Civile Ord. Sez. U Num. 15640 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: NAPPI ANIELLO
Data pubblicazione: 22/06/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
C. A. del S., domiciliato in Roma via Dardanelli 37, presso l'avv. Matteo del Vescovo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Saviano, come da mandato a margine del ricorso
- ricorrente -
Contro
P. s.r.I.,domiciliata in Roma, via Ulpiano 29, presso l'avv. Luca Zerella, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Cusano, come da mandato in calce al controricorso
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi.
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo

Ha chiesto il regolamento preventivo della giurisdizione il Comune di Aiello del Sabato, perché convenuto in giudizio per danni dalla s.r.l. P., che si duole per la mancata esecuzione di un contratto di appalto in seguito all'annullamento in sede giurisdizionale del procedimento di selezione del contraente.
Il ricorrente sostiene che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda di danni conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione della gara d'appalto.
Si oppone con controricorso la P. s.r.I., deducendo che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie successive alla stipulazione del contratto di appalto.

Motivazione

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, «l'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l'Amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un'aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell'interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione» (Cass., sez. I, 21/11/2011, n. 24438).

Si è pertanto affermato che «la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar perché illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara» (Cass., sez. un., 23/03/2011, n. 6596).

Come del resto si ritiene più in generale rientri nella giurisdizione ordinaria «la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i
danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo ..., non trattandosi di una lesione
dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità
patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno - evento da affidamento incolpevole» (Cass., sez. un., 04/09/2015, n. 17586).

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette la decisione sulle spese.
Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2017 su relazione dell'estensore dr. Aniello Nappi.
Pubblicata il 22.06.2017


 

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