LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.G.G.
avverso la sentenza dell'8.3.2010 della Corte di Appello di Lecce;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata per prescrizione.

Motivazione

OSSERVA
1) Con sentenza dell'8.3.2010 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 12.6.2008, con la quale C.G.G. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di cui alla D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto limitatamente all'omesso versamento delle ritenute, concernenti le retribuzioni corrisposte fino a tutto aprile 2000, perchè estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per le violazioni successive.
Rilevava la Corte, disattendendo i rilievi difensivi, che al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei andavano aggiunti 25 mesi di sospensione, non trovando applicazione l'art. 159 c.p., comma 1, n. 3L. n. 251 del 2005in quanto i rinvii (dovuti ad impedimento per attività parlamentare del difensore) erano stati tutti disposti prima dell'entrata della predetta legge.
Sicchè non era maturata la prescrizione per le omissioni successive all'aprile 2000.

2) Ricorre per cassazione C.G.G., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L'impedimento del difensore era limitato al solo giorno dell'udienza, per cui applicando l'art. 159 c.p., come riformulato dallaL. n. 251 del 2005, bisognava aver riguardo, ai fini della sospensione della prescrizione, "al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni". La Corte territoriale, nel ritenere non applicabile l'art. 159 c.p.riformulato, non ha tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006 che ha dichiarato l'incostituzionalità dellaL. n. 251 del 2005, art. 10nella parte in cui riteneva inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 6 ai "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento".
Essendo il processo pendente in primo grado (la sentenza è del 2008) al momento dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 ed in particolare il comma 3 con il quale è stato riformulato l'art. 159 c.p.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, nonchè la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo i giudici di merito tenuto conto dell'oggettiva materiale impossibilità (emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale), da parte dell'imputato, di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali per lo stato di dissesto in cui versava, da tempo, l'azienda.

3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Emerge pacificamente che il processo ha subito vari rinvii per impedimento del difensore (per lo svolgimento della sua attività di parlamentare): risultano infatti rinviate per tale motivo le udienze del 30.9.2003, 27.5.2004, 13.1.2005, 13.10.2005, 20.6.2006, 22.12.2007. La Corte territoriale ha ritenuto che dovesse applicarsi per intero la sospensione e cioè per mesi 25, con la conseguenza che, alla data di emissione della sentenza, non era ancora maturata la prescrizione per le omissioni successive all'aprile 2000.
Se invece si considera applicabile l'art. 159 c.p., così come sostituito dallaL. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3("in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o del difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi aver riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni") la sospensione sarebbe pari a giorni 366 (giorni 60 + 1 X 6), con prescrizione maturata, al massimo, alla data del 7.5.2009 per tutte le residue omissioni (e quindi prima della emissione della sentenza impugnata).
La L. 7 dicembre 2005, n. 251, art. 10, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 393 del 23.11.2006, stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione". A seguito della decisione della Corte costituzionale gli effetti favorevoli per l'imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti i procedimenti ed i processi in corso alla data dell'8 dicembre 2005, con l'unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in cassazione.
Non c'è dubbio che il processo fosse pendente in primo grado alla data dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, essendo la sentenza del Tribunale del 12.6.2008. Trova, quindi, applicazione l'art. 159 c.p., come riformulato. Conseguentemente anche per le omissioni contributive relative al periodo maggio - ottobre 2000 è maturata la prescrizione. Non ricorrono poi certamente i presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cpv. c.p.p. per le ragioni ampiamente esposte dai giudici di merito.

Va solo ricordato, in relazione al secondo motivo di ricorso, che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa.
"Lo stato di dissesto dell'imprenditore - il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo - non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi.
Infatti i contributi non costituiscono parte integrante dei salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 11962 del 16.7.1999).

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.