha respinto, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.
2.1. Secondo il giudice distrettuale, per quello che ancora qui rileva: a) l'ingiunzione era stata emessa sulla base dei requisiti di legge (liquidità, certezza ed esigibilità del credito), senza che potesse rilevare il fatto che un, sia pur minimo, quantitativo di agrumi - a differenza della restante parte dei conferimenti della produzione agricola, del tutto inesistenti - fosse stato effettivamente consegnato per la trasformazione; b) nè poteva affermarsi l'illegittimità della menzionata ingiunzione per il contrasto con il Regolamento CEE n. 1469/95, atteso che il sistema sanzionatorio previsto al livello comunitario non sostituirebbe quello interno degli stati membri ma sarebbe solo aggiuntivo e funzionale ad impedire la dispersione delle risorse comunitarie; c) la responsabilità dell'associazione o dell'unione dei produttori, che aveva inoltrato le istanze di erogazione del contributo, era di tipo solidale con quella del produttore, ove ne fosse risultato (come nella specie) la corresponsabilità, sulla base dell'emissione di false fatture di vendita del prodotto conferito dagli agricoltori all'industria di trasformazione Gold Pomo Sas) e come tramite per il conseguimento delle somme corrispondenti ai contributi indebiti; d) la responsabilità del S. risultava dall'applicazione dell'art. 38 c.c., avendo egli agito come Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione non riconosciuta APOA.
3. Avverso tale pronuncia ricorre il soccombente, Sig. S., con ricorso affidato a quattro mezzi.
4, L'Agea ha resistito con controricorso.
Motivazione
1. Con il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, artt. 1 e 2, nonchè difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vengono posti i seguenti quesiti di diritto:
"Può l'AGEA utilizzare il procedimento d'ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex artt. 1 e 2, quando la causale e l'entità del credito ingiunto abbia la sua unica fonte in un accertamento della GdF dal quale non si evincono con certezza le somme dovute? Se per utilizzare il procedimento d'ingiunzione fiscale il credito deve essere certo, liquido ed esigibile ovvero, se per determinare la precisa entità si può devolvere tale accertamento alla successiva fase giudiziale, di impulso dell'opponente e se ciò può avvenire senza la proposizione di una domanda riconvenzionale (che nella fattispecie è stata proposta tardivamente e, quindi, è inammissibile".
1.1. Secondo il ricorrente, la sentenza - nella parte in cui ha affermato che l'ingiunzione, era stata emessa sulla base dei requisiti di legge (liquidità, certezza ed esigibilità del credito), senza che potesse rilevare il fatto che un, sia pur minimo, quantitativo di agrumi - a differenza della restante parte dei conferimenti della produzione agricola, del tutto inesistenti - fosse stato effettivamente consegnato per la trasformazione - violava le norme di legge ed era viziata sul piano motivazionale anche in riferimento all'esistenza di commissioni di controllo sul quantitativo di prodotto entrato in fabbrica e all'esito (sconosciuto) delle ulteriori indagini svolte per verificare l'eventuale corresponsabilità di tali soggetti.
2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del Reg. Com. n. 1469/95, L. n. 898 del 1986, art. 3, nonchè difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vengono posti i seguenti quesiti di diritto:
" Può l'AGEA utilizzare il procedimento d'ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex artt. 1 e 2, quando la causale e l'entità del credito ingiunto abbia la sua unica fonte in un accertamento della GdF senza che sia intervenuto un provvedimento da una Autorità Amministrativa o giudiziaria richiesti, alternativamente o cumulativamente, ai sensi dell'art. 1 Reg. CEE n. 1496/95? Quali provvedimenti può assumere l'AGEA in presenza di un semplice verbale di un organo di controllo, quale la GdF in applicazione del Reg. CEE n. 1496/95? Può l'AGEA utilizzare il procedimento di ingiunzione fiscale anzidetto in presenza di un solo verbale di controllo, senza svolgere autonome ed ulteriori accertamenti? Quale il rapporto tra il Reg. CEE n. 1496/95 e la L. n. 689 del 1986, (recte: 898/86) e, in particolare, se la normativa comunitaria si sovrappone alla legge statale, precisandone e limitandone i tempi e le modalità di applicazione".
2.1. Secondo il ricorrente, la sentenza - nella parte in cui ha affermato che l'ingiunzione non poteva dirsi illegittima, per contrasto con il Regolamento CEE n. 1469/95, atteso che il sistema sanzionatorio previsto al livello comunitario non sostituirebbe quello interno degli stati membri ma sarebbe solo aggiuntivo e funzionale ad impedire la dispersione delle risorse comunitarie - violava le norme di legge ed era viziata sul piano motivazionale perchè l'ingiunzione sarebbe stata emessa senza aver osservato il Regol. CEE n. 1469/95, il R.D. n. 639 del 1910 o la L. n. 689 del 1986, (recte: 898/86) anche in mancanza di un'accertata responsabilità di alcun produttore, come imporrebbe della L. n. 898 del 1986 , art. 3.
3.Con il terzo mezzo (denominato 2-b: Violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) vengono posti i seguenti quesiti di diritto:
"Quale il contenuto precettivo dell'inciso contenuto nella parte finale della L. n. 898 del 1986, art. 3, par. 2 e, particolarmente, se la corresponsabilità delle Associazioni che hanno inoltrato all'AIMA le istanze per l'ottenimento degli aiuti comunitari, spettanti effettivamente a terzi produttori, necessiti di autonoma e specifica prova di correità o se tale corresponsabilità può essere presunta; In particolare se per tale prova vige l'onere di cui all'art. 2697 c.c., comma 1".
3.1. Secondo il ricorrente, la sentenza - nella parte in cui ha affermato che la responsabilità dell'associazione o dell'unione dei produttori, che aveva inoltrato le istanze di erogazione del contributo, era di tipo solidale con quella del produttore - violava le norme di legge indicate in quanto la responsabilità dell'Associazione APOA Magna Grecia, che aveva trattato le pratiche di sovvenzione per conto della Agrifrutta scarl, era stata affermata come una conseguenza di un illecito di un terzo, del quale non era stata accertata la corresponsabilità, nell'assoluta carenza di richieste istruttorie da parte di Agea.
4.Con il quarto motivo (denominato 3: Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. e L. n. 898 del 1986, art. 3, nonchè difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vengono posti i seguenti quesiti di diritto:
" Se la responsabilità ex delicto può concorrere con la responsabilità solidale ex art. 38 c.c.; Se la responsabilità dell'Associazione, disciplinata dalla L. n. 898 del 1986, art. 3, può indurre anche alla responsabilità solidale ed ulteriore dei soggetti che hanno operato in rappresentanza del sodalizio e, quindi, se in tali ipotesi è applicabile l'art. 38 c.c.
Quale la natura della L. n. 898 del 1986, rispetto alla norma dell'art. 38 c.c., ed in particolare se la prima ha natura di lex specialis, rispetto alla seconda".
4.1. Secondo il ricorrente, la sentenza - nella parte in cui ha affermato che la corresponsabilità del S. risultava dall'applicazione dell'art. 38 c.c., avendo egli agito come Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione non riconosciuta APOA - violava le norme di legge indicate in quanto in quella speciale (L. n. 898 del 1986, art. 3) si prevede che la corresponsabilità sarebbe esclusivamente quella dell'Associazione (nella specie: APOA Magna Grecia), che aveva trattato le pratiche di sovvenzione per conto della Agrifrutta scarl.
5. Il primo motivo, in disparte la commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, che rende già difettoso il mezzo, è del tutto inammissibile.
5.1. La Corte territoriale ha incisivamente motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge del 1910 per l'emissione dell'ingiunzione c.d. fiscale, al fine del recupero delle somme o, come nella specie, dei contributi comunitari, con ragionamento che è immune da vizi logico-giuridici.
5.2. Infatti, il giudice distrettuale ha specificato che la liquidità e la certezza del credito non vengono meno sol perchè un minimo quantitativo di agrumi risulti effettivamente conferito presso l'industria di trasformazione, e ciò in considerazione del fatto che il soggetto fruitore dell'intera contribuzione comunitaria - poi oggetto di ripartizione fra imprecisati soggetti - era un sodalizio (Agrifutura scarl) risultato del tutto inesistente e che, in tale veste, sarebbe stato il recettore dei pretesi conferimenti da parte dei produttori (molti dei quali soggetti, a loro volta, inesistenti) e, quindi, il "giratario" a loro favore dei contributi da redistribuire ai presunti soci conferenti.
5.3. Pertanto, non solo i requisiti del credito risultano affermati (onde le critiche relative a tale profilo non colgono nel segno) ma la ragione della loro sussistenza è stata motivata con riferimento all'inesistenza del soggetto, recettore dei pretesi conferimenti, da parte dei produttori agricoli, e terminale del pagamento dei contributi, senza che questa specifica ratio decidendi abbia formato oggetto di censura da parte del ricorrente.
6. Il secondo motivo, in disparte la già rilevata commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, che rende già difettoso il mezzo, è del tutto infondato.
6.1. Infatti, come ha già correttamente indicato la Corte territoriale, in casi come quello esaminato, vale il principio di diritto secondo cui:
In tema di contributi comunitari indebitamente percepiti, il sistema recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello comunitario (nella specie: quello di cui al Regolamento CEE n. 1469 del 1995) non sostituisce, a tal uopo, quello predisposto dallo Stato membro (nella specie, ratione temporis: la L. n. 898 del 1986), ponendosi il primo come rimedio aggiuntivo e volto ad assicurare la minima tutela indispensabile, allo scopo di garantire il recupero delle risorse illegittimamente o illecitamente conseguite dai privati, potendo lo Stato membro assicurare un più rigoroso controllo, il recupero delle risorse e la repressione dei comportamenti vietati.
6.1.1. Tale principio deve essere validato ed affermato anche in questa sede, a seguito del controllo della sua correttezza e piena legittimità.
6.2. Inoltre, il ricorrente chiede di negare un principio correttamente affermato dalla Corte d'Appello, in quanto quello secondo cui la responsabilità dell'associazione o dell'unione dei produttori che, ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3, è tenuta in solido con i suoi associati al versamento delle somme dovute, in quanto indebitamente percette, ed ove egli risulti corresponsabile, non è affatto negato o violato quando - come nella specie - si accerti - e si dà atto con motivazione non censurabile, perchè congrua ed immune da vizi logici e giuridici - che i produttori sono o inesistenti o non siano soci della cooperativa, a cui si afferma falsamente l'appartenenza.
6.2.1.Infatti, secondo la Corte territoriale, la corresponsabilità della Agrifrutta scarl, ossia del sodalizio che riuniva i presunti produttori i quali avrebbero dovuto conferire ad essa il prodotto agricolo in relazione al quale è stata richiesta la sovvenzione comunitaria e poi, una volta ottenute le somme, dividerle fra i medesimi, sulla base di apparenti soggettività e dell'emissione di false fatture di vendita del prodotto, conferito dagli inesistenti agricoltori, all'industria di trasformazione (Gold Pomo Sas) e come tramite per il conseguimento delle somme, corrispondenti ai contributi indebiti, non si sa tra chi ripartite o da chi conseguite, sarebbe risultata certa proprio in ragione di tutte tali irregolarità ed abusi.
7. Il terzo motivo è inammissibile perchè, avendo la Corte territoriale spiegato che la responsabilità della Associazione APOA Magna Grecia era la conseguenza del suo comportamento di cura ed inoltro delle pratiche di sovvenzione e dell'incasso dei contributi per conto e nell'interesse di una Cooperativa di produttori inesistenti, in relazione a conferenti inesistenti o non soci o non conferenti, sotto le spoglie del presunto vizio di violazione di legge, si chiede sostanzialmente una nuova valutazione dei fatti che ha formato non solo oggetto di esame ma anche di adeguata motivazione.
8. Il quarto ed ultimo mezzo, in disparte la già rilevata commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, che lo rende già difettoso, è del tutto infondato.
8.1. Infatti, la previsione della legge invocata come specialis, dispone che "l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità".
8.2. Nel caso di specie, è risultato un meccanismo a tre livelli di responsabilità: quella della cooperativa dei produttori, quella dell'associazione che ha curato il raccordo di essi con gli organi preposti alle sovvenzioni dei contributi comunitari e quella del responsabile di quest'ultima.
8.3. Secondo le regole comuni, "la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c., per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2471 del 2000).
8.3.1. In altri termini, il terzo livello di responsabilità individuata dal giudice, coinvolgente la posizione dell'odierno ricorrente, non si fonda affatto sul sistema disegnato dalla L. n. 898 del 1986, art. 3, ma sul fatto particolare che, nella specie, uno dei corresponsabili dell'illecito è un'associazione non riconosciuta, evenienza che comporta per il nostro ordinamento il configurarsi di una responsabilità ulteriore di coloro che hanno agito in nome e per conto di tali sodalizi, privi di personalità giuridica e, spesso, anche di mezzi patrimoniali, assimilabile a quella della garanzia che non è affatto esclusa dal sistema previsto per la responsabilità da illeciti in materia di contributi comunitari.
8.3.2. A nulla rileva, pertanto, il precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. n. 16724 del 2014) il quale radica la responsabilità per le restituzioni (a differenza di quella per le sanzioni conseguenti all'indebita percezione) in capo al solo percettore degli aiuti economici, indebiti (qual è stata proprio l'Associazione diretta dall'odierno ricorrente), atteso che il menzionato precedente si riferisce alla responsabilità di una società per azioni (e cioè ad un ente con autonomia patrimoniale perfetta) e non - come nel caso esaminato - ad una associazione non riconosciuta (ossia ad un ente che quei requisiti non possiede e che perciò è stata "stampellata", nel sistema codicistico, da una apposita previsione, intesa ad assicurare tutela a tutti coloro che con essa hanno avuto rapporti di natura patrimoniale).
9. In conclusione il ricorso è infondato e la sentenza deve essere confermata, in ossequio al seguente principio di diritto:
In tema di recupero dei contributi comunitari indebitamente percepiti, alla disciplina della responsabilità solidale di cui della L. n. 898 del 1986, art. 3, in base alla quale l'associazione o l'unione dei produttori è tenuta con i suoi associati al versamento delle somme indebitamente percette, si aggiunge anche la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ove si tratti di una associazione non riconosciuta, in quanto la detta solidarietà è stabilita, secondo le regole generali, dall'art. 38 c.c., a garanzia dell'effettività della rimozione delle conseguenze dell'illecito accertato in danno degli interessi dell'Unione europea.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione rima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 29 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2016
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
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