Civile Ord. Sez. 1 Num. 16086 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 18/06/2018

sul ricorso 19177/2014 proposto da:
L.N., P. M. C., P. S., elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n.132, presso lo studio dell'avvocato Liani Franca, rappresentati e difesi dall'avvocato Papotto Sebastiano, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -
contro
Finanziaria San Giacomo S.p.a. (cessionaria al Credito Valtellinese S.C.), ora Lucullo S.r.l. con socio unico, e per essa, quale mandataria, Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 7, presso lo studio dell'avvocato Trovato Concetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Messina Gaetano, giusta procura speciale per Notaio avv. Elio Bergamo di Roma - Rep.n. 17806 del 5.4.2018;
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 1248/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 1998, la M. a. P. s.r.I., N. L., M. C. P. e S. P proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Catania, avverso il decreto ingiuntivo n. 578/1998, emesso in favore della Banca Popolare di Santa Venera s.p.a., poi incorporata nel Credito Siciliano s.p.a. Il giudizio interrotto veniva riassunto nei confronti della Cassa San Giacomo, cessionaria del credito de quo dal Credito Siciliano s.p.a.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3760/2006, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava gli opponenti a pagare, a favore della banca creditrice, la somma di Euro 23.607,45, oltre interessi legali, e condannava la medesima opposta a pagare la somma di Euro 7.199,82 a favore di S. P.

2. Con sentenza n. 1248/2013, depositata il 21 giugno 2013, la Corte d'appello di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello, per essersi il giudizio di secondo grado svolto nei confronti della Finanziaria San Giacomo s.p.a. - a sua volta resasi cessionaria del credito litigioso dalla Cassa San Giacomo s.p.a. - anziché nei confronti di quest'ultima, parte del giudizio di primo grado e destinataria della relativa decisione.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso N. L., M. C. P. e S. P. nei confronti della Finanziaria San Giacomo s.p.a., affidato a cinque motivi. La resistente ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivazione

1. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio, operato nella memoria ex art. 380 bis. 1. cod. proc. civ., della Lucullo s.r.l. e della mandataria Cerved Credit Management s.p.a., quali cessionarie del credito controverso dal Credito Valtellinese, a sua volta cessionario dalla odierna resistente Finanziaria San Giacomo s.p.a.
Questa Corte ha, invero, più volte affermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass., 23/03/2016, n. 5759; Cass., 11/05/2010, n. 11375). In particolare, si è ritenuto che non possa intervenire nel giudizio di legittimità il terzo cessionario del credito controverso (Cass., 14/12/2015, n. 25176).
L'intervento dei soggetti suindicati è, pertanto, inammissibile.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il secondo, quarto e quinto motivo - da esaminarsi con priorità rispetto agli altri, per il loro carattere assorbente -, N. L., M. C. P. e S. P. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 156 e 164 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto non sanata, per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 164, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello effettuata alla Finanziaria San Giacomo presso il difensore costituitosi in primo grado per la cassa San Giacomo s.p.a. - cedente il credito litigioso a favore della Finanziaria San Giacomo s.p.a. - sebbene quest'ultima si fosse costituita in appello, sia pure eccependo l'inesistenza della notifica. Di conseguenza, una volta costituito il successore nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. civ., la Corte avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dante causa, litisconsorte necessario ritenuto non estromesso dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., e non certo dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

2.2. Le censure sono fondate.
2.2.1. Va osservato, al riguardo, che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività del tutto priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - come nel caso in cui manchi del tutto una consegna, o questa sia effettuata da un soggetto non giuridicamente qualificato -, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916; Cass., 27/01/2017, n. 2174; Cass., 31/08/2017, n. 20659; Cass., 16/02/2018, n. 3816).

2.2.2. Ebbene, nel caso concreto, la notifica dell'atto di appello alla Finanziaria San Giacomo, eseguita dal difensore degli appellanti al procuratore costituito in primo grado per il dante causa (Cassa San Giacomo) - ossia ad un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di appello quale litisconsorte necessario, avendo partecipato al giudizio di primo grado, e non essendo stato estromesso - anziché al difensore dell'avente causa, non comporta inesistenza, bensì nullità della notifica, sanata per effetto della costituzione in giudizio della Finanziaria San Giacomo, successore nel processo, ai sensi dell'art. 111, terzo comma cod. proc. civ. Non ricorre invero, nella specie, alcuna delle specifiche e limitate ipotesi di nullità evidenziate dalla succitata giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, bensì integrare il contraddittorio nei confronti del dante causa Cassa San Giacomo, che non aveva considerato estromesso dal processo.

2.2.3. Questa Corte ha, invero, affermato - in proposito - che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del giudizio può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass., 26/01/2010, n. 1535; Cass., 24/02/2010, n. 4486; Cass., 24/08/2006, n. 18483).

2.3. I motivi di ricorso in esame vanno, di conseguenza, accolti, restandone assorbiti il primo e terzo motivo di ricorso, aventi ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. e la sanatoria - in generale - della notifica dell'atto di appello.
3. L'accoglimento del secondo, quarto e quinto motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte
d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Depositata in data 18.06.2018


 

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