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Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Omessa motivazione - Requisiti
L’impugnazione per nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. deve ritenersi consentita in tutti i casi in cui la contraddittorietà tra le varie statuizioni del dispositivo, o tra la motivazione e il dispositivo, si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia, includendosi in detta causa di nullità anche la contraddittorietà interna della motivazione stessa, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (nel caso di specie, secondo la Corte gli arbitri hanno correttamente ritenuto non pertinente l’eccezione di nullità della clausola statutaria simul stabunt, simul cadent, poiché essa è stata assorbita dalla negazione del presupposto fattuale di rilevanza interna, dal momento che il verbale dell’assemblea ordinaria recava le dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione della società).
L’impugnazione volta a far valere la nullità del lodo per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. è infondata laddove l’onere di dimostrare che quanto riportato nel verbale d’assemblea non corrisponde alle dichiarazioni rese e ai comportamenti tenuti nel corso della stessa, incombe sulla parte che contesta l’esattezza o la fedeltà della verbalizzazione: non è sufficiente affermare che dato che si tratta di scrittura privata e non di atto pubblico, il verbale non è assistito da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. (la Corte ha rilevato, nella specie, che nel verbale non è stato indicato “nessun ulteriore elemento di prova in ordine alla asserita revoca senza giusta causa degli attori”, ovvero nessuna prova circa il fatto che essi non si sarebbero dimessi e che, quindi, si sia trattato di revoca e non di rinuncia al mandato).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 98 del 24.01.2006