REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
da
DOGGY S.R.L. elettivamente domiciliata a Montebelluna presso lo studio dell'Avv.to Luca Marotta; rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani come da mandato a margine dell'atto di citazione - parte attrice -
nei confronti di
INTESA SAN PAOLO S.P.A. - parte convenuta -
causa iscritta a ruolo in data 16/7/2008 al nr.1023/2008 R.G. ed avente ad oggetto: azione bancaria, ripetizione d'indebito

Svolgimento del processo

causa trattenuta in decisione all'udienza del 1/3/2013 sulle seguenti conclusioni
per DOGGY S.R.L.:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità, nonchè dell'addebito di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'Istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 365.068,34 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Con vittoria della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".
per INTESA SANPAOLO S.P.A.:
“Nel merito ed in via principale.
Respingersi le domande formulate dalla Doggy S.r.l. con sede in Cornuda (Treviso) nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino.
Nel merito ed in via subordinata.
In caso sia ritenuta fondata la richiesta di controparte:
1. dichiararsi prescritta ogni pretesa precedente il 09.01.1996;
2. accertarsi che, dal 30.06.2000 la capitalizzazione trimestrale è legittima;
3. dichiararsi valida la capitalizzazione degli interessi semestrale ovvero annuale;
4. dichiarare e disporre che nel calcolo di quanto eventualmente dovuto sia applicato l'art. 1194 cod. civ.
In via riconvenzionale.
Condannarsi la Doggy S.r.l. con sede in Cornuda (Treviso) a risarcire alla Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quantificati in euro 168.700,00 o nella somma al Tribunale benvista anche in via equitativa con gli interessi dalla domanda, da eventualmente, compensarsi, in tutto o in parte, con quanto sarà accertato realmente dovuto alla Doggy S.r.l.
In ogni caso.
Vittoria, o comunque, compensazione di spese e compensi di causa".

Motivazione

Doggy s.r.l. in liquidazione chiede la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca tra il secondo trimestre del 1980 ed il quarto trimestre del 2005, su conto corrente acceso presso Banca Cattolica del Veneto- finale di Cornuda poi Intesa Sanpaolo s.p.a , per illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, per commissioni e spese non pattuite, per interessi debitori a tasso ultralegale non pattuiti, per interessi oltre il tasso soglia antiusura.
Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il C.T.U. dott. Emilio Abrami ha calcolato che la banca ha illegittimamente addebitato alla correntista la complessiva somma di euro 365.068,34 per le voci sopra indicate e analiticamente verificate dal C.T.U. - non però per interessi usurari, che la banca non ha mai applicato.
Richiamato qui integralmente il contenuto di entrambe le relazioni del C.T.U. , è sufficiente aggiungere, rispetto alle questioni discusse in causa:
1- che i documenti che il C.T.U. correttamente ha utilizzato sono solo quelli prodotti dalle parti o sulla cui utilizzazione le parti hanno prestato il consenso; tra questi, vi sono gli estratti conto trasmessi al consulente in occasione dello svolgimento della prima consulenza contabile dalla parte attrice.
Questa stessa parte, l'attrice, nel momento in cui i documenti vengono esaminati dal C.T.U. per verificare l'eventuale prescrizione, vorrebbe revocare il consenso all'utilizzazione degli stessi; ma sono documenti ormai acquisiti al processo dei quali le parti non hanno più disponibilità.
2 - che l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto è stato calcolato fino al momento in cui le parti hanno pattuito per iscritto tale spesa (col contratto 21/ 1/1998 allegato alla prima relazione del CTU quale doc. 5);
3 - che il saldo è stato epurato da quanto addebitato dalla banca per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (sulla questione v. Cass. nr. 2374/99, nr. 3096/99 e poi Sezioni Unite nr. 21095/2004) per tutto il periodo in considerazione, compreso il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR che ne ha disposto la legittimità ove stabilita con la medesima periodicità (sia per gli interessi passivi che per quelli attivi).
Il CTU ha infatti verificato che non risulta che la banca abbia rispettato le condizioni poste dalla delibera CICR (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela).
Ma se anche la banca avesse applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR quanto a pubblicazione e comunicazione al cliente, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorrerebbe una pattuizione perchè non può parlarsi di modifica "in melius" (ulteriore condizione posta dalla delibera CICR) rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l'applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.
4 - che nel calcolare la parte di credito per cui si è verificata la prescrizione, il C.T.U. ha fatto applicazione del criterio indicato da Cass. SSUU sent. nr. 24418/2010 distinguendo quindi tra rimesse solutorie e rimesse meramente ripristinatorie della provvista, essendo il conto affidato.
5- che la mancata contestazione, da parte del correntista delle risultanze contabili contenute negli estratti conto non incide sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite (v Cass. nr.18626/2003; v Cass nr. 6514/2007).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico della banca convenuta (la differenza tra il quantum chiesto e il quantum riconosciuto incide solo sulla individuazione dello scaglione di riferimento).

PQM

II Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 1023/2008 R.G. ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1) condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento di euro 365.068,34 in favore di Doggy s.r.l. in liquidazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di Doggy s.r.l. in liquidazione, spese che si liquidano come segue: euro 4.000 per la fase di studio della controversia, euro 2.000 per la fase introduttiva, euro 4.500 per la fase istruttoria, euro 5.500 per la fase decisoria; oltre agli accessori di legge; oltre ad euro 1118 per anticipazioni; con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone la spesa della C.T.U. a carico di Intesa Sanpaolo s.p.a.
Montebelluna, 10/6/2013
Il Giudice
dott.ssa Susanna Menegazzi
Depositato in cancelleria il 10.06.2013


 

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