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Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Inosservanza regole di diritto - Ricorso per Cassazione - Principi - Estensibilità - Inammissibilità dell’impugnazione
L’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi limiti della violazione di legge deducibile con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: essa pertanto, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi (nel caso di specie, la Corte ha rilevato come i motivi di impugnazione proposti fossero fondati sulla deduzione dell’erroneità della ricognizione della fattispecie concreta, non già del canone di diritto applicato nell’interpretazione della fattispecie astrattamente prevista dalla norma di legge. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c.)
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 695 del 03.05.2006