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Arbitrato e compromesso - Arbitrato internazionale - Lodo - Impugnazione per nullità - Caratteristiche - Casi - Violazione norme di diritto - Inammissibilità
Nell’arbitrato internazionale il giudizio di nullità assume, in via normale e strutturale, unicamente carattere rescindente, restando precluso alla Corte d’Appello di esaminare il merito della controversia; nell’arbitrato internazionale, dunque, la strutturale conformazione si configura, salvo diversa concorde volontà delle parti, nel senso opposto a quello di un immanente intervento del giudice ordinario per decidere nel merito la controversia. Risulta, pertanto, inammissibile l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale (in particolare, nel caso di specie, non è risultata nemmeno alcuna pattuizione derogatoria delle parti volta a consentire alla Corte d’Appello l’esame di tale vizio).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 892 del 01.01.2005