Commerciale
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Mancanza di motivazione - Requisiti - Violazione di legge - Caratteristiche
Costituisce motivo di annullamento del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., unicamente la mancanza di motivazione, cui deve equipararsi l’apoditticità o l’incomprensibilità della stessa, non anche vizi minori quali la sua incompletezza, insufficienza o contraddittorietà (che non determini incomprensibilità); le critiche, invece, talora formulate alla motivazione nell’interpretazione o nell’applicazione di alcuni istituti giuridici, si risolvono in censure di violazione di legge (art. 829, comma 2, c.p.c.).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1881 del 16.11.2004