REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G.;
avverso la sentenza n. 3716/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 09/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9/6/2014 la Corte d'Appello di Venezia, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta, confermava in punto di affermazione di responsabilità la statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto responsabile C. G. in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato compreso 1,72 g/l alla prima prova e 1,49 alla seconda prova).

2. La Corte distrettuale fondava l'affermazione di responsabilità sui risultati forniti dall'etilometro, ritenuti utilizzabili anche in ipotesi di scontrino riportante la dicitura "volume insufficiente".

Precisava la Corte che negli scontrini sotto la dicitura "volume insufficiente" è stata altresì riportata la dicitura "zero test corretto", che al termine della prova attesta la regolarità della procedura, talchè la dicitura volume insufficiente significava solo che l'utente aveva immesso un volume d'aria inferiore alla soglia di normale funzionamento, ma comunque sufficiente ad ottenere un risultato
perchè non inferiore a certi parametri, al di sotto dei quali si sarebbe ottenuto un risultato nullo.

3. Con ricorso per Cassazione il C. deduce: 1) art. 606 c.p.p., lett. b): inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; 2) art. 606 c.p.p., lett. b): mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Travisamento dei fatti. Osserva che sostanzialmente la Corte d'Appello giunge ad affermare che se la quantità di aria introdotta non fosse stata sufficiente, non sarebbe stato registrato alcun dato relativo al tasso. Rileva che detto ragionamento è carente e illogico, frutto di una errata valutazione del compendio istruttorio. Evidenzia che vi è un contrasto insanabile tra la dicitura "volume insufficiente" e l'indicazione del tasso alcolemico registrato, che porta a considerare la misurazione effettuata non corretta, a prescindere dalla dicitura stampata e induce a ritenere il risultato non affidabile e dovuto al malfunzionamento dell'apparecchiatura. Soggiunge che due misurazioni eseguite a una distanza di tempo minima (circa 7 minuti) hanno fornito anche un risultato così ampiamente diverso una dall'altra che non si può spiegare in altro modo se non ritenendo mal funzionante l'apparecchiatura. Rileva, inoltre, la mancanza della descrizione di una sintomatologia corrispondente al tasso registrato.

Motivazione

1. Le censure sono infondate.
Ed invero, rilevato che il superamento del limite previsto dalla norma di riferimento (art. 186, lett. b) integra una presunzione, va osservato, quanto alla circostanza che uno degli scontrini contenesse l'indicazione "volume insufficiente", che questa Corte di legittimità, in casi analoghi, ha già avuto modo di affermare che "premessa la volontarietà della condotta necessaria ai fini del controllo, la mancata adeguata espirazione, cui consegue emissione di scontrino indicante la dicitura "volume insufficiente" (ma con indicazione del tasso alcolemico), in assenza, come nella specie, di fattori condizionanti l'emissione di aria (quali patologie atte a incidere sulle capacità respiratorie del soggetto), non può essere ritenuta tale da rendere l'esito dell'esame di alcoltest inattendibile.
Ne consegue che nella descritta situazione, alternativamente, o gli esiti dell'esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l'esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all'art. 186, comma 7, in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all'accertamento (cfr. Cass. 4A, 11/3/2013, n. 11499) (così Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1878 del 24/10/2013 Rv. 258179).

2. In base alle svolte argomentazioni, condivise dal collegio, il ricorso va rigettato, non assumendo rilevanza alcuna, in ragione della indicata presunzione, nè la differenza, peraltro non particolarmente consistente, tra le due misurazioni effettuate, nè il mancato rilevamento di aspetti sintomatici dell'ebbrezza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2015


 

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