Commerciale
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Assenza di motivazione - Requisiti
Il vizio di cui all’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., è configurabile solamente nel caso in cui la motivazione espressa in un lodo sia del tutto mancante, o a tal punto carente, da non far comprendere l’iter del ragionamento svolto dagli arbitri e la ratio della loro decisione.
Il giudice d’appello non può riesaminare la valutazione dei fatti o delle prove che le parti abbiano negozialmente rimesso alla competenza degli arbitri (la Corte ha dichiarato
l’inammissibilità, ex art. 829, comma 1, n. 4 e comma 2, c.p.c., dell’impugnazione proposta laddove si risolve in una censura sul merito della valutazione operata dagli arbitri).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 743 del 09.05.2007